ll Decreto SINP

fonte: Io scelgo la Sicurezza –  Bollettino della Regione Piemonte n. 4/2016
articolo di M. Gullo (INAIL Piemonte)


È entrato in vigore il 12 ottobre scorso il Decreto Interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), nonché le regole per la sua gestione e per il trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 8, commi 3 e 4, del D.Lgs. 81/2008. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie Generale 226 del 27/9/2016 – Supplemento Ordinario 42.

Il SINP, secondo le previsioni dell’articolo 8 del D.Lgs. 81/08, ha la finalità di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici e per indirizzare le attività di vigilanza.

Sempre secondo l’articolo 8 tali finalità potranno essere raggiunte attraverso l’utilizzo integrato dei dati disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi, e la creazione di banche dati unificate.

Secondo l’articolo 2 comma 1 del Decreto Interministeriale 183/2016, il SINP si basa sulla cooperazione applicativa fra gli Enti che lo costituiscono e che sono rappresentati (art.1 comma 1 punto b) dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’Interno, dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e dall’INAIL.

Il SINP viene reso disponibile a ciascun Ente partecipante attraverso un portale basato su un’infrastruttura dell’INAIL (articolo 2 comma 5) che, oltre a garantirne la gestione tecnica e informatica, sarà responsabile del trattamento dei dati (articolo 6 comma 1).

I dati che confluiranno nel SINP sono descritti nell’allegato A al decreto e sono classificati nelle seguenti macro-categorie:

  • Produttivo e Occupazionale
  • Rischi
  • Salute e Sicurezza dei lavoratori
  • Azioni di prevenzione
  • Interventi di vigilanza e Infortuni sotto la soglia indennizzabili dall’INAIL, cioè gli infortuni con prognosi sino a tre giorni.

Per ciascuna di queste macro-categorie vengono definite le Categorie, le variabili e vengono individuati gli Enti proprietari del dato. Sempre l’allegato A definisce per ogni Ente che contribuisce all’implementazione del SINP, la tipologia descrittiva del dato (carattere, numerico, data), la lunghezza, la modalità di codifica, la proprietà del dato e la sua qualità.

Per i dati trasmessi dal Ministero della Salute, dalle Forze Armate, Forze di Polizia e VVF sono previste disposizioni differenti.

Gli obiettivi per il quale tali dati saranno inviati raccolti e trattati sono, in sintesi, la conoscenza:

  • del quadro produttivo e occupazionale la cui descrizione si basa su settori di attività, sulle dimensioni aziendali, sulla consistenza e qualificazione delle imprese e sulle dinamiche occupazionali;
  • del quadro dei rischi generato dalla elaborazione di dati personali e giudiziari, anche in un’ottica di genere;
  • del quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, che sarà descritto sulla base dei i dati su infortuni e malattie professionali, e degli eventi morbosi e mortali classificati per settore di attività;
  • dell’insieme degli interventi di prevenzione derivanti dai piani regionali e territoriali;
  • delle attività di vigilanza svolte dalle istituzioni preposte comprensive dei dati riguardanti le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • del quadro relativo agli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL che si sono verificati in ogni settore lavorativo.

Come previsto dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto, i dati devono essere trasmessi a INAIL esclusivamente per via telematica e la loro trasmissione dovrà avvenire mediante servizi di cooperazione applicativa nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) previsto e disciplinato dagli articoli 72 e seguenti del D.Lgs. 82/2005 e in conformità alle relative regole tecniche.

Per le forze armate e le forze di Polizia e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in attesa dell’adeguamento dei sistemi e della realizzazione dei relativi servizi informatici, la trasmissione telematica dei dati avverrà mediante servizi di fornitura massiva, garantendo sicurezza, tracciabilità e responsabilità del trasferimento.

Oltre all’allegato A, il decreto prevede altri 5 allegati che descrivono:

  • i sistemi di classificazione dei dati (allegato B)
  • i formati di trasmissione dei dati (allegato C)
  • i servizi di cooperazione (allegato D)
  • gli enti fruitori e il tipo di dato di cui potranno fruire (allegato E)
  • gli enti fornitori (allegato F)

Il contenuto degli allegati, eccezione fatta per gli allegati E ed F, è dinamico e suscettibile di modifiche previi futuri provvedimenti normativi che dovranno tenere conto del parere del garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascun Ente partecipante al SINP può proporre modifiche finalizzate al suo miglioramento e all’adeguamento della sua funzionalità.

