L’Eldorado degli Organismi Paritetici

Come è noto in Italia ci sono centinaia di Organismi Paritetici. La domanda che ci si pone è: corrispondono tutti ai criteri previsti dalla normativa?

Guardiamo allora cosa dice la normativa e in particolare l’art.2 lett ee) del D.Lgs.81/08:

«organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Il punto centrale riguarda quindi il grado di rappresentatività comparativamente maggiore a livello nazionale. C’è nella normativa una individuazione di questi enti maggiormente rappresentativi? No, non c’è e per diversi motivi. I due principali sono che non è mai stato applicato l’articolo 39 della Costituzione che prevede una “registrazione” delle organizzazioni sindacali. Poi perché la prassi ha stabilito che non è sufficiente l’esistenza di una organizzazione, ma è necessaria una sua legittimazione di rappresentatività la quale viene accertata sulla base del consenso (al momento autocertificato) che riceve la singola organizzazione. Solo di recente, prima con la nascita delle Rappresentanze Sindacali Unitarie(Rsu) e poi con l’accordo Confindustria Cgil-Cisl-Uil (Protocollo 31 Maggio 2013), si è stabilito un complesso meccanismo che vede il numero certificato delle iscrizioni, i voti ricevuto nelle elezioni degli organismi unitari di base (Rsu) quali modalità per misurare il consenso. Stessa criterio dovrebbe valere per le Associazioni Datoriali.

Risulta evidente che se il criterio è legato alla rappresentatività questa non stabilisce in via permanente l’organizzazione più rappresentativa, essendo le adesioni libere e quindi variabili nel tempo. La giurisprudenza si è finora basata, in assenza di indicazioni tassative di legge, sull’individuazione di elementi che definissero la maggiore rappresentatività e oltre a quelli già citati ha aggiunto la firma di contratti nazionali con ragionevole continuità. E’ però un gatto che si morde la coda. Infatti sono da intendere validi quei contratti che vengono firmati dai sindacati maggiormente rappresentativi che sono tali anche perché firmano quei contratti. Insomma un ginepraio dal quale è difficile uscire. L’unica cosa certa per stabilire la “rappresentatività” ancorché comparata (quindi di volta in volta maggiore rispetto ad altri) è il grado di consenso.

La questione di una definizione del grado di rappresentatività si è fatta più urgente dagli anni ’90 per il semplice motivo che si andava diffondendo la pratica di siglare più contratti per stesso comparto categoriale o merceologico, i cosiddetti “contratti-pirata”. Come si vede è lo stesso motivo per cui ne parliamo oggi per gli Organismi Paritetici e cioè la diffusione di Organismi-pirata, se non apertamente truffaldini. Stiamo parlando di funzioni importanti come la definizione della paga o degli orari da un lato e la definizione degli enti che “aiutano” le imprese a svolgere la loro attività di prevenzione aziendale.

Come spesso accade in Italia è la prassi quella che finora ha orientato la giurisprudenza. E la prassi  ci dice che ci sono organizzazioni sindacali largamente maggioritarie che firmano stabilmente dal dopoguerra contratti, accordi o protocolli anche con le controparti governative o comunque istituzionali. La situazione, nella pratica quotidiana e anche per quella giurisprudenziale, è in gran parte risolta. Nessuno mette in dubbio il grado di rappresentatività di Cgil-Cisl-Uil e nessuno mette in discussione la legittimità degli Organismi Paritetici a cui queste organizzazioni sindacali partecipano.

Il nodo in prospettiva va comunque sciolto. E sembra dalle dichiarazioni avanzate dal premier Renzi verrà affrontato a breve. Probabilmente partendo dalla trasformazione formale del già citato Protocollo del 2013 sulla rappresentatività, poi per la parte che riguarda gli Organismi Paritetici accogliendo  la recente richiesta (vedi allegato) della formazione di un Registro aperto presso il Ministero del Lavoro dove raccogliere l’elenco degli Organismi Paritetici realmente legittimati ad agire perché “ comparativamente più rappresentativi”.

Restiamo in attesa.

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