Malattie professionali: un nuovo aggiornamento

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Questa volta si tratta dell’aggiornamento dell’Elenco delle malattie professionali per le quali ai sensi dell’art. 139 del DPR 1124/65 è obbligatoria la denuncia [1], dispositivo che fa seguito all’aggiornamento delle Tabelle delle malattie professionali emanate lo scorso ottobre [2].

Gli aggiornamenti relativi alle malattie professionali avvengono mediante due strumenti legislativi che, in stretta relazione, dovrebbero permettere l’uno (l’Elenco) di monitorare le condizioni di salute dei lavoratori e l’altro (le Tabelle) di registrare i cambiamenti avvenuti e garantire ai lavoratori una tutela coerente alle condizioni di rischio cui sono stati realmente esposti, senza dover ricorrere all’onere della prova per ottenere il risarcimento.

DPR 1124 art.139 (istituzione Elenco MP)

È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un Elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la, previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Dpr 1124 art. 3 (istituzione Tabelle MP)

L’assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella Tabella di cui all’Allegato n. 4 …

D.Lgs. 38/2000 Art. 10 comma 4 (Aggiornamento Elenco)

…l’elenco delle malattie di cui all’articolo 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie  professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico.
Gli aggiornamenti dell’elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1.

Dm 9 aprile 2008 Articolo 2 (Revisione delle tabelle)

1. Alla revisione periodica, con cadenza annuale, delle tabelle di cui all’articolo 1, si provvede ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, anche sulla base dell’elenco delle malattie di cui all’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La cadenza annuale dei rinnovi, prevista dalle disposizioni di legge, rappresenta un aspetto critico del quadro legislativo sopra descritto in quanto, dall’anno (2000) in cui tale periodicità è stata fissata, il rinnovo degli Elenchi è avvenuto solo nel 2004, 2009, 2014 e 2016, e per le Tabelle vi sono state solo due revisioni nel 2008 e quella dell’ottobre scorso. Le opinioni in merito sono anche di diverso avviso, considerando alcuni la revisione annuale delle due tipologie di tabelle come un impegno dovuto per la tutela della salute dei lavoratori, mentre altri la giudicano una misura assolutamente utopistica. Quel che possiamo dire che un confronto in merito, promosso dal ministero, non c’è stato e quindi neanche nessuna iniziativa per un’eventuale modifica condivisa e ragionata. Ma la tempistica di questi mesi (ottobre la revisione delle Tabelle, gennaio quella dell’Elenco) sembra andare in controtendenza, si tratta solo di vedere se si proseguirà in questo senso o se nuovamente si rallenteranno i tempi.

Il nuovo Elenco di agenti di rischio è costruito, come i precedenti, sulla base di 3 liste: la prima delle quali contiene le “malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità”, la seconda le “malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità”, la terza “malattie la cui origine lavorativa è possibile”. L’Elenco rappresenta uno strumento di grande utilità ricordiamo che:

  • sulla base dell’obbligo di denuncia, nel caso il medico (di base, compatente o altro) riscontri problemi alla salute di lavoratori esposti ai rischi elencati, è possibile monitorare lo sviluppo di determinate patologie con conseguente possibilità sia di azioni di prevenzione che di modifiche delle Tabelle facilitando così il riconoscimento della malattia professionale ai lavoratori esposti
  • inoltre l’Elenco è di supporto al medico competente che, sulla base anche delle patologie li indicate, definisce il protocollo di sorveglianza sanitaria cui sottoporre i lavoratori esposti ai rischi presenti nelle aziende in cui è stato nominato.
Alcune osservazioni sulle modifiche introdotte dal nuovo Elenco

Il confronto delle tre liste che costituiscono l’Elenco pubblicato all’inizio del mese in corso con le liste del precedente Elenco pubblicato con il Dm del giugno 2014 può, erroneamente, suggerire l’idea di notevoli cambiamenti introdotti con il recente provvedimento. In realtà cambiamenti relativamente significativi sono stati introdotti con la modifica delle Tabelle emanata nell’ottobre scorso. Un esempio particolarmente significativo è la scomparsa dalla Lista 1,ovvero quella delle “malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità” dell’intero Gruppo 3 relativo agli Agenti biologici. Il cambiamento, da alcuni considerato un utile chiarimento, in realtà è stato introdotto con l’eliminazione dell’anchilostomiasi dall’elenco delle malattie tabellate e con questo atto “si è definitivamente sancito un principio che l’assicurazione INAIL tutela le malattie infettive come infortunio legato alla definizione di cui all’art. 1.e 2 del D.P.R. n.1124/1965; è arcinoto che anche il Covid 19 viene trattato da INAIL, come è corretto doveroso fare, in qualità di “malattia infortunio” [3].

Scompaiono inoltre nell’Elenco attuale, sempre nella Lista 1, numerosi agenti poiché non sono più considerate tabellate ad esempio le malattie causate da: selenio, ossido di carbonio, cloruro di carbonile o fosgene, idrogeno solforato e da composti organici del fosforo.

Mentre molto più dettagliato è nel Gruppo 2 l’elenco e la descrizione delle situazioni di rischio cui sono esposti i lavoratori con possibili danni all’apparato muscoloscheletrico.

Ulteriori voci sono state eliminate dal Gruppo 4, relativo alle malattie dell’apparto respiratorio, tra cui in particolare le fibre minerali e le fibre vetrose. Del Gruppo 6 è stata eliminata la voce 14 del precedente Elenco, 2, 3, 7, 8-TETRACLORO-DIBENZO-PARA-DIOSSINA, trasferita nella Lista 2 ovvero in quella delle “malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità”.

Mentre le Ammine aromatiche presenti nel Gruppo 6 della Lista 2 del precedente Elenco sono attualmente sempre nel Gruppo 6 ma della Lista 1. La stessa scelta è stata fatta per gli Idrocarburi policiclici aromatici. Per il Tricloroetilene è stata fatta invece una scelta di segno opposto e dal Gruppo 6 della Lista 1 questo agente di rischio è stato declassato e portato nel Gruppo 6 della Lista 2.

Mentre il Berillio leghe e composti compare nel nuovo Elenco sia nella Lista1 che nella Lista 2 .


NOTE

[1] Il nuovo Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla Gu del 13 gennaio scorso, aggiorna l’Allegato del Dm del 10 giugno 2014.

[2] DM 10 ottobre 2023.

[3] Prof. Adriano Ossicini, Puntosicuro del 22 novembre 2023.

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