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Legittimo il rifiuto di eseguire prestazioni pericolose per la sua incolumità da parte del lavoratore.

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Con sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lav., del 12 gennaio 2023, n. 770, è stato ritenuto legittimo il rifiuto della lavoratrice di un supermercato di opporsi ad un furto.

La Cassazione ha rilevato l’obbligo da parte del datore di lavoro di assicurare gli adeguati mezzi di tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori nei confronti dell’attività criminosa di terzi quando, come in questo caso, gli episodi di aggressione a scopo di lucro siano prevedibili e insiti nella tipologia di attività esercitata.
Secondo i Giudici, nel caso in cui queste misure di sicurezza siano assenti, il lavoratore può rifiutarsi di eseguire la propria prestazione e può conservare, al tempo stesso, il diritto alla retribuzione. La condotta inadempiente del datore di lavoro non deve causare al lavoratore conseguenze sfavorevoli.
La Suprema Corte ha rigettato pertanto il ricorso della società, ritenendo non disciplinarmente rilevante la condotta posta in essere dalla dipendente per tutelare la propria incolumità personale.

Leggi la sentenza.

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