Ci troviamo davanti a un Accordo di straordinaria importanza, non solo e vorrei dire non tanto per la questione specifica della formazione rivolta agli RSPP, ma soprattutto per le modifiche che esso apporta a diversi punti di norme e accordi pregressi, facendo chiarezza su non pochi punti ambigui che ci siamo trascinati finora. E voglio qui sottolinearne alcuni. Con una premessa.
La premessa riguarda la perplessità sollevata da più parti (tra i primi è intervenuto con un commento il Presidente dell’Aifos Rocco Vitale) sul fatto che in alcune parti l’Accordo in sostanza modifica una legge, sovvertendo, questa è la critica, l’ordine delle fonti legislative.
La formazione degli RSPP è regolata dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008, il quale al comma 2 rimanda agli Accordi Stato-Regioni che furono siglati nel 2006. Il nuovo Accordo del 7 Luglio richiama esplicitamente quegli accordi ( anche prevedendo per un anno il proseguimento in via transitoria della loro validità), ma poi li sostituisce. Insomma ci troviamo con un Accordo (2006) previsto in normativa che non viene abrogato e sostituito da una nuova norma, ma da un nuovo Accordo Stato-Regioni. Vedremo come finirà.
Uno dei punti più rilevanti introdotti è quello degli Enti di formazione. Rilevante soprattutto per le imprese a volte truffate a volte apertamente corree in commerci illeciti di attestazioni di formazione mai svolte (vedi gli ultimi arresti in Lombardia) e quindi per la qualità e l’effettività della formazione stessa.
Come è noto regnava una parziale, ma a volte paralizzante confusione su chi fossero i soggetti incaricati di svolgere la formazione. L’art. 32 al comma 4 recita:
4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall’ISPESL, dall’INAIL, o dall’IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell’accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
L’Accordo chiarisce al punto 2 cosa s’intende per Associazioni “comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” partendo dall’art. 2, comma 1, lettera ee) del d.lgs. n. 81/2008 da cui il concetto è ripreso:
organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, […].
L’Accordo ritiene che il punto centrale sia la soddisfazione del requisito della rappresentatività, che viene rilevata attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri:
- consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
- ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
- partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro, esclusa la rilevanza della firma per mera adesione, essendo necessario che la firma sia il risultato finale di una partecipazione ufficiale alla contrattazione;
- partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.
L’Accordo definisce come i suddetti criteri devono essere soddisfatti dagli Organismi Paritetici, come anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dai lavoratori che decidono di effettuare le attività formative e di aggiornamento.
È scritto chiaramente che le tante Associazioni datoriali o di lavoratori costituite in virtù dell’art. 39 del C.C. e dell’art. 39 della Costituzione siano da considerarsi legittime, ma non rientranti nella formula di “comparativamente più rappresentative” e che non abbiano dunque nessuna autorizzazione di organizzare corsi in materia di salute e sicurezza. Punto.
L’Accordo fa chiarezza su un altro punto controverso gli Enti Bilaterali. Sono identici agli Organismi Paritetici? Svolgono le stesse funzioni?
L’Accordo non ha dubbi ed elimina ogni riferimento agli Enti Bilaterali come soggetti con cui le imprese possono collaborare sul territorio per la certificazione dei corsi. Pertanto la collaborazione prevista dall’art.37 c. 12 va richiesta solo agli Organismi Paritetici, ove presenti nel territorio e nel settore in cui opera l’azienda. E anche qui un bel punto e a capo.
Il cuore dell’Accordo resta comunque la completa rivisitazione della struttura della formazione modificata nel numero delle ore, nei modi di erogazione (niente e-learning per i corsi di antincendio e primo soccoorso!), nei soggetti formatori ( tutti accreditati), negli esoneri sulla base di un preciso elenco di lauree, nei corsi di aggiornamento, ecc. Per questo rinvio alle news e ai relativi documenti allegati compresi un scheda sintetica dei cambiamenti.
L’ultima chiarezza dell’Accordo è l’entrata in vigore: 15 giorni dalla data della sua pubblicazione.