La figura dell’incaricato come alternativa alla stesura di un Duvri

Il DUVRI è quel documento di valutazione dei rischi previsto dalla norma (art. 26, c.3) quando nello stesso ambiente operano soggetti appartenenti a più imprese e quindi ai normali rischi propri dell’impresa si aggiungono i rischi derivanti dalle interferenze tra diverse imprese e lavoratori.

Nel cosiddetto decreto del Fare è previsto che, nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali, il datore di lavoro possa, in alternativa alla predisposizione del DUVRI, nominare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento con altre imprese. La misura ha l’obiettivo di spostare l’attenzione dall’adempimento formale (la redazione di un documento) a quello sostanziale attraverso l’individuazione di una figura qualificata, che conosce ed è presente sul luogo di lavoro ed è, quindi, in grado di intervenire più efficacemente per evitare i rischi da interferenze.

La norma, non definisce quali siano le caratteristiche di “formazione, esperienza e competenza professionali”, semplicemente rimanda in capo al DdL la responsabilità dell’individuazione della figura idonea.

Possiamo ipotizzare che la necessaria formazione dell’incaricato debba essere quella prevista dall’Accordo Stato Regioni e quindi, attualmente, quella obbligatoria per i lavoratori (quattro più quattro ore per rischio basso), quella particolare aggiuntiva per il preposto (di otto ore) e l’aggiornamento quinquennale di sei ore. Quanto all’esperienza si potrebbe fare riferimento ai tre anni previsti dal DPR n. 177/2012 per il preposto degli ambienti confinati. Ma siamo nel campo della pura speculazione. Per dare certezza e omogeneità sarà bene che si provveda quanto prima a dare una indicazione sui contenuti introdotti dal Decreto.

Un secondo problema deriva dall’aspetto rischio basso. Infatti il rischio da interferenze e il livello di rischio dell’appalto non è determinato solamente dal livello di rischio dell’attività del committente, ma anche da quello relativo alle attività svolte dalle imprese o dai lavoratori autonomi cui vengono affidati lavori, le opere o i servizi. Quest’ultime potrebbero anche essere a rischio medio/alto. In questo caso ci si troverebbe di fronte al caso di un incaricato che abituato ad una attività a basso rischio deve vigilare sulle interferenze di attività ad alto rischio, cosa per lui né semplice né facile.

Un terzo elemento riguarda le modalità di affidamento dell’incarico che dovranno seguire quelle descritte dall’art. 16 (deleghe di funzione). L’incaricato dovrà essere attribuito per iscritto e con data certa e l’interessato successivamente procederà all’accettazione con modalità analoghe.

Il contratto relativo all’affidamento del lavoro/servizio/fornitura, nel quale sarà data chiara evidenza all’individuazione dell’incaricato, dovrà attribuire al medesimo poteri di coordinamento per la sicurezza ampi e ben definiti, analogamente a quanto avviene nel caso del cantiere per il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori (CSE), figura che, concettualmente, corrisponde alla nuova figura dell’incaricato.

Dell’individuazione dell’incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Ovviamente, questa misura non si applica ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. La semplificazione dei modelli diventerà operativa a seguito dell’adozione dell’apposito decreto e dell’individuazione dei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali.

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