Medici competenti e obbligo di comunicare l’acquisizione del requisito formativo

Medici competenti ed Ecm.
Partito il I° gennaio il ciclo triennale 2014-2016. La circolare del Ministero della salute del 28 gennaio.

Com’è noto il c.3 del l’art. 38 del TU 81/08 pone fra i requisiti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente la partecipazione al programma di educazione continua in medicina (ECM*) i cui crediti dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

E ancora, il medico competente dovrà raggiungere, nell’ambito di ciascun piano triennale, un totale di 150 crediti formativi, di cui almeno il 70% nella disciplina “Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro”.

Il 31 dicembre 2013 si è concluso il ciclo triennale formativo 2011-2013, il 1° gennaio scorso è iniziato il nuovo ciclo 2014-2016. A proposito dei relativi adempimenti burocratici, la Società italiana di medicina del lavoro ed igiene industriale (Simlii), con una recente circolare ricorda ai propri associati che con l’istituzione dell’elenco nazionale dei Medici competenti** spetta a ciascuno di loro di comunicare l’acquisizione del requisito formativo mediante l’invio della certificazione dell’Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione.

Il DM del 2009 non indica perentori termini temporali, ma, si legge nella circolare, “appare ragionevole ritenere che entro la fine del mese di gennaio o prima decade del mese di febbraio 2014 i medici competenti possano essere in grado di inoltrare l’apposita autocertificazione:

  • al seguente indirizzo: Ministero della Salute, Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione, Ufficio II Igiene, Prevenzione e sicurezza del lavoro, viale Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma, (e, pc. All’Ordine dei Medici competente per territorio)
  • oppure via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: dgprev@postacert.sanita.it.

Che succede ai medici competenti che non hanno raggiunto la quota di crediti previsti per il piano formativo individuale 2011-2013? E coloro che avevano ottenuto un incarico aziendale, decadono dallo stesso per mancanza di requisiti?

Risponde la circolare della Simlii: “è allo studio la proposta di dare la possibilità ai professionisti sanitari (in genere, Nda) che si trovano in questa situazione, di “recuperare i crediti mancanti nell’anno in corso, in sovrappiù rispetto ai crediti previsti per l’attuale triennio (all’incirca 50 l’anno)”.

Certo è che, nello specifico, per i medici competenti che non posseggono la completa quota di crediti, la proposta ventilata non farà cambiare le prescrizioni dell’art. 38 del TU, con tutte le conseguenze, compresa la decadenza dall’incarico.

Si deve tenere conto che sia in materia di modalità di recupero che di definizione delle relative sanzioni, si dovranno attendere le disposizioni dei singoli Ordini dei medici, che verranno dopo il 1° aprile 2014.

A integrazione di quanto detto sopra, ecco la conclusione della circolare del Ministero della salute del 28 gennaio (Adempimenti per il medico competente a conclusione del ciclo triennale di aggiornamento ECM 2011/2013):

“Il termine per provvedere alla trasmissione della certificazione o dell’autocertificazione può essere individuato entro il 15 gennaio 2015, atteso che l’articolo 2, comma 2, del Decreto ministeriale 4 marzo 2009 prevede la possibilità del completamento dei crediti mancanti entro il 2014; per cui successivamente a tale termine, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del citato Decreto, dovranno essere necessariamente, attivate da parte dell’Ufficio, le procedure di verifica per la cancellazione, dall’elenco nazionale, dei medici competenti non in regola rispetto al requisito dell’obbligatorio aggiornamento professionale.

La trasmissione della certificazione o dell’autocertificazione attestante l’avvenuto conseguimento dei 150 crediti previsti deve avvenire, preferibilmente attraverso posta elettronica certificata, utilizzando l’indirizzo PEC dgprev@postacert.sanita.it”.

 

fonte: Quotidiano Sicurezza

* Educazione continua in medicina, l’aggiornamento al quale devono sottoporsi sia il personale non medico che medico del Ssn, come “strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali”.
** DM 04.03.2009.

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