Repertorio Salute

Le visite mediche in azienda

Chi deve effettuare le visite mediche di idoneità? Come si devono svolgere le visite? Come devo essere i locali? Guida al decoro e alla dignità del lavoratore e del medico competente.

Pubblichiamo un contributo del Dott. Cristiano Ravalli tratto da medicompetente.blogspot.it

Guida per i Lavoratori e gli R.L.S. per le Visite Mediche di Idoneità Effettuate in Azienda
Fa specie parlare nel 2015 di decoro e di igiene dei locali ove vengono effettuate le visite mediche di idoneità di medicina del lavoro e fa specie che molti medici si prestino ad effettuarle in locali non idonei e per questo è opportuno informare i lavoratori ed i loro rappresentanti sui regolamenti e sugli elementi minimi di dignità per la visita medica effettuata nei locali aziendali. Ancora oggi ricevo proposte di eseguire, e non è uno scherzo,  le visite mediche sui divani del bar, sulle scrivanie, sulle sedie, sui letti degli hotel, negli spogliatoi aziendali, nei locali dedicati alla pausa pranzo, ecc. Al mio rifiuto la risposta è sempre la stessa: “ma il medico di prima le faceva senza fare problemi.”
Pertanto, convinto che un lettino di visita non lo si neghi neppure al nostro fido, scrivo, di cuore, questa guida dedicata al decoro ed  alla dignità dell’individuo lavoratore e dell’individuo medico.

Chi deve effettuare le visite mediche di idoneità?Il medico che ha ricevuto l’incarico di medico competente.
L’art. 36, comma 1 del Testo Unico prevede che “Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente”. Sanzione prevista in caso di inadempienza: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]. Pertanto solo il medico il cui nominativo viene indicato ai lavoratori ha diritto e dovere di operare.

Il medico competente non può delegare ad altri l’effettuazione delle visite mediche come di qualsiasi altra attività prevista dal Testo Unico a suo carico.
Pertanto qualora ciò accadesse occorre che i Lavoratori, anche a mezzo del loro Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, provvedano a comunicare al Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro della ASL territorialmente competente la grave violazione commessa dal medico, non priva di risvolti etici quale quello del subappalto di lavoro ad altri colleghi. Molti centri medici hanno introdotto la visita parere di medicina del lavoro: il medico competente fa effettuare la visita medica ad altro collega sotto la dizione di “visita parere di medicina del lavoro”. Inutile dire che si tratta di schifosi escamotage per aggirare la normativa che non permette la delega della visita e che qui si vede il vero ruolo dei medici coordinatori che ai convegni sventolano principi universali e poi nei loro centri medici ne fanno di ogni sotto gli occhi di tutti.

Il medico deve effettuare effettivamente una visita medica inclusiva di esame obiettivo?
La cartella sanitaria e di rischio è conforme ad un modello previsto dalla norma che include, sempre, l’esame obiettivo. Esame obiettivo quindi non significa chiedere “sta bene?” o limitarsi alla misurazione della pressione arteriosa ma significa effettuare l’esame obiettivo generale o degli organi così come previsto dall’All. 3A del Testo Unico.
Il medico che in azienda compila la cartella ma non effettua materialmente l’esame obiettivo commette un reato grave in quanto falsifica una cartella sanitaria, riportando appunto un esame obiettivo che invece non è stato effettuato.
Si tratta di un falso che può avere risvolti penali e pertanto il medico che compila la cartella e non effettua l’esame obiettivo (visita medica) deve essere segnalato Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro della ASL territorialmente competente ed all’Ordine dei Medici Provinciale a cui è iscritto.
Ricordo che il Lavoratore può, in ogni momento, richiedere al medico competente copia della sua cartella sanitaria e di rischio. Art. 25, comma 1, lettera h):
“il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria”.
Sanzione prevista a carico del medico inosservante: “sanzione amministrativa pecuniaria da 657,60 a 2.192,00 euro [Art. 58, co. 1, lett. d)].
Inoltre il Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, riceve d’ufficio copia della sua cartella senza neppure richiederla:

Articolo 25, comma 1, lettera e):
“Il medico competente:
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella”

Sanzione in caso di inadempienza: arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro [Art. 58, co. 1, lett. a)]

Pertanto il Lavoratore ancora in organico che dopo aver fatto richiesta di copia della propria cartella sanitaria e di rischio non la riceva o il Lavoratore che, alla cessazione del rapporto di lavoro, non riceva automaticamente la copia della propria cartella sanitaria e di rischio può, anche  a mezzo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, segnalare al Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro le inadempienze.

Anche gli addetti ufficio devono essere visitati?
La cartella sanitaria e di rischio vale per tutti e quindi tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria devono essere materialmente visitati.
Art. 176, comma 1 del Testo Unico: ” I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, con particolare riferimento:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.”

Il medico quindi è tenuto ad esprimersi anche sull’apparato muscolo-scheletrico che non può essere esplorato senza una visita medica.

