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Maggiorazione delle sanzioni sul lavoro e istituzione del codice tributo

Sanzioni sul lavoro e codice tributo

La Circolare INL n. 2/2019 fornisce chiarimenti in ordine alle nuove disposizioni, contenute nell’articolo 1, comma 445, L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019). La norma prevede la maggiorazione pari al 20% delle sanzioni previste da:

  • articolo 3, D.L. 12/2002 (maxisanzione per lavoro nero);
  • articolo 18, D.Lgs. 276/2003 (condotte interpositorie);
  • articolo 12, D.Lgs. 136/2016 (violazioni per procedure di distacco transnazionale);
  • articolo 18-bis, commi 3 e 4, D.Lgs. 66/2003 (violazioni relative a durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero).

A titolo esemplificativo, le nuove misure sanzionatorie per lavoro nero sono le seguenti:

  • da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
  • da 3.600 a 21.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
  • da 7.200 a 43.200 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

È inoltre prevista la maggiorazione del 10% delle sanzioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

Le suddette maggiorazioni sono raddoppiate se, nei 3 anni precedenti, il trasgressore sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
I nuovi importi trovano applicazione per violazioni commesse dal 2019. L’occupazione di un lavoratore “in nero” iniziata nel 2018 e conclusa nel 2019 è assoggettata, quindi, alle nuove sanzioni, trattandosi di condotta a carattere permanente, che si consuma con la sua cessazione.

Con Risoluzione n. 7/E del 22 gennaio 2019 l’Agenzia delle Entratre ha istituito il codice tributo per il versamento, mediante modello F23, delle suddette maggiorazioni.
Il codice tributo è VAET, Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

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