La formazione del RSPP va integrata solo in presenza di nuovi rischi

Interpelli 19 dicembre 2013.
La Commissione interpelli contraria all’obbligo degli RSPP di una formazione ulteriore.

Il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati ha chiesto il parere della Commissione interpelli sull’obbligatorietà o meno, per i docenti nominati Rspp, di partecipare anche ai corsi di formazione dei lavoratori di cui al c. 7 dell’art. 37 del TU 81/08.

Il caso esposto in questione riguardava la circostanza in cui un dirigente scolastico, datore di lavoro, aveva obbligato i propri docenti, già incaricati delle funzioni di RSPP e sottoposti quindi allo specifico corso formativo (art. 32 del TU), a frequentare i corsi di formazione e aggiornamento previsti per i lavoratori e i preposti (art. 37 del TU).

Il comportamento del dirigente, secondo la Commissione, non è stato corretto in quanto “la formazione erogata ai docenti per lo svolgimento dei compiti di RSPP in conformità alle previsioni dell’Accordo Stato -Regioni del 26 gennaio 2006, è superiore e quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori” ex art. 37 del TU.

Se poi la formazione alla quale i Rspp si sarebbero dovuti ulteriormente sottoporre era quella propria dei preposti o dirigenti, si è fatto osservare che la prima formazione, anche se di contenuto formativo diverso, “garantisce sicuramente una formazione “adeguata e specifica” (art. 37 del TU). Infatti, in quanto risponde a criteri formativi più approfonditi sia di carattere normativo che scientifico, essa è da considerarsi esaustiva e ridondante rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i preposti.

Allo scopo, la Commissione ha anche richiamato l’art. 32, c. 5 bis del TU, inserito dall’art. 32, c.1, lett. c), della Legge n. 98/2013: “…in tutti i casi di formazione e aggiornamento…in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati…”.

L’interpello si chiude con questa precisazione. “La formazione del Rspp, relativamente a quella prevista per i lavoratori e per i preposti, è valida ma dovrà comunque essere integrata rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi”*.

fonte: Quotidiano Sicurezza

* I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro (…), un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
** Comma 6, art. 37 del TU.

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