Il lavoratore può rifiutarsi di spogliarsi?
No, non può. Nei limiti del decoro ovviamente. Mutande e reggiseno possono essere mantenuti in quanto non interferenti con la visita medica che risparmia esame senologico o esame dei genitali. Sarà poi il medico a cercare di rendere meno imbarazzante la visita medica soprattutto quelle di medicina del lavoro ove l’assistito è obbligato a sottoporsi ad un esame medico senza possibilità di scelta del medico competente. Anche se ciò non è del tutto vero in quanto lart. 50 del Testo Unico al comma 1, lettera c) prevede che l’ “R.L.S. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente”.

Sanzione in caso di inadempienza al datore di lavoro o al dirigente che ha effettuato le nomine senza la consultazione del R.L.S.: “ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro” (art. 55, comma 5, lettera e).

Ci sono poi situazioni particolari come le lavoratrici di religione musulmane che sono ostili alla visita medica effettuata da soggetto di sesso opposto. Nella mia esperienza: qualora si usi il dovuto riguardo, informate sulla possibilità di essere accompagnate da un familiare o altro, non è mai stato un problema insormontabile.

Il lavoratore, al momento della visita medica di idoneità, può farsi accompagnare da altro soggetto?

Non c’è nessuna controindicazione a che ciò avvenga se il Lavoratore è d’accordo.

E’ possibile effettuare la visita medica sulle scrivanie o sulla sedia?
Sebbene questa sia una pratica diffusa essa viola i principi generali del decoro ed il medico che si presta a tali pratiche deve essere segnalato al Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro della ASL territorialmente competente ed all’Ordine dei Medici Provinciale a cui è iscritto.
Occorre precisare che nel D.Lgs. 81/08, non vengono indicati i requisiti dei locali adibiti, anche temporaneamente, alla sorveglianza sanitaria. Il comma 1 dell’art. 39 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che “l’attività di medico competente é svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)”. In realtà ho cercato anche nel Codice Etico ICOH e non vi è cenno a questo aspetto. Ho cercato anche nel codice deontologico ma non vi è cenno, se non per i medici convenzionati o dipendenti. In realtà credo che non vi sia cenno in quanto si dà per scontato che il medico, in genere, operi rispettando i requisiti minimi di decoro professionale e di rispetto dell’assistito e questo c’è nel codice deontologico.
Alcuni servizi ispettivi dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL Vicenza ad esempio) avevano inserito, nelle loro check-list di controllo, una verifica dei requisiti minimi dei locali adibiti alle visite mediche in azienda.
In ogni caso, quali caratteristiche deve avere la stanza utilizzata temporaneamente da parte del medico competente per rispettare un minimo di decoro e di rispetto dell’assistito?
Deve essere chiusa, priva di vetri che permettano la visione dall’esterno, dotata di lettino (anche pieghevole che l’azienda può riporre in altro luogo terminate le visite), dotata di rotolo di carta igienico, riscaldata in inverno (le persone si spogliano!), due sedie e un tavolo, sufficiente isolamento acustico per il rispetto della privacy, possibilità di accesso al bagno per le normali pratiche igieniche (lavaggio mani del sanitario). Le asl indicavano, fra i requisiti, anche la presenza del lavandino nella sala visite.
Il lettino può essere anche portato dal medico competente se è contento lui di fare lo sherpa.
Ovviamente se c’è una parete divisoria che non garantisce la privacy e dall’altra parte si sente tutto: non va bene!
Ovviamente se occorre effettuare le audiometrie e fuori passano i camion: non va bene!
Ovviamente se il rumore dell’impianto impedisce al medico di auscultare i polmoni o il cuore: non va bene!
Esistono poi altre soluzioni quali effettuare le visite presso l’ambulatorio del medico o utilizzare le unità mediche mobili (camper omologati per questo tipo di attività) che sono forniti da società che esercitano la medicina del lavoro. Credo che esista anche la possibilità di noleggio del mezzo.
Pertanto le visite mediche effettuate negli spogliatoi, nei sottoscala, tra le scrivanie non rispettano minimamente i requisiti minimi di decoro e di dignità del lavoratore, del medico e dell’azienda stessa.
I medici competenti che operano, anche con non pochi sacrifici personali in termini di atti burocratici, ringraziano gli R.L.S. ed i lavoratori che segnalino le aberrazioni a cui siamo costretti ad assistere con la finalità del miglioramento. Noi medici competenti dobbiamo essere consapevoli che il nostro lavoro deve essere anche oggetto di attenzione e di controllo da parte dei nostri assistiti.
All’articolo il Dott. Cristiano Ravalli è collegato una check-list di audit dell’attività di medico competente. Essa può essere utilizzata dal medico competente per autovalutare la propria attività oppure dai datori di lavoro, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, coordinatori dei medici competenti per valutare l’ottemperanza del medico competente al dettato normativo ed ad uno standard di qualità.
La scheda consta di 48 domande di verifica di cui 28 prevedono sanzioni penali o amministrative in caso di omissione (quelle con le sanzioni sono indicate con un asterisco).

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