Ma il Duvri, quando si compila?

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La compilazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è fonte speso di tormentate domande. Andrà fatto, quando, come, con chi?, ecc.

Per prima cosa chiariamo che il DUVRI trova la sua ragione nel momento in cui due o più imprenditori si trovano a lavorare in relazione tra loro in un luogo comune e/o con i propri dipendenti che svolgono la loro attività in collaborazione tra di loro. In sostanza, quando c’è un appalto.

L’articolo chiave è, come è noto, il n. 26 del Testo Unico D.Lgs. 81/2008. Il quale inizia dicendo

… in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda…

il Datore di Lavoro committente ha una serie di obblighi.

Prima di passarli in rassegna è necessario premettere due punti.
Il primo che il Testo Unico ha una sola finalità, che è quella di tutelare la salute dei lavoratori. Sembra superfluo ricordarlo, ma in realtà questa affermazione ci dice che i dubbi non vanno affrontati sulla base di astratte incertezze sulle competenze, ma sulla base delle concrete modalità dei processi produttivi, in modo tale da non lasciare mai le persone esposte a dei rischi non previsti.
Il secondo punto si evince dallo stesso articolo 26 del TU, e riguarda l’esclusione dalla redazione del DUVRI:

per i servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o ai servizi la cui durata non è superiore ai cinque giorni uomini-giorno salvo non comportino rischio di incendio di livello elevato… ( art 26, c. 3bis).

Il calcolo degli uomini giorno è abbastanza semplice:
Esempio: l’importo dell’opera da realizzare è di 2.200 € e l’incidenza della manodopera è del 40%
quindi 0,4 x 2.200 = 880€
La stima del costo giornaliero di un operaio qualificato è di 176€. A questo punto le giornate si ricavano dividendo l’incidenza della manodopera per il costo giornaliero operaio:
880€/176€ =5 giornate

Se il Datore di Lavoro individua che il suo appalto non è compreso nei casi appena citati, e che quindi il DUVRI va fatto, procede svolgendo due accertamenti.

Il primo riguarda l’idoneità tecnico professionale della ditta (o dei lavoratori autonomi) e una volta acquisita l’idoneità fornisce all’appaltatore

dettagliate informazioni sui rischi specifici. ( art.26 c.1 lett. b)

Passa poi a

promuovere la cooperazione e il coordinamento

tra i diversi Datori di Lavoro al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze che avvengono sul lavoro a causa della co-presenza di lavoratori di diverse aziende. A svolgere questa attività deve essere un incaricato in possesso di conoscenze adeguate il cui nome va inserito nel Contratto d’appalto. Sulla base dei rischi individuati e alle misure individuate si compila il DUVRI.

Pochi mesi fa, nel novembre del 2018, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 51028, ha chiarito un possibile dubbio in merito all’impegno di pochi lavoratori dipendenti del committente (o a un impegno caratterizzato da discontinuità di presenza, quindi non fisso e continuo). Anche in questo caso, sentenzia la Corte, l’azienda è tenuta alla promozione dell’attività di coordinamento, e se esistono rischi possibili anche alla redazione del DUVRI.

Naturalmente nel DUVRI vanno valutati i soli rischi che derivano dalla convivenza tra lavoratori di imprese diverse. Vanno esclusi quelli specifici, propri delle singole aziende.

In sostanza il rischio proprio di un saldatore sarà stato valutato nel Dvr della impresa di cui è dipendente e per questo non va inserito nel DUVRI, a meno che il processo lavorativo di saldatura non possa esporre a rischi i lavoratori del committente o di altre aziende che svolgono la propria mansione, per esempio spostando cartoni nelle immediate vicinanze della sua attività.

Ultima considerazione riguarda la natura del DUVRI, che è in tutto simile al DVR e quindi deve essere, se necessario, aggiornato e ovviamente condiviso con i Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (Rls).

C’è una sola differenza di rilievo rispetto al Dvr aziendale, e cioè che il DUVRI deve essere allegato al Contratto d’appalto e rimanere a disposizione, su richiesta, anche delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

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