Per fare un po’ di chiarezza riprendiamo la presentazione del documento Inail L’elaborazione del DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze, curato da Raffaele Sabatino INAIL (Dipartimento Processi Organizzativi, SPP Ricerca) con la collaborazione di Andrea Cordisco INAIL (Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici).
In relazione agli obblighi derivanti dall’art. 26 del TU, il documento fa una breve analisi del testo dell’articolo, ad esempio analizzando il comma 1 e 2 dell’articolo:
Articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
(…)
Riguardo alla prima parte del comma 1 il documento ricorda che in base ad una Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (n. 67/07) è “stato precisato che nell’ambito della nozione di ‘appalto’, nel contesto in argomento, non possono non rientrare anche le ipotesi di ‘subappalto’ e quelle di ‘fornitura e posa in opera’ di materiali, tutte accomunate dalla caratteristica del necessario impiego di manodopera. L’obbligo di pianificazione, a carico del Committente, trova applicazione in tutti gli appalti cosiddetti interni nei confronti di Imprese o lavoratori autonomi (es.: attività di manutenzione, servizi di pulizia, ecc.) ma anche nel caso di affidamento di lavori o servizi rientranti nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’Azienda”. Ne consegue che l’obbligo di elaborazione del DUVRI “sussiste anche nelle ipotesi di appalti extraziendali che risultino necessari al fine della realizzazione del ciclo produttivo dell’opera o del servizio e non siano semplicemente preparatori o complementari dell’attività produttiva in senso stretto (es.: inerenti impianti a rete urbani e suburbani: elettricità, gas, acqua, ecc. e le infrastrutture: strade e autostrade, ferrovie ecc.). È da ritenere che da tale ambito debbano escludersi le attività che, pur rientrando nel ciclo produttivo aziendale, si svolgano in locali sottratti alla giuridica disponibilità del Committente e, quindi, alla possibilità per lo stesso di svolgere nel medesimo ambiente gli adempimenti stabiliti dalla Norma”.
Si è insomma voluto chiarire che gli obblighi prevenzionistici di cui all’art. 26 “non trovano applicazione con riferimento a tutti gli appalti esterni che realizzano fasi del ciclo produttivo del Committente, ma solo facendo riferimento alle ipotesi in cui questi, per avere la piena disponibilità dei luoghi di esecuzione dell’appalto, possa essere realmente in grado di adempiere agli obblighi impostigli dalla Norma”.
Riguardo poi alla lettera a) del comma 1 si sottolinea che per verifica dell’idoneità tecnico-professionale “s’intende la procedura di verifica delle capacità tecniche ed organizzative che debbono essere possedute, e dimostrate, dalle Imprese e dai lavoratori autonomi selezionati, in relazione all’oggetto degli interventi da effettuare nei luoghi di lavoro del DLC”. Si ricorda che in caso di subappalto “il Datore di Lavoro dell’Impresa affidataria dovrà verificare l’idoneità tecnico professionale delle Imprese e/o dei lavoratori autonomi subappaltati”.
Con riferimento invece alla lettera b) del comma 1 si indica che il DLC, “traendo informazioni, specialmente, dal DVR aziendale fornisce dettagliate informazioni in relazione ai rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro oggetto dell’appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, e da adottare, in relazione alla propria attività. Tale nota informativa dovrà essere considerata in ogni fase di attuazione del contratto di appalto, ad esempio, nella redazione di eventuali Piani Operativi della Sicurezza (POS) da parte dell’Appaltatore. Informazioni più dettagliate potranno essere, eventualmente, richieste alla figura dell’eventuale referente aziendale deputato alle attività di cooperazione e coordinamento con le imprese esterne”.
Veniamo invece al comma 2 dell’articolo 26.
Il documento segnala che la Sentenza della Cassazione Penale del 20 settembre 2002 specifica le differenze fra le azioni di cooperazione e di coordinamento:
- azioni di cooperazione: “le azioni finalizzate alla predisposizione ed applicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, sia da parte del DLC che da parte del/i Datore/i di Lavoro esecutore/i”;
- azioni di coordinamento: “le azioni finalizzate ad evitare disaccordi, sovrapposizioni e intralci nell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto”.
Per la definizione di interferenza lavorativa si può invece far riferimento alla Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCPLSF), nella quale si precisa che “si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui sarà espletato il lavoro/servizio/fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto”.
Nel documento, che vi invitiamo a visionare, si riportano alcuni esempi di rischi interferenti:
- “immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell’Appaltatore;
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di Appaltatori diversi;
- esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare l’Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’Appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)”.
E si possono distinguere:
- “rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell’Appaltatore;
- rischi in uscita: rischi specifici presenti nella normale attività del Committente, non presenti normalmente nell’attività dell’Appaltatore:
- rischi da contiguità fisica e di spazio: derivati da sovrapposizioni di più attività svolte da diversi Appaltatori;
- rischi da commissione: derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (a differenza dell’ordinaria operatività dell’Appaltatore)”.
Inoltre la Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 esclude la possibilità d’interferenze nei seguenti casi:
- “la mera fornitura, senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri” (con l’esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel PSC);
- i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante (intesa come amministrazione aggiudicatrice e gli altri soggetti di cui al comma 33 dell’art. 3 del d.lgs.163/06), intendendo per ‘interno’ tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- i servizi di natura intellettuale”.
E comunque, in definitiva, “si ha interferenza quando vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che rispondono a Datori di Lavoro diversi, sia in termini di contiguità fisica e di spazio, sia in termini di condivisione di attività lavorativa”.
Segnaliamo che il documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, si sofferma poi sull’analisi di alcuni casi specifici:
- assenza di interferenza spaziale e temporale;
- interferenza spaziale (ma non temporale);
- interferenza temporale (ma non spaziale);
- interferenza temporale e spaziale.
Ad esempio nel caso b) si perviene, frettolosamente, a liquidare la questione DUVRI “asserendo l’assenza di interferenze lavorative, in quanto le varie attività sono eseguite in fasce orarie diverse, come ad esempio nel caso di un’Impresa di pulizie che operi nelle ore precedenti l’ingresso in sede dei lavoratori del DLC. Tale affermazione, apparentemente del tutto oggettiva, si ritiene comunque meritevole di ulteriore valutazione; nel caso la citata Impresa di pulizie adoperasse prodotti particolarmente persistenti, a livello di percezione sensoriale, un certo tipo di interferenza, seppure differita, potrebbe crearsi, con la conseguente necessità di dover far fronte, almeno in fase di coordinamento, ad obblighi trascurati in prima battuta”. E anche in relazione al caso c) l’inesistenza di interferenza spaziale “di per sé non comporta l’automatica assenza di interferenze lavorative; si pensi ad una ristrutturazione edile, magari di una certa consistenza, di un piano sovrastante un altro, nel quale continuano ad operare, in contemporanea, i lavoratori del DLC”.
Concludiamo sottolineando che la “problematica dei rischi da interferenza, tra l’ambiente di lavoro, i lavoratori del DLC e l’attività svolta dai lavoratori delle Imprese appaltatrici, assume dunque un rilievo essenziale”. E a questo proposito “il comma 3 dell’art. 26 è molto chiaro: parla di un unico documento per tutti gli appalti. Ne consegue, automaticamente, che si deve trattare di uno strumento dinamico attraverso il quale il DLC individua e valuta i rischi da interferenza, generati all’interno dei propri ambienti di lavoro, dall’esecuzione di lavori/servizi/forniture, ad opera di Imprese appaltatrici o di lavoratori autonomi”.
Fonte: Punto Sicuro / Inail