Ancora un interessante contributo della Consulta interassociativa italiana per la prevenzione, tema: la sicurezza nel Settore trasporti.
Dall’emanazione del D.Lgs. 81/2008, quindi da oltre dieci anni, le istituzioni competenti (i ministri della Sanità, del Lavoro delle Infrastrutture che si sono via via succeduti), sono state ripetutamente sollecitate a procedere all’adeguamento e all’armonizzazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 81, previsto dall’art.3, alle previgenti specifiche norme dei settori ferroviario, portuale, marittimo e pesca.
Sollecitazioni – manifestate tra gli altri anche dalle Organizzazioni sindacali confederali e dalle Categorie interessate – che hanno, in taluni casi, dato luogo a momenti di confronto tra istituzioni nazionali/regionali e parti sociali, producendo elaborati condivisi che non hanno però visto alcun risultato concreto né l’avvio dell’iter per l’emanazione.
Legislazione in vigore da adeguare e armonizzare con i principi del Titolo I del D.Lgs. 81/2008
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 – Attività lavorative a bordo delle navi
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272 – Ambito portuale
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 – Navi da pesca
Armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai Titoli dal II al XII del D.Lgs.81/08
Legge 26 aprile 1974, n. 191 – Trasporto ferroviario
È evidente, sostengono gli esperti della Consulta, come si delinei una prolungata e ingiustificata condizione di “incertezza giuridica” e di “disparità di garanzie” in questi settori, a discapito delle condizioni di lavoro degli addetti.
L’esame dei singoli dispositivi in vigore rivela infatti considerevoli carenze e incongruenze, considerando l’evoluzione dei settore e le loro attuali caratteristiche organizzative.
Con riferimento al Settore ferroviario già nel 2012, nell’ambito dei lavori promossi dal Ministero dei Trasporti cui hanno partecipato i Ministeri della Salute e del Lavoro, le Regioni, l’ANSF [1], il Gruppo FS, RFI [2], e le Organizzazioni sindacali, era stata condivisa una proposta di Decreto Interministeriale che non ha fatto da allora nessun passo avanti.
Settore ferroviario – Legge 191/74 “Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato”
- riguarda solamente la prevenzione infortuni non prevede norme per la tutela della salute né sanzioni per le violazioni di legge
- non esistono più le condizioni organizzative per cui è nata, è incompatibile con l’attuale assetto del settore ferroviario e di difficile attuazione per le imprese che sono subentrate all’Azienda autonoma ferrovie dello Stato e non è applicabile alle nuove imprese che operano nel settore nel suo complesso
- prevede, per quanto riguarda la prevenzione infortuni, la “vigilanza congiunta” tra Ispettorato del Lavoro e “Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato” che non ha più motivo di esistere
- la prevenzione e vigilanza sui rischi per la salute dei lavoratori è già da tempo esercitata dai Servizi delle ASL che intervengono anche in occasione di profonde ristrutturazioni (es. Stazione Centrale di Milano) oltre che per indagini su infortuni.
Per quanto riguarda il Settore portuale, marittimo e della pesca, in mancanza degli adeguamenti normativi i Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Asl, insieme al Gruppo di coordinamento interregionale, hanno svolto un ruolo di supplenza elaborando indirizzi operativi in merito a diverse problematiche di rischio proprie dei settori interessati, realizzando inoltre una stretta collaborazione con le Autorità di Sistema Portuali, le Capitanerie di Porto, gli Uffici di Sanità Marittima, l’Agenzia delle Dogane e le parti sociali.
Settore portuale, marittimo e della pesca: possibili modifiche della normativa
- “Regolamento recante norme per il coordinamento della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi mercantili e delle navi da pesca con la disciplina dettata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi”, depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 14/07/2010;
- “Regolamento recante disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi, della normativa relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali nei porti marittimi”;
- “Regolamento recante disposizioni per il coordinamento della normativa relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori nell’espletamento dei lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale marittimo e di prove in mare con la disciplina dettata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e smi”
Per quanto riguarda il settore dei trasporti su gomma gli esperti della Consulta segnalano quale criticità
la presenza di competenze in materia di prevenzione sul lavoro da parte di diverse istituzioni che non si integrano, come invece dovrebbe essere. Ricordiamo che un’alta percentuale di infortuni lavorativi in generale e soprattutto di quelli gravi e mortali si verifica proprio nel trasporto su strada.
In attesa dell’emanazione delle disposizioni richieste gli esperti Ciip suggeriscono che la Commissione ex art. 5 [3] del D.Lgs. 81/2008,
potrebbe nel frattempo provvedere ad indicare i criteri per l’azione di prevenzione e vigilanza al fine di uniformare i comportamenti in tutto il territorio nazionale utilizzando i migliori indirizzi già predisposti e le migliori pratiche attuate.
NOTE
[1] Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, organismo indipendente creato in Italia con sede a Firenze per regolamentare la sicurezza della circolazione ferroviaria sulla rete nazionale.
[2] Rete Ferroviaria Italiana, azienda pubblica in forma di società per azioni che gestisce l’infrastruttura ferroviaria nazionale.
[3] Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Istituito presso il Ministero della salute