La consultazione del Rls nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato

La partecipazione effettiva alla valutazione dei rischi da parte dei lavoratori, attraverso un processo di coinvolgimento dei lavoratori stessi e/o dei loro rappresentanti (Rls e Rlst),  rappresenta uno degli obblighi centrali previsti dalle disposizioni legislative in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ma è anche un fattore  che rende  la valutazione  più  efficace  e in grado di fornire  elementi utili alla gestione dei rischi.

La Regione Lombardia con un Decreto del luglio scorso ha affrontato questo tema parlando della valutazione del rischio stress lavoro-correlato [1], consapevole che

l’obbligo di valutare  coglieva impreparati sia tecnicamente che culturalmente le aziende circa un rischio tra i più complessi e multifattoriali.

Il documento, lo sottolineiamo, è stato redatto nell’ambito del Laboratorio regionale  “Stress lavoro-correlato”, quindi condiviso con le Organizzazioni sindacali e le Associazioni datoriali regionali.

È indispensabile tenere in evidenza che lo stress legato al lavoro è il sintomo di un problema organizzativo, non di una debolezza individuale.
Agenzia europea per la sicurezza e la salute, Facts n.31, 2002

Il nesso stretto tra stress lavoro-correlato e implicazioni/ricadute sull’organizzazione del lavoro (che emerge da una corretta valutazione dei  fattori di contesto e contenuto del lavoro) [2] fa sì che la relazione di collaborazione tra azienda e dipendenti, nell’affrontare questo specifico rischio rappresenti un “valore aggiunto” sia  per l’azienda e per i lavoratori. Per l’azienda infatti gli eventuali

costi/investimenti anche organizzativi possono trovare compensazione nell’evitare perdite di produttività legate alla scarsa fidelizzazione con il lavoratori (aumento assenze per malattia, di infortuni lavorativi, di richieste di cambio mansione, di contenziosi giudiziari ed extra giudiziari, ecc).

Per i lavoratori “l’applicazione di pratiche virtuose” può avere

immediate ricadute  sui livelli qualitativi delle proprie attività lavorative.

Ma “Cosa significa consultare il Rls ed essere consultato”?

Chiarito che consultare non significa fornire informazioni, né comunicare decisioni già prese o firmare verbali di presa visione di Documenti di valutazione dei rischi, ma neanche “decidere insieme”, vengono  suggerite nel documento della Regione Lombardia, redatto con il contributo dei sindacati e delle associazioni dei datori di lavoro, due definizioni semplici ma  assolutamente  condivisibili:

Cosa significa consultare?
“Consultare significa fare domande finalizzate ad acquisire notizie e conoscenze al fine di prendere la decisione più affidabile possibile”.

Cosa significa essere consultati?
“Essere consultati significa dare il proprio apporto in qualità di rappresentanti dei lavoratori fornendo al datore di lavoro elementi di conoscenza sul vissuto/percepito dai lavoratori”.

Contestualizzata alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato la consultazione serve quindi “al datore di lavoro per una più completa ricognizione  dei fattori di contenuto e contesto in quanto fattori oggettivi ma che comprendono anche il percepito dei lavoratori rispetto ai dati acquisiti autonomamente dal datore di lavoro medesimo con la collaborazione dei diversi soggetti aziendali”. Anche in questa  fase del processo di valutazione “il datore di lavoro non potrà adeguatamente concludere il proprio compito di valutazione c.d preliminare senza aver  sentito su quegli specifici profili ‘la voce’ dei lavoratori-Rls/Rlst”. In quanto  il datore di lavoro  ha realmente bisogno dell’apporto concreto di tutti i soggetti  che operano in azienda con diverse funzioni e responsabilità per assumere quelle decisioni e attuare quei cambiamenti organizzativi  finalizzati al miglioramento delle condizioni di lavoro e al benessere in azienda. Il coinvolgimento del Rls  conferisce quindi completezza alla valutazione stessa.

Ma concretamente  qual è “il ruolo del Rsl nella valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato”?

Va considerato innanzitutto che il ruolo di questa figura di rappresentanza specifica è incentrato su un carattere di

collaborazione attiva responsabile non negoziale o conflittuale al processo aziendale di progettazione e innovazione dei sistemi di produzione centrati sulle persone, sul lavoro qualificato e di qualità, il tutto orientato alla difesa della salute e della sicurezza  dei lavoratori ed alla attenzione alla sfera di vita psicosociale.

Detto ciò la collaborazione con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che  è auspicata relativamente al processo di  valutazione rispetto a tutti i  rischi, perché l’ascolto dei lavoratori è sempre fondamentale, lo è  in particolare per lo stress perché la lettura che deve essere fatta dell’organizzazione del lavoro e delle dinamiche relazionali

non può prescindere dal considerare l’ottica dei lavoratori medesimi  acquisita tramite gli stessi o i loro Rls.

L’apporto del Rls può non essere necessario in tutte le fasi del processo ma egli deve presidiare in particolare le fasi di avvio, di raccolta e trasferimento delle indicazioni sulla percezione dei lavoratori e successivamente la dove a valle della valutazione se ne ravvisi la necessità  quella di analisi  delle misure correttive di prevenzione  e in quei momenti il suo apporto è significativo in termini di:

  • contributo alla fase di informazione dei lavoratori, esercitando la propria funzione di collegamento tra datore di lavoro e lavoratori;
  • contributo alla individuazione degli specifici “eventi sentinella” e dei fattori di contenuto e contesto lavorativo;
  • contributo all’individuazione dei Gruppi Omogenei
  • contributo nella lettura delle risultanze dei dati oggettivi
  • contributo alla eventuale individuazione di misure di prevenzione, relative tempistiche di monitoraggio e valutazione di efficacia delle stesse
  • contributo nella eventuale valutazione approfondita
  • proposta di una eventuale ripresa del percorso di valutazione (anche parziale)

Tale modello identifica un compito non passivo ma partecipativo del RLS che potenzia quanto già previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Potremmo definire secondo questo modello (che non si discosta certo da quanto previsto dalla legge e dagli Accordi attuativi della stessa ma semplicemente ne esplicita e esemplifica  i contenuti) il ruolo del Rls come un ruolo di facilitatore  delle azioni poste in campo dal datore di lavoro e di monitoraggio dei processi  di valutazione e gestione dei rischi.

Il documento della Regione Lombardia  fornisce inoltre una ricca, e forse non  così nota, bibliografia  con riferimento anche a documenti specifici settoriali che purtroppo spesso non sono in italiano… ma su questo ritorneremo prossimamente.

Il documento è scaricabile a questo indirizzo.


NOTE

1  Decreto regionale n. 6298 del 4 luglio 2016

2 I fattori che possono causare stress sono così definiti  sia nei documenti dell’Agenzia europea (Ricerca sullo stress lavoro- correlato” Osha-Ispesl 2000) sia nelle “Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato”.

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