La nuova legge sul lavoro Agile e le implicazioni sul tema della salute e sicurezza

“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, è il titolo della nuova Legge n. 81 del 22 maggio 2017  pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 giugno scorso ed entrata in vigore il giorno successivo.

La norma si sofferma sul tema del lavoro agile a cui dedica l’intero Capo II, ma affronta anche il tema del lavoro autonomo non imprenditoriale. Argomento che secondo i dati Eurostat, riferiti al terzo trimestre 2016, in Italia riguarda 4,7 milioni di persone e, di questi, solo circa il 59% sono lavoratori in proprio, piccoli imprenditori.

La legge tratta di tutele che si applicano ai

rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile.
(Capo 1, art. 1, L. 81/2017)

Per fermarci al solo lavoro Agile viene detto che, allo scopo

di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
(articolo 18, L. 81/2017)

Questo tipo di lavoro si applica anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze del Pubblico (comma 3, articolo 18).

Nell’articolo successivo si definisce meglio come si inserisce nell’organizzazione aziendale il lavoro Agile e si dice:

l’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
(comma 1, articolo 19)

Nel primo articolo del Capo II si indica che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa (comma 2, articolo 18).

Per quanto concerne il tema della salute e della sicurezza vi è nella legge un articolo il 22 su questo dedicato. Il quale recita:

il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al Rls, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Inoltre si sottolinea (comma 2, articolo 22) che il lavoratore è

tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Potremmo senz’altro dire che si tratta di veramente poco, a essere ottimisti dell’essenziale.

L’art 23 affronta invece lo “smart working”, la l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 23 Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali
1. L’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita’ di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

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