Linee di indirizzo per l’applicazione del titolo VI del D. Lgs. 81/08 e per la valutazione e gestione del rischio connesso alla Movimentazione Manuale di Carichi

movimentazione manuale dei carichi

Fonte: Linee di Indirizzo – tavolo di lavoro nazionale MSK a cui partecipano le Regioni Puglia, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Sardegna, Toscana, Veneto, Umbria e l’INAIL


In Italia si stima che siano più di sei milioni i lavoratori la cui attività prevede il trasporto o la movimentazione di carichi per almeno per un quarto del loro tempo di lavoro (Survey 2010).

Il rischio discendente dalla movimentazione di carichi è quindi consistente e diffuso. Per questo motivo, il Piano Nazionale della Prevenzione per gli anni 2014-2018 prevede la scrittura delle linee di indirizzo per l’applicazione del Titolo VI del D.Lgs. 81/2008 ( dedicato appunto alla movimentazione dei carichi) e al relativo allegato XXXIII.

Il documento raccoglie le linee di indirizzo che

tutte le Regioni dovranno adottare e che consentiranno un’interpretazione univoca sul territorio nazionale di un tema complesso come la movimentazione manuale dei carichi”, in linea con quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 e dalle norme ISO o UNI ISO 11228-1-2-3, UNI EN 1005-2 e ISO TR 12295.

I punti importanti delle linee di indirizzo sono:

  • “identificazione delle attività con Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) secondo criteri univoci;
  • valutazione rapida del rischio;
  • stima ed eventuale valutazione analitica del rischio;
  • riduzione del rischio e adozione di misure di tutela”.

Di particolare rilevanza è il secondo punto quello della valutazione rapida del rischio o quick assessment consistente in una

verifica rapida della presenza di potenziali condizioni di rischio, attraverso semplici domande di tipo quali/quantitativo.

Una verifica che è sostanzialmente indirizzata a “identificare, in modo semplificato, tre possibili condizioni o esiti (outputs):

  • accettabile (verde): non sono richieste ulteriori azioni;
  • critica (rosso intenso): è urgente procedere ad una riprogettazione del posto o del processo;
  • necessità di una analisi più dettagliata: è necessario procedere ad una stima o valutazione precisa attraverso strumenti più dettagliati di analisi (suggeriti nella fattispecie dagli standard ISO 11228 parti 1 e 2) che a sua volta può esitare in una classificazione del rischio come accettabile (verde), borderline (giallo) o presente (rosso)”.

La valutazione rapida comprende la verifica

preliminarmente dell’adeguatezza di alcune condizioni di contesto”.Tali condizioni preliminari sono indicate dalla seguente tabella:

Si indica che alcuni dei fattori indicati nella tabella – ad es. la ‘scivolosità’ –

potrebbero essere dirimenti anche ai fini dell’applicabilità dei metodi di valutazione. Si specifica che tali situazioni non possono giustificare la mancata adozione dei metodi di cui alle norme ISO in favore di altri metodi meno pertinenti ed efficaci. Tali elementi vanno considerati come condizioni da emendare o ridurre al minimo sia ai fini della sicurezza sia ai fini della possibile applicazione delle norme stesse.

Un’altra tabella riporta – così come indicate dal Technical Report ISO TR 12295 – l’elenco delle condizioni che

devono risultare tutte contemporaneamente presenti per valutare come accettabile (verde) la situazione. Si precisa che l’accettabilità è intesa con riferimento alla popolazione lavorativa ‘sana’ e non riguarda eventuali particolari condizioni individuali di salute.

Si sottolinea che gran parte delle condizioni riportate

sono già presenti nella norma ISO 12228-1 in particolare agli step 1 e 2.

Inoltre altri aspetti vengono evidenziati da altre tabelle presenti nel documento, quali:

  • tabella su sollevamento e trasporto in condizioni critiche: vengono riportate, “le condizioni per cui, essendo presente una sola di essa, la situazione è definibile come critica”. E quando una condizione di movimentazione manuale “risultasse critica, anche solo per una sola delle situazioni elencate” nella tabella, la indicazione è “di orientarsi decisamente per un rapido e sostanziale intervento di miglioramento (riduzione del rischio) senza necessariamente approfondire la valutazione analitica; questa peraltro potrà essere operata in seconda battuta, a verifica della potenziale validità degli interventi attuati”;
  • tabella su traino e spinta – condizioni preliminari: riporta le “condizioni preliminari da esaminare a proposito del Traino e Spinta con tutto il corpo. Se una o più di tali condizioni preliminari risultasse inadeguata non si potrà in seguito decidere per una eventuale piena accettabilità della condizione e più che altro si dovrà intervenire per risolvere le condizioni risultate inadeguate”;
  • tabella su traino e spinta – condizioni accettabili: “riporta (così come indicate da TR ISO 12295) l’elenco delle condizioni che devono risultare tutte contemporaneamente presenti per valutare come accettabile (verde) la situazione. Si noti come, per il problematico aspetto della quantificazione della intensità della forza, sia possibile fare ricorso ad una stima indiretta attraverso una procedura ‘partecipata’ che prevede la raccolta dei dati sullo sforzo percepito dal/i lavoratore/i mediante la Scala CR-10 di Borg: è possibile in tal modo by-passare l’ostacolo di una misurazione strumentale attraverso dinamometro”;
  • tabella su traino e spinta – condizioni critiche: sono riportate, per il Traino e la Spinta, “le condizioni per cui, essendo presente una sola di essa, la situazione è definibile come critica. Anche in tale caso, per la quantificazione della intensità della forza, è possibile fare ricorso alla Scala CR-10 di Borg, rendendo pertanto il quick assessment per il traino/spinta completamente osservazionale e non strumentale”.

Le linee di indirizzo sottolineano infine che

laddove la valutazione rapida del rischio da MMC abbia evidenziato, rispettivamente per il sollevamento/trasporto e per il traino/spinta, una condizione che non è né accettabile ma neppure critica, si dovrà procedere ad una stima e valutazione analitica del rischio secondo le metodiche e i criteri riportati rispettivamente nelle norme ISO 11228 parte 1 e parte 2 nonché nel TR ISO 12295 in particolare agli Annessi A e B. Tale valutazione analitica va operata da soggetti adeguatamente formati ed esperti nell’utilizzazione delle relative metodiche.

> scarica il documento:
Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018: linee di indirizzo per l’applicazione del titolo VI del D. Lgs. 81/08 e per la valutazione e gestione del rischio connesso alla Movimentazione Manuale di Carichi (MMC)

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