L’articolo 5 del decreto prevede l’istituzione di un tavolo tecnico con compiti di svolgimento dell’attività di sviluppo, raccordo e coordinamento del SINP. Il tavolo, che avrà la sua sede operativa presso l’INAIL, sarà composto da due rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di cui uno con funzioni di coordinatore, da un rappresentante ciascuno per i Ministeri della Salute, per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, dell’Interno, della Difesa e dell’Economia, da due rappresentanti dell’INAIL e da sette rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il tavolo tecnico, oltre a garantire la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi alle finalità fissate dal D. lgs. 81/08 ha diversi compiti; fra questi si citano la verifica dell’adeguatezza delle modalità tecniche per il funzionamento del SINP e per migliorarne l’accessibilità e la fruibilità, la definizione delle modalità per la diffusione delle informazioni, la formulazione di proposte per l’incremento qualitativo e quantitativo del sistema, la produzione di report e di iniziative di aggiornamento degli operatori , ai vari livelli territoriali, sullo stato di sviluppo del sistema e sull’utilizzo delle informazioni.

Relativamente al trattamento dei dati, come anticipato, l’INAIL è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. Ciascun ente partecipante al SINP, comunque, riveste la qualità di autonomo titolare in riferimento ai dati personali comunicati e/o utilizzati e designa, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 196/2003, i rispettivi incaricati del trattamento. Sempre in tema di trattamento di dati, viene precisato che gli enti fruitori (allegato E) abilitati ad accedere al SINP non possono replicare in autonome banche dati le informazioni ricevute dal SINP (articolo 6 comma 8).

Circa le misure di misure di sicurezza e responsabilità (articolo 7), la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati trattati nell’ambito del SINP viene garantita da INAIL tramite le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici in conformità alle regole tecniche e di sicurezza nell’ambito del SPC.

Al SINP possono partecipare anche le Parti Sociali secondo due modalità definite dall’articolo 8. La prima prevede che le Parti sociali possano partecipare attraverso la consultazione, almeno una volta all’anno, dei dati, elaborati in maniera anonima e aggregati, declinati all’articolo 3, comma 3 limitatamente a quelli elencati alle lettere a), b) c) e d. Tale consultazione viene effettuata da parte del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 81/2008, delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

La seconda modalità, prevede la consultazione periodica dei dati, come sopra definiti, nell’ambito dei Comitati di coordinamento regionale di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 81/2008.

Dall’esame del decreto emerge un’articolazione complessa di un Sistema che prevede un forte impegno da parte degli enti partecipanti; infatti, il suo funzionamento, alla base delle scelte in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dovrà essere garantito attraverso l’utilizzo delle ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione degli enti partecipanti (articolo 8 comma 8 D.Lgs. 81/2008).

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 53 comma 6, le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici restano in vigore fino ai sei mesi successivi all’adozione del Decreto Interministeriale 183/2016.

Circa, infine, il registro infortuni come è noto, in una logica di semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro, il D.Lgs. 151/2015 all’articolo 21, comma 4, ha abolito l’obbligo della tenuta del registro la cui abolizione era originariamente connessa all’emanazione del decreto interministeriale istitutivo del SINP. Pertanto, nelle more che il decreto attuativo del SINP venisse emanato, l’INAIL, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati e informazioni utili a orientare l’azione ispettiva, ha realizzato un nuovo applicativo denominato “Cruscotto infortuni”. Grazie a questo applicativo, le cui funzionalità sono descritte nella Circolare INAIL del 23 dicembre 2015 n. 92, è possibile, da parte degli Organi ispettivi, consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’INAIL stesso. Il cruscotto infortuni, disponibile nel sito web dell’INAIL tramite accreditamento, è stato reso disponibile da settembre 2016 anche ai datori di lavoro ai loro intermediari.

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