Avere chiarezza sull’atteggiamento da tenere in Italia a volte è tutt’altro che semplice.
Partiamo da un fatto recente: la sentenza Cass. civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 25650 del 27 ottobre 2017. La sentenza è emanata in seguito a un ricorso presentato dall’Azienda Municipale Ambiente (AMA) di Roma che aveva comminato una sanzione ad un proprio dipendente perché questi, durante un periodo di inabilità determinato da un infortunio sul lavoro, aveva rifiutato di sottoporsi alla visita medica di controllo domiciliare richiesta dal datore di lavoro. L’Azienda era stata condannata nelle altre due istanze e aveva ricorso.
Il Tribunale di Roma al quale si era rivolto il lavoratore, con sentenza del 14 febbraio 2008, aveva ritenuto illegittima la sanzione, per violazione comminata al lavoratore del principio di proporzionalità.
L’AMA era ricorsa in appello. Nel 2011 la Corte di Appello di Roma, con la Sentenza n. 2948 del 2011, rigettava l’appello di AMA. La Corte Territoriale osservava che il datore di lavoro non aveva alcun diritto di far sottoporre il dipendente a visita domiciliare di controllo da parte dell’INPS, in conformità all’articolo 5 della L. 300/1970, secondo il quale il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato dal datore di lavoro solo a mezzo dei servizi ispettivi competenti, nel caso specifico dell’INAIL. Il rifiuto opposto dal lavoratore alla visita, pertanto, non aveva rilievo disciplinare.
Infine, come abbiamo detto, l’Azienda Municipale presentava successivo ricorso in Cassazione.
Qui avviene il ribaltamento delle precedenti sentenze. La Corte di Cassazione afferma che, ai sensi dell’art. 360 c. 3 del codice di procedura civile, si era proceduto in violazione e falsa applicazione dell’art. 5 c. 2 L. 300/1970 (in combinato disposto con gli artt. 1175 e 1375 del codice civile).
In cosa consiste la “falsa applicazione “dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori?
Intanto rileggiamo l’art. 5, che recita nei primi due commi:
1. Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
2. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
La sentenza della Corte di Cassazione procede ricostruendo le fasi precedenti della richiesta di accertamento, sulla base delle quali si poggia la sua conclusione.
La ricostruzione storica parte proprio dall’entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori. All’epoca la competenza ad eseguire le visite di controllo era stata assegnata all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie (INAM).
Tuttavia, nel 1977 detto Istituto fu soppresso e l’INPS subentrò nella gestione dei contributi obbligatori pagati all’INAM.
Con la L. 833/1978 nacquero le USL. I medici delle Usl, poi Asl, divennero anch’essi abilitati a effettuare le visite di controllo sula base dell’articolo 8 bis del DL 30 aprile 1981, n. 168 convertito nella L. 331/1981, dove fu prevista la stipula di convenzioni tra l’INPS e le UU.SS.LL. per l’effettuazione dei controlli sullo stato di salute dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia, essendosi avvertita la necessità di disciplinare in modo uniforme le modalità di effettuazione degli accertamenti sanitari.
Questa esigenza di regolamentazione unitaria è stata riaffermata con il DL 12 settembre 1983, n. 463 convertito in L. 638/1983, che all’art. 5, comma 9 ha previsto la formulazione degli schemi tipo di convenzione, da emanare con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. In attuazione della norma è stato adottato il DM del 25 febbraio 1984, prevedente la istituzione presso l’INPS di un servizio di gestione dei certificati di malattia e la effettuazione del controllo da parte del servizio competente della Unità Sanitaria Locale.
Inoltre la Corte ha aggiunto che come già affermato precedentemente da questa Corte (Cassazione civile, sez. lav., 09/11/2002, n. 15773) la norma dell’articolo 5 della L. 300/1970 riguarda anche l’ipotesi in cui l’infermità dipenda da infortunio sul lavoro. Solo che lo steso articolo stabilisce che il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato dal datore di lavoro soltanto «attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti».
Infine che tra i servizi competenti non è compresa l’INAIL. Infatti scrive che
il riparto di competenze tra INPS ed INAIL ritenuto in sentenza (d’Appello, n.d.r.) non trovava riscontro nelle norme di legge ed anzi la stessa modulistica dell’INPS prevedeva tra le cause di accertamento della infermità anche quella derivante da infortunio sul lavoro.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, il datore di lavoro può rivolgersi all’INPS (e non all’INAIL) anche in caso di denuncia di un infortunio sul lavoro e di malattia professionale, per tutto l’arco di durata della assenza e sino a guarigione clinica.
La conclusione è quindi che
Il lavoratore era tenuto a sottoporsi al controllo, in adempimento degli obblighi di correttezza e buona fede; sussisteva altresì l’interesse della azienda a chiedere il controllo, posto che a fronte della prognosi iniziale di soli 4 giorni effettuata della azienda sanitaria il F. era stato poi assente dal lavoro per 168 giorni in forza di certificazioni dell’INAIL ed aveva già cumulato dalla assunzione 847 giorni di assenza a seguito di 21 infortuni sul lavoro.
Vale la pena ricordare che pochi mesi prima della sentenza della Corte è stato promulgato il D.Lgs. 75/2017, meglio noto come decreto Madia, in quale ha istituito il Polo unico INPS per il Pubblico impiego e settore privato, che conferisce all’INPS la competenza esclusiva ad effettuare le visite mediche di controllo, oltre che nel settore privato anche su richiesta delle Pubbliche amministrazioni (datrici di lavoro). La norma stabilisce che per il settore pubblico sono esonerati non dalla visita di controllo, ma dalla reperibilità secondo le fasce stabilite dal Decreto, coloro che sono affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita o da malattie per cui è stata riconosciuta la causa di servizio, da stati patologici sottesi o connessi a una situazione di invalidità riconosciuta (come ad esempio insufficienza cardiaca, insufficienza respiratoria, malattie genetiche o mentali eccetera) o da coloro che si sono infortunati sul lavoro.
Per i dipendenti privati, invece, l’esclusione non opera nel caso di infortunio sul lavoro, né in caso di malattia professionale, mentre è prevista, come nel settore pubblico, per coloro che soffrono di patologie gravi o che sono affetti da malattie che comportano una situazione di invalidità in misura pari o superiore al 67%.