Fonte: Ministero della Salute
Il Ministero della Salute ha emanato la Circ. 1° giugno 2017 che fornisce chiarimenti su alcuni aspetti relativi ai medici iscritti all’elenco nazionale dei medici competenti (art. 38, comma 4 del D.Lgs. 81/2008).
Come tutte le figure professionali, il medico che fornisce la consulenza di medico competente è obbligato a tenersi costantemente aggiornato, non solo per ciò che è strettamente legato alla professione medica ma anche rispetto ai principi derivanti dalla giurisprudenza che regolamenta la sicurezza sul lavoro, materia questa sempre delicata e soggetta a continue modifiche.
I medici in possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente, possono iscriversi all’elenco nazionale dei medici competenti, tenuto e aggiornato (DM 4 marzo 2009), presso l’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.
Sono pervenuti al Ministero numerosi quesiti, in particolare sui seguenti aspetti:
- natura dell’elenco nazionale medici competenti;
- scadenza ECM triennio formativo 2014-2016;
- controlli;
- aggiornamento posizione ECM da parte del medico competente;
- cancellazioni/reinscrizioni.