Negli ultimi giorni del 2017 la Corte di Cassazione Penale ha emesso la Sentenza n. 57977, sul tema della formazione specifica a seguito di un infortunio accorso a un operaio mentre maneggiava un trapano a colonna.
L’accaduto è il seguente:
si è verificato il 12 marzo 2010 in danno di N.B., operaio addetto a manutenzioni elettriche, il quale, impegnato nella foratura di una piastra in acciaio ed utilizzando a tal fine un trapano a colonna, accortosi che la punta del mandrino oscillava perché non era ben fissata, inseriva la mano sotto la protezione di cui era dotato il trapano per cercare di stringere il mandrino e bloccare la punta, ma la rotazione del mandrino trascinava la mano ed il pollice dell’operaio, il quale ritraeva la mano per liberarsi dalla presa, ma senza premere il pulsante d’emergenza né aprendo lo schermo di protezione (manovra che avrebbe interrotto il movimento rotatorio del mandrino), così provocandosi le lesioni di cui in rubrica.
E all’imputato, nella sua qualità di responsabile della sicurezza e direttore dello stabilimento XXX è contestato
di non avere adottato le misure necessarie affinché l’uso del trapano a colonna fosse consentito ai soli dipendenti provvisti di specifica ed adeguata informazione, formazione ed addestramento. In primo grado il T.R. era stato condannato alla pena di giustizia; la sua responsabilità é stata quindi ritenuta anche dalla Corte di merito, salvo qualificare il fatto come particolarmente tenue ai fini del citato art. 131-bis cod.pen.
Il convincimento della Corte di merito circa la responsabilità del T.R.
si é fondato, nell’essenziale, sul rilievo che il N.B. non aveva ricevuto una specifica formazione circa l’impiego in sicurezza del macchinario che egli stava utilizzando al momento dell’incidente, e che la sua condotta, pur negligente, non aveva avuto portata interruttiva del nesso di causalità tra l’omessa specifica formazione (ascritta al T.R.) e l’evento lesivo.
Come spesso accade il ricorso del Direttore dello Stabilimento nonché Responsabile della Sicurezza si fonda sulla “imprevedibilità” del comportamento del dipendente. Affermando che
secondo il deducente vi era stata, invece, non solo la generale formazione del N.B. in materia di sicurezza del lavoro, ma altresì una formazione specifica da parte del collega M.; ed inoltre vi erano sul sito cartelli segnaletici che vietavano di intervenire con le mani a macchina in moto e di fermare sempre il trapano per le operazioni di lubrificazione, pulizia e riparazione. Il rischio che il N.B. aggirasse il dispositivo di protezione presente sulla macchina non era prevedibile, secondo il ricorrente, tanto più che per tale movimento il lavoratore dovette eseguire una mossa contorsionistica; ed inoltre il divieto di avvicinare gli arti agli organi in movimento era stato oggetto dei corsi di formazione sulla sicurezza, come dichiarato dal teste O.N.R.
La Cassazione risponde che riguardo al primo motivo, che viene considerato infondato, si indica che nella sua posizione di garante per la sicurezza e direttore dello stabilimento, il T.R. era
tenuto a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e a fornir loro adeguata formazione in relazione alle mansioni cui sono assegnati, e perciò dev’essere chiamato a rispondere degli infortuni occorsi in caso di violazione di tale obbligo (Sez. 4, Sentenza n. 11112 del 29/11/2011, dep. 2012, Bortoli, Rv. 252729; Sez. 4, Sentenza n. 39765 del 19/05/2015, Vallani, Rv. 265178)”. Ed è al riguardo “emerso, invero, che il N.B. aveva bensì ricevuto una formazione a carattere generale sui rischi di infortuni, ma non una formazione specifica in tema di impiego in sicurezza del trapano a colonna (e quindi in riferimento ai rischi specifici di un uso scorretto del macchinario), e ciò, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, é stato dichiarato dal teste O.N.R., sentito su sollecitazione della difesa dalla Corte d’appello.
Quanto poi alle indicazioni
fornite al N.B. dal collega M., che viene indicato come preposto dal ricorrente, la Corte di merito precisa che costui fornì al N.B. le informazioni necessarie su come impiegare il trapano, ma non sui rischi specifici del macchinario. È poi corretto il richiamo della Corte veneziana alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale non è sufficiente, per escludere la colpa e ritenere assolto l’obbligo di informazione ai lavoratori da parte del soggetto garante, l’apposizione di segnaletica o di cartelli di divieto di intervenire con le mani sulla macchina in movimento (cfr. Sez. 4, n. 6398 del 18/01/2012, Gortani, n.m.).
Inoltre quanto alla prevedibilità della condotta del lavoratore, che il ricorrente ritiene doversi escludere,
essa va di contro ritenuta sussistente ed è comprovata, in primo luogo, proprio dalla presenza dei cartelloni di divieto cui fa riferimento il ricorrente e, in secondo luogo, dalla presenza del dispositivo di protezione di cui era corredato il macchinario: cautele, queste, che si spiegano solo con l’esigenza di prevenire ed evitare, per quanto possibile, il rischio che, per qualsivoglia ragione, i lavoratori addetti al trapano a colonna inseriscano le mani a contatto con il mandrino o con altre parti in movimento. Rischio che, perciò, era sicuramente già noto e deve ritenersi altrettanto sicuramente non esorbitante dall’alveo della prevedibilità.