Partendo dalle Ntc 2008 e dal Testo unico sicurezza sul lavoro, l’Ing. Gianluigi Maccabiani analizza obblighi e criticità per la verifica sismica dei luoghi di lavoro.
Si tratta di capire se i fabbricati che ospitano luoghi di lavoro debbano essere dotati di un documento di valutazione del “rischio sismico” e quale sia il grado di sicurezza minimo che devono garantire agli occupanti. In generale, la necessità di garantire la sicurezza strutturale delle costruzioni i cui ambienti sono destinati a luoghi di lavoro, è prevista dalle leggi vigenti; e l’obbligo di garantirla ricade sui datori di lavoro.
È bene premettere che la sicurezza strutturale di tutti gli edifici è regolata dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) attualmente vigenti di cui al DM 14/01/2008, emanate ai sensi della Legge 1086/1971 (per le opere in conglomerato cementizio e a struttura metallica) e della Legge 64/1974 (per le costruzioni in zona sismica) ora confluite nel DPR 380/2001, Testo Unico per l’edilizia. In presenza di edifici destinati a luoghi di lavoro, bisogna però far riferimento anche al D.Lgs. n.81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. I due dispositivi di legge sopra richiamati, prevedono un approccio diverso tra loro nei confronti della sicurezza strutturale, come descritto nel seguito.
Ai fini della sicurezza delle strutture di una costruzione, è importante individuare le azioni che prima o poi potrebbero interessare la costruzione stessa; tali azioni sono stabilite dalle NTC e sono rappresentate dai carichi (permanenti e di servizio) legati alla volontà dell’uomo e dalle azioni ambientali della neve, del vento e del sisma. In particolare, per quanto riguarda l’azione sismica, il territorio italiano è stato negli ultimi anni oggetto di studi che hanno portato alla redazione di mappe di pericolosità, le quali hanno stabilito, per ciascun sito, l’accelerazione al suolo che potrà interessare prima o poi la costruzione, classificando come potenzialmente sismico l’intero territorio nazionale.
È accaduto quindi che, dapprima nell’ottobre del 2005 (entrata in vigore definitiva della classificazione sismica di cui all’OPCM 3274/2003), e successivamente in maniera più determinante, nel luglio 2009 (entrata in vigore definitiva delle NTC 2008), per determinati Comuni sia stata incrementata di molto rispetto al passato l’azione sismica di cui tener conto nel valutare la sicurezza di una costruzione, e per altri sia stata introdotta per la prima volta la necessità di considerare l’evento sismico tra le azioni che possono interessare i fabbricati costruiti nell’ambito del territorio comunale.
GLI OBBLIGHI SECONDO LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
Le NTC di cui al DM 14/01/2008 prevedono che una costruzione già esistente debba essere strutturalmente “adeguata”, cioè messa in grado di sopportare, con prestabiliti criteri di sicurezza, tutte le azioni prevedibili che potranno interessarla nel corso del tempo, con la stessa sicurezza strutturale di un edificio nuovo, soltanto in determinati casi (§8.4): i motivi che possono far scaturire l’obbligo di garantirne la sicurezza derivano da una scelta diretta della committenza di effettuare determinati interventi, come la sopraelevazione, l’ampliamento o in generale le trasformazioni importanti dell’organismo strutturale o degli ambienti che l’edificio contiene: in altre situazioni (§8.3), le NTC prevedono invece l’obbligo di valutazione della sicurezza e cioè in particolare, al verificarsi di possibili condizioni di “degrado” manifesto in cui versa la costruzione stessa, come nei casi di evidenti riduzioni della capacità portante, di decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, di danni già manifestati a seguito di eventi ambientali (sisma, vento, neve) o eccezionali (urti, esplosioni, incendi), di cedimenti del terreno di fondazione, ecc.
In generale, le Ntc escludono espressamente (Circolare esplicativa, §C8.3) l’obbligatorietà della verifica della sicurezza nel caso di situazioni determinate da variazioni delle azioni a seguito di una revisione della normativa, per la parte che definisce l’entità delle azioni, o delle zonazioni che differenziano le azioni ambientali (sisma, neve, vento) nelle diverse parti del territorio italiano. Proprio questa è la situazione che si è verificata, come detto, a partire dall’ottobre 2005 per tutti i Comuni; situazione che, ai sensi delle NTC, non richiede quindi la necessità di verificare (e tantomeno adeguare) le costruzioni esistenti. Eccezione a questa regola è costituita dai soli edifici “strategici” (classe d’uso IV) per le funzioni pubbliche emergenziali (ad es. gli ospedali) e/o “rilevanti” (classe d’uso III) per gli esiti di un eventuale collasso (ad es. le scuole), regolati in modo specifico attraverso il comma 3, art. 2, dell’OPCM 3274/2003, per i quali vige l’obbligo di verifica tecnica.
