Linee guida in materia di sicurezza ferroviaria: Decreto 4 marzo 2025

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Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 marzo 2025 stabilisce nuove linee guida in materia di sicurezza ferroviaria, con un focus specifico sulla sicurezza nelle gallerie ferroviarie. Questo decreto è stato adottato per garantire un livello adeguato di sicurezza e per assicurare l’omogeneità della normativa nazionale con quella dell’Unione Europea in questo ambito.

Obiettivi principali del decreto:

  • Prevenire gli incidenti.
  • Mitigare gli effetti degli incidenti.
  • Favorire l’autosoccorso e/o l’esodo delle persone coinvolte.
  • Consentire un rapido ed efficace intervento delle squadre di soccorso pubblico.
Campo di applicazione

Il decreto si applica al sistema ferroviario italiano, incluse le reti interoperabili europee, le reti isolate, le ferrovie turistiche e i veicoli circolanti su tali reti. Tuttavia, sono previste alcune esclusioni, come infrastrutture senza gallerie, metropolitane, tram, stazioni sotterranee (fermo restando le norme antincendio), infrastrutture ferroviarie private e alcuni veicoli storici e turistici per specifici paragrafi.

Responsabilità e figure chiave
  • Gestore dell’infrastruttura: È responsabile del rispetto delle norme e delle procedure riguardanti la sicurezza della galleria, della messa in esercizio, della manutenzione, delle ispezioni periodiche, degli schemi organizzativi di emergenza e della fornitura di informazioni di sicurezza alle imprese ferroviarie. Deve nominare un referente della manutenzione e un referente delle emergenze per gallerie superiori a 1000 metri.
  • Referente della manutenzione: Monitora le attività di manutenzione e redige annualmente una relazione sullo stato dell’infrastruttura con il referente delle emergenze.
  • Referente delle emergenze: Assicura il coordinamento con i servizi di soccorso, partecipa alla preparazione dei piani di emergenza e verifica la formazione del personale. Predispone e aggiorna un fascicolo di sicurezza della galleria.
  • Imprese ferroviarie: Elaborano le proprie procedure di emergenza basandosi sulle informazioni fornite dal gestore dell’infrastruttura.
Valutazione e gestione del rischio

Il decreto prevede l’effettuazione di analisi di rischio per le gallerie esistenti entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto. Queste analisi devono seguire metodologie probabilistiche consolidate, considerando scenari di rischio, eventi pericolosi e la stima delle frequenze di accadimento e delle conseguenze. Sono definiti limiti di accettabilità e di attenzione per il rischio individuale e sociale.

Piani di emergenza e soccorso (PES)

Per le gallerie superiori a 1000 metri, il gestore dell’infrastruttura predispone uno schema di PES, consultato con le imprese ferroviarie e basato sugli scenari incidentali previsti. Il Prefetto territorialmente competente, sentiti gli enti interessati, definisce compiti e responsabilità e coordina l’attuazione e gli aggiornamenti del PES, nonché le esercitazioni su scala reale, i cui oneri sono a carico dei gestori. Per le gallerie esistenti, i PES non esistenti devono essere emanati entro due anni dall’entrata in vigore del decreto.

Adeguamento delle gallerie in esercizio

Entro sedici mesi dall’entrata in vigore del decreto, il gestore deve definire un programma di interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza, prevedendo almeno l’implementazione dei requisiti di base definiti. Gli interventi devono essere completati entro otto o quindici anni a seconda del livello di rischio.

Raccordo con le procedure di prevenzione incendi

Per le gallerie esistenti rientranti nel DPR n. 151/2011, al termine di ogni fase di miglioramento della sicurezza che implementi i requisiti di base, i titolari devono presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Per le nuove costruzioni o ristrutturazioni, in caso di impossibilità di osservare un requisito della STI SRT, devono essere attivate le procedure previste dal DPR n. 151/2011.

Abrogazione

Il decreto abroga il precedente Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 ottobre 2005 sulla sicurezza nelle gallerie ferroviarie.

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