La Direttiva cancerogeni UE 2019/130

direttiva cancerogeni
Protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni
La nuova Direttiva UE 2019/130

direttiva cancerogeni

La Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento e del Consiglio (che modifica ulteriormente la Direttiva 2004/37/CE sulla “protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”) una volta recepita, entro il 2021 [1], introdurrà importanti modifiche al Titolo IX Capo II del D.Lgs.81/2008.

Con le novità introdotte il campo di applicazione degli obblighi  previsti per prevenire l’esposizione dei lavoratori a cancerogeni e mutageni viene notevolmente ampliato per l’inserimento di nuove sostanze, miscele e processi, alcuni dei quali presenti in settori e attività di larga diffusione, come ad esempio quelle connesse all’esposizione a “oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna  per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore” e quelle “comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel” (vedi nuovo Allegato 1): entrambe di notevole impatto.

Considerazioni queste ultime che impongono un’anticipata attenzioni alle innovazioni legislative che entrano in campo.

Le maggiori novità

Inserito il nuovo articolo: «Articolo 13 bis Accordi delle parti sociali»
“Gli accordi delle parti sociali eventualmente conclusi nell’ambito della presente direttiva sono elencati nel sito web dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA). L’elenco è aggiornato periodicamente”.

Modifica dell’Allegato 1 in cui all’elenco di sostanze, preparati e procedimenti sono aggiunti i seguenti lavori:

7. Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.
8. Lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

Sostituzione dell’Allegato III “Valori limite ed altre disposizioni direttamente connesse” con un nuovo allegato.

È importante ricordare, per una maggiore consapevolezza dei reali livelli di tutela garantiti ai lavoratori esposti e per l’adozione di misure realmente preventive e protettive, il principio su cui si basa anche questa versione aggiornata della direttiva per quel che riguarda l’individuazione dei valori limite (Terzo Considerando):

“Per la maggior parte degli agenti cancerogeni e mutageni non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l’esposizione non produrrebbe effetti nocivi. Nonostante la fissazione di valori limite sul luogo di lavoro relativamente agli agenti cancerogeni o mutageni a norma della presente direttiva non elimini i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall’esposizione durante il lavoro (rischio residuo), essa contribuisce comunque a una riduzione significativa dei rischi derivanti da tale esposizione nell’ambito di un approccio graduale e orientato alla definizione di obiettivi ai sensi della Direttiva 2004/37/CE. Per gli altri agenti cancerogeni e mutageni è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l’esposizione non dovrebbe produrre effetti nocivi”.

Nel nuovo Allegato III vengono inserite 5 nuove sostanze cancerogene: il Tricoloretilene (TCE), la 4,4’ – metilendianilina, l’epicloridrina, l’etilene dibromuro e l’etilene dicloruro oltre alle miscele cancerogene già ricordate:

  • gli oli minerali usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore
  • le emissioni di gas di scarico dei motori diesel
  • miscele di idrocarburi policiclici aromatici.

Per gli oli e le miscele di gas non vengono tuttavia dati valori limite ma si evidenzia come l’esposizione avvenga per via cutanea e come quindi le misure di prevenzione vadano dirette in questo senso.

L’attenzione all’assorbimento cutaneo, quale fattore che “contribuisce in modo significativo all’esposizione totale”, viene confermata dal numero di agenti (dodici nell’attuale, cinque nella precedente Direttiva UE 2017/2398) per cui viene segnalata  questa specificità di esposizione.

Esempio di Accordo delle parti sociali in vigore

Accordo sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la corretta manipolazione ed utilizzo della silice cristallina e dei prodotti che la contengono.

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea il 17 novembre del 2006.

NOTE

[1] Per alcune sostanze vengono inoltre previste delle misure transitorie, ad esempio per le emissioni di gas di scarico dei motori diesel ”il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2023” e in particolare  per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, “il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026”.

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