Nel caso particolare in cui vi sia la richiesta di insediamento di una nuova attività lavorativa all’interno di un edificio esistente (o di una sua parte), si pone il problema della sicurezza dell’edificio stesso. In generale, vi è la necessità di dotare l’edificio delle caratteristiche tecniche ed impiantistiche essenziali per l’attività di lavoro ed in ottemperanza alle norme vigenti (ad esempio nei confronti della prevenzione incendi, degli aspetti igienico-sanitari, della sicurezza degli impianti elettrici, ecc. ) e anche per quanto riguarda l’aspetto strutturale, deve essere garantito il rispetto delle norme vigenti: in particolare, le NTC prevedono (§8.3) che si proceda obbligatoriamente alla valutazione della sicurezza (con le finalità illustrate nel seguito) soltanto nel caso di cambio di destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa con contestuale variazione significativa dei carichi variabili e/o della classe d’uso (scarica l’allegato sulle CLASSI D’USO); in generale, pertanto, il semplice insediamento di una nuova attività lavorativa all’interno di un fabbricato esistente non prevede specifici obblighi, se non quello della verifica della presenza del certificato di collaudo statico o di un documento alternativo, che attesti la sicurezza strutturale relativa al tempo della costruzione ai fini del rilascio del certificato agibilità. Soltanto nel caso in cui il cambio di classe e/o destinazione d’uso sia accompagnato da un incremento dei carichi verticali in fondazione superiore al 10%, si ricade nell’obbligo di adeguamento dell’intera costruzione.
GLI OBBLIGHI SECONDO IL DECRETO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Il D.Lgs. n.81/2008, in riferimento a tutti i fabbricati che ospitano “ambienti di lavoro”, prescrive che sia sempre effettuata la valutazione di tutti i rischi che possono interessare gli ambienti stessi e che, nei confronti dei rischi strutturali, i fabbricati siano sicuri e stabili.
È l’articolo 3 a stabilire in modo chiaro che il decreto stesso si applica a tutti i settori di attività lavorativa, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio; è poi l’articolo 15 a individuare proprio le modalità generali di tutela dei lavoratori, attraverso alcuni dei suoi commi, riportati di seguito:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
E ancora, gli articoli 17 e 28 prevedono che sia il datore di lavoro a effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, attraverso la redazione di uno specifico documento. Peraltro, come previsto dall’articolo 29, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, la valutazione della sicurezza deve essere rielaborata. E, secondo l’articolo 64, comma c, i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi devono essere sottoposti a regolare manutenzione tecnica; i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere eliminati, quanto più rapidamente possibile.
E inoltre, sempre in riferimento al D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, valgono le prescrizioni contenute nell’allegato IV (richiamato espressamente dall’articolo 63), che quanto a stabilità e solidità ricorda che:
1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali.
Lo stesso articolo 63 stabilisce anche che (comma 5):
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
ALCUNE CONSIDERAZIONI
Tutto ciò premesso, è possibile effettuare le seguenti considerazioni.
Il Testo Unico per la salute e la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di garantire la sicurezza strutturale (anche sismica) degli ambienti di lavoro. La misura di tale sicurezza può avvenire unicamente attraverso lo strumento della valutazione della sicurezza così come indicato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/2008) vigenti al momento della verifica, in base alle metodologie di calcolo e alle azioni antropiche (carichi di esercizio) ed ambientali (neve, vento e sisma) previste nelle norme stesse.
Il richiamo del D.Lgs. 81/2008 alle “caratteristiche ambientali“ non lascia spazi interpretativi: se le conoscenze disponibili rilevano una nuova e documentata variazione della pericolosità ambientale (come è avvenuto ad esempio con la nuova mappatura sismica del territorio italiano, e come è stato confermato dai tragici eventi del terremoto emiliano del 2012), la stabilità e la solidità degli edifici che ospitano i luoghi di lavoro devono essere adattate in modo corrispondente alle mutate condizioni di pericolo.
