La tutela dei minori lavoratori

Un testo dell’Organismo Paritetico dell’Artigianato lombardo dedicato alla tutela dei minori lavoratori.

Come è noto l’art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l’obbligo di valutare

tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori in relazione alla natura dell’attività svolta, ivi compresi (…) quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Nell’opuscolo si rammenta che l’età minima per l’ammissione al lavoro è oggi

fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni

quindi con “lavoro minorile” si indica

il lavoro dei bambini e degli adolescenti (persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni di età).

Come indicato all’art. 2 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977  “Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”, non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di lavoro minorile quei

lavori occasionali o di breve durata svolti dagli adolescenti nei servizi domestici prestati in ambito familiare, nonché nelle imprese a conduzione familiare, sempreché tali prestazioni non si concretino in attività nocive e/o pregiudizievoli.

La normativa in materia di lavoro minorile non si applica anche:

  • alle “lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento nei confronti delle quali si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 645/1996 ove queste assicurino un trattamento più favorevole;
  • agli adolescenti occupati a bordo delle navi per i quali sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale in ragione di una riconosciuta peculiarità ed inderogabilità delle norme sul lavoro marittimo. L’interesse generale alla sicurezza della navigazione, infatti, è ritenuto prevalente rispetto alla tutela predisposta per il lavoro subordinato”.

Infine il testo dell’OPRA precisa che al di là di quanto stabilito dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, riguardo alla valutazione dei rischi, l’art. 7 della L. 977/1967 stabilisce che il Datore di Lavoro, “prima di adibire i minori al lavoro e in occasione del verificarsi di qualsivoglia modifica rilevante delle condizioni di lavoro, deve effettuare la suddetta valutazione dei rischi avendo riguardo, in particolare:

  • allo sviluppo non ancora completo, alla mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all’età;
  • alle attrezzature ed alla sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
  • alla natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
  • alla movimentazione manuale dei carichi;
  • alla sistemazione, alla scelta, alla utilizzazione ed alla manipolazione delle attrezzature di lavoro e, segnatamente degli agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
  • alla pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull’organizzazione generale;
  • alla situazione della formazione e dell’informazione dei minori”.

E si sottolinea inoltre l’obbligo per il datore di lavoro, nel caso in cui siano impiegati dei minori, di fornire le informazioni di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/2008 anche ai genitori (o ai titolari della potestà genitoriale).
Il testo, che consigliamo di leggere per intero, si sofferma poi sulle lavorazioni vietate.

L’art. 6 della L. 977/1967 recita che è vietato

adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori indicati nell’Allegato I della legge

allegato che

elenca tutte le lavorazioni, i processi ed i lavori distinguendo tra esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici.

In particolare riguardo ai singoli agenti di rischio il Ministero del lavoro ha fatto alcune precisazioni:

  • rumore: “il divieto di esposizione al rumore non opera automaticamente ma discende dalla valutazione dei rischi e scatta a partire da un livello di 80 dbA”. La valutazione deve essere operata sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008. “In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d (livello di esposizione quotidiana, ndr) il Datore di Lavoro – fermo restando l’obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali – deve fornire ai minori i mezzi individuali di protezione dell’udito ed una adeguata formazione all’uso degli stessi”;
  • agenti chimici: “fermo restando il divieto assoluto di esposizione agli agenti etichettati come molto tossici, tossici, corrosivi, esplosivi ed estremamente infiammabili, per gli agenti nocivi ed irritanti il divieto vige solo per quelli etichettati con le frasi di rischio riportate nell’Allegato 1. Ad esempio, tra gli agenti irritanti sono vietati solo quelli sensibilizzanti per inalazione o per contatto cutaneo. Per tutti gli agenti sopra considerati il divieto vige indipendentemente dalle quantità presenti nell’ambiente di lavoro. Si ritiene, comunque, opportuno evidenziare che, laddove il divieto è riferito solo ad alcune fasi del processo produttivo, lo stesso si riferisce a tali specifiche fasi e non all’attività nel suo complesso. Ad esempio, il divieto di lavoro nei magazzini frigoriferi riguarda solo l’accesso a tali luoghi e non l’attività nel suo complesso (supermarket, magazzini ortofrutticoli, ecc.)”. Si indica anche che l’art. 6 della legge 977/1967 “prevede la possibilità di derogare al divieto di adibire ai lavori indicati nell’Allegato I, per scopi didattici e di formazione professionale”.

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