Troppo spesso si guarda alla formazione o come un obbligo a cui sottostare, o a una indicazione esagerata in qualche caso inutile se non vessatoria.
Nel primo caso, che potremmo definire di orizzonte formale, ci si preoccupa di acquisire un “pezzo di carta” che dimostri l’assolvimento dell’obbligo. Nel secondo caso, che potremmo definire di convinta inutilità sostanziale, ci si lamenta cercando di fare lo stretto indispensabile e se possibile anche di meno, In somma di eludere o aggirare, per quello che è possibile, un obbligo avvertito come superfluo.
Con la Sentenza 11 settembre 2015, n. 36882, la Sezione IV Penale della Corte di Cassazione rimette a posto le cose.
Per capire meglio il perché diamo prima una occhiata ai fatti. L’oggetto della sentenza è stato l’infortunio patito da un dipendente dello stabilimento della S.M. s.r.l. ove veniva svolta l’attività di produzione di materiali per l’industria e per l’edilizia mediante macinazione di pietre calcaree.
B.R., in qualità di addetto al controllo, stava lavorando all’impianto di separazione del materiale macinato in relazione al diametro delle particelle, quando ad un certo punto notava un funzionamento anomalo del separatore. L’addetto decideva di verificare se la causa fosse dovuta a un intoppo della tramoggia nella quale il prodotto veniva incanalato per accedere al separatore.
Per compiere questo controllo, si portava su un ballatoio posto sopra il macchinario e salendo a carponi apriva uno sportello sito all’altezza della tramoggia ma, mentre si stava spostando perdeva l’equilibrio e, per non cadere si aggrappava all’elica interna (coclea) che gli prendeva e trascinava il braccio cagionandosi una lesione traumatica e poi l’amputazione dell’arto.
Il giudice ha ravvisato due elementi di colpa:
- non avere formato ed informato i lavoratori; è risultato che la formazione avveniva in modo assai approssimativo, mediante affiancamento dei lavoratori al C.A. ed ai lavoratori più anziani, in assenza di lezioni teoriche o pratiche; e ciò anche con riferimento al macchinario ove si è verificato l’infortunio, essendo stato solo genericamente prescritto, in caso di calo di amperaggio dei separatori, di bloccare il macchinario e chiedere l’ausilio del C.A., prescrizione generica e di difficile attuazione (il C.A., nonostante la sua ampia disponibilità a dare aiuto ai lavoratori, non poteva essere sempre presente sul luogo di lavoro, tanto più che il macchinarlo lavorava a ciclo continuo; ed invero, i lavoratori sentiti a dibattimento hanno dato risposte generiche alle domande sulla loro formazione);
- non avere informato i lavoratori in ordine agli specifici rischi dell’ambiente di lavoro, poiché nel documento di valutazione dei rischi, risalente a circa 10 anni prima e privo dei necessari aggiornamenti in relazione alle varie evenienze che potevano verificarsi durante le fasi di lavorazione, mancava ogni indicazione al rischio di contatto con gli organi meccanici in movimento.
Solo in tale contesto si era poi inserito il comportamento gravemente imprudente del lavoratore che, in assenza di istruzioni in ordine alle condotte da tenere ed alle prescrizioni da osservare, ha agito autonomamente per trovare una soluzione, senza peraltro tenere un comportamento che possa essere definito abnorme od imprevedibile e tale da interrompere il nesso causale. Proprio su quest’ultimo punto era ricorso il Datore di lavoro, lamentando l’abnormità del comportamento del lavoratore.
La Cassazione ha respinto il ricorso osservando, con riferimento al caso concreto, come, essendo rimasta provata la mancata formazione del dipendente infortunato, a questi non si può imputare di non essersi attenuto alle specifiche disposizioni cautelari, nello svolgimento del lavoro affidato, mai impartite se non genericamente.
La sentenza ha tenuto presenti diversi precedenti giurisprudenziali che hanno applicato un consolidato principio di diritto affermato peraltro dalla stessa Cassazione (v., in precedenza, tra le tante: Cass. Pen., Sez. 4, n. 36339 del 6/10/2005, P., in CED Cass., n. 232227).
Il D.Lgs.81/08 ha come obbiettivo di tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia. La responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute. Se al contrario tali direttive sono assenti o carenti o non assimilate efficacemente, la responsabilità ricade sul Datore di lavoro.
Quindi la formazione e l’informazione non sono momenti di apprendimento generale e generico rispetto al concreto processo produttivo e all’ambiente in cui avviene. Al contrario sono elementi fondanti le politiche di prevenzione aziendale.