Al fine di adottare le misure più aggiornate e più consone per la sicurezza strutturale, il datore di lavoro deve procedere, nel più breve tempo possibile, ad effettuare un’analisi di valutazione della sicurezza del fabbricato, secondo le regole di calcolo stabilite dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14/01/2008; sulla base dei risultati dell’analisi è possibile determinare la “capacità” della costruzione di sopportare le azioni rapportata alla “domanda” prevista dalle NTC: in generale, è possibile affermare che nel caso in cui la valutazione della sicurezza evidenzi che non sono soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo (ossia prevalentemente ai carichi permanenti, alle azioni di servizio e alle altre situazioni che possono peggiorare il comportamento sotto sisma) è necessario prevedere l’intervento non procrastinabile di messa in sicurezza; nel caso invece in cui l’inadeguatezza si manifesti nei confronti delle azioni ambientali non controllabili dall’uomo (neve, vento e sisma), potrebbe essere necessario programmare un intervento di incremento della sicurezza (attraverso l’aumento della capacità portante e/o la riduzione delle masse) entro un tempo prestabilito, in funzione dell’esito delle verifiche sopra indicate.
È quindi con la valutazione della sicurezza che il datore di lavoro è messo nelle condizioni di considerare o meno la necessità di procedere ad un intervento strutturale, che può essere urgente o differibile nel tempo, in relazione alla gravità dell’inadeguatezza, alle possibili conseguenze, alle disponibilità economiche immediate dell’imprenditore, ecc.; e che può essere di pieno adeguamento oppure di semplice miglioramento. Nel primo caso il fabbricato è messo in grado di sopportare le stesse azioni previste per una nuova costruzione; nel caso del miglioramento invece, è possibile aumentare fino ad un determinato livello il grado di sicurezza, riducendo il rischio in relazione alla fattibilità degli interventi:
a fronte di una condotta comunque positiva dell’imprenditore di adeguarsi alle nuove tecnologie, e purché i sistemi adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezza, le scelte imprenditoriali divengono insindacabili (Cassazione 41944/2006).
In generale, non è dunque possibile stabilire a priori un determinato livello di sicurezza minimo, valido per tutte le situazioni. Appare tuttavia opportuno riferirsi a quanto suggerito in provvedimenti statali, emanati in conseguenza degli ultimi eventi sismici, e considerare assolutamente non accettabile un grado di sicurezza accertato inferiore al 60%.
In conclusione, è possibile per chi scrive esprimere il seguente parere.
- Tutte le costruzioni che ospitano luoghi di lavoro devono essere dotate del documento di valutazione della sicurezza statica e sismica ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) vigenti. L’obbligo è in carico al datore di lavoro, che deve procedere ”nel più breve tempo possibile”.
- L’esito della verifica esprime, tra l’altro, la misura della sicurezza della costruzione nei confronti del massimo terremoto prevedibile per la costruzione, come il rapporto il rapporto fra la capacità e la domanda di resistere all’azione sismica (“grado di adeguamento”).
- Attraverso l’analisi dei risultati della valutazione della sicurezza, il datore di lavoro stabilisce se sia necessario procedere ad un intervento di incremento della sicurezza, ai sensi del DLGS 81/2008, attraverso l’aumento della capacità portante e/o la riduzione delle masse sismiche, secondo le regole di calcolo delle NTC vigenti e se tale intervento debba essere attuato “nel più breve tempo possibile”, oppure sia da eseguire “entro un tempo prestabilito”.
- In particolare, si ritiene che nel caso non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo (carichi permanenti e azioni di servizio), oppure nel caso cui il “grado di adeguamento” nei confronti dell’azione sismica sia inferiore al 60%, sia necessario procedere “nel più breve tempo possibile” attraverso l’aumento della capacità portante e/o la riduzione delle masse sismiche.
- In aggiunta alle prescrizioni di cui ai punti precedenti, nel caso di insediamento di una nuova attività lavorativa in un edificio esistente, il rispetto delle norme strutturali vigenti (NTC 2008) consiste nel verificare che per l’edificio vi sia la presenza del certificato di collaudo statico o di un documento alternativo, attestante la conformità e la sicurezza alle norme tecniche vigenti all’epoca della costruzione e non è in generale necessario procedere a opere di miglioramento o adeguamento, se non per quanto risultante dalla valutazione della sicurezza di cui ai punti precedenti.
- Se nell’occasione dell’insediamento di una nuova attività in un edificio esistente, si verifica un cambio della classe e/o destinazione d’uso con incremento dei carichi verticali in fondazione superiore al 10%, è obbligatorio garantire “prima dell’insediamento dell’attività” l’adeguamento della costruzione con la stessa sicurezza strutturale di un edificio nuovo (“grado di adeguamento” pari o superiore al 100%).
Fonte: ingegneri.info