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L’efficacia della formazione e la responsabilità del formatore

Fonte: Punto Sicuro


Ci soffermiamo oggi su un intervento dell’avvocato Lorenzo Fantini, ex dirigente del Ministero del Lavoro e Direttore dei Quaderni della Sicurezza AiFOS su cui è stato pubblicato il rapporto relativo alla ricerca.

Attraverso l’intervento di Fantini, dal titolo “L’efficacia della formazione e la responsabilità del formatore” ci possiamo soffermare sulla situazione attuale, dal punto di vista normativo e giurisprudenziale, della formazione alla sicurezza.

Le regole legali della formazione e la Conferenza Stato-Regioni

Nell’intervento si indica che le regole che disciplinano la formazione dei datori di lavoro/RSPP, RSPP, lavoratori, dirigenti e preposti

sono puntualmente delineate agli articoli 32 (RSPP e ASPP), 34 (DL/RSPP) e 37 (per lavoratori, dirigenti e preposti) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

E in queste disposizioni legislative si può trovare l’esplicitazione di principi generali come quelli per cui:

– la formazione in materia di salute e sicurezza è misura di prevenzione essenziale che va, innanzitutto, ‘mirata’ alla valutazione dei rischi;
– la formazione va svolta e aggiornata in relazione al cambio di attività e/o di esposizione ai rischi in azienda;
la formazione va aggiornata.

Inoltre in ossequio al principio generale per cui la salute e sicurezza è materia a competenza «ripartita» tra Stato e Regioni – aspetto che non è variato a causa dell’esito del Referendum costituzionale del 2016 – al momento abbiamo

ben 5 diversi Accordi in Conferenza Stato-Regioni che integrano (ma talvolta anche modificano) le regole legali:
21 dicembre 2011Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: accordo del 21 dicembre 2011 per lavoratori (dirigenti e preposti);
21 dicembre 2011 – Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: accordo del 21 dicembre 2011 per DL/RSPP;
25 luglio 2012Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni: Accordo del 25 luglio 2012, di integrazione e chiarimento;
Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni: Accordo del febbraio 2012 (attuazione articolo 73, comma 5, d.lgs. n. 81/2008);
Accordo 7 luglio 2016Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni: Accordo del 7 luglio 2016 per RSPP e ASPP ma che incide su «altra» formazione.

La formazione è un processo educativo

Si sottolinea che la reale finalità della formazione

viene colta più che in ogni altra sede nelle sentenze relative a questioni nelle quali gli infortuni sul lavoro sono causati da comportamenti imprudenti, negligenti e/o imperiti del lavoratore o del preposto.

In simili casi – continua Fantini – la giurisprudenza

non si limita ad un controllo formale sulla formazione irrogata (verificando l’esistenza di un attestato coerente con le previsioni di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni) ma si interroga sulla ‘effettività’ ed ‘efficacia’ della formazione, vale a dire sul suo effetto finale in termini di cambiamento della condotta del discente.

E questo indirizzo è coerente con la definizione che il “Testo Unico” in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) fornisce della «formazione»,

intesa come vero e proprio ‘processo educativo’, nel quale, quindi, essenziale è l’aumento del bagaglio di conoscenze del discente (lavoratore su tutti).

La qualificazione del docente

L’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma sui «titoli» del docente.

Infatti gli accordi

non definiscono le ‘caratteristiche’ dei soggetti formatori (intesi come docenti)” che sono state individuate dalla Commissione consultiva.

E il documento di riferimento è stato approvato in data 18 aprile 2012 ed è stato recepito nel Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013.

Dopo aver riportato alcune indicazioni sui criteri, Fantini ricorda che è

compito del docente dare evidenza (e non solo ‘autodichiarare’) del possesso dei requisiti normativi. La dimostrazione va fornita con ogni mezzo idoneo allo scopo.

E va garantita “evidenza anche all’aggiornamento”.

La responsabilità del docente formatore

Si segnala che non esiste nel Testo Unico un reato che “possa essere commesso dal docente”. Tuttavia esistono reati

che vanno ascritti a chi ha un ruolo (es.: preposto) in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Dunque il docente può rispondere penalmente di un fatto ove abbia una ‘posizione di garanzia’ (esempio: Cass. pen., n. 15009/2009, che condanna un preposto come docente).

In ogni caso civilisticamente “il docente va ritenuto un ‘professionista’ (articolo 1176 c.c.)” e come tale “può rispondere per svolgimento di attività qualitativamente inadeguata al livello professionale di riferimento”.

E conclude, infine,

sicuramente potrebbe derivarne una responsabilità risarcitoria a favore del committente, ma non si può escludere una responsabilità penale (in casi particolari, quando l’omesso o erroneo svolgimento di funzione professionale abbia inciso, anche solo in parte, sulla causalità dell’evento infortunistico) che concorra con quella di altri (tipicamente il datore di lavoro).

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