di Leopoldo Magelli, fonte: Articolo 19
Per continuare con la serie dei quesiti “sorprendenti”, cioè di quesiti che dopo tanti anni dall’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 ci si aspetterebbe non venissero più proposti, in questo numero di ARTICOLO 19 ci occupiamo di un aspetto particolare che riguarda il Medico Competente, e nello specifico se un medico che fa parte dell’organo di vigilanza (SPSAL dell’Azienda USL) possa svolgere la funzione di Medico Competente per conto di un Datore di Lavoro (pubblico o privato che sia). Non dovrebbero sussistere dubbi, visto quello che dice il 3° comma dell’art. 39 del citato decreto, che di seguito si riporta integralmente :
Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
La legge disegna dunque un’incompatibilità assoluta, senza se e senza ma, senza possibilità di deroghe, valida per tutto il territorio nazionale.
E, si badi bene, non si parla di dipendente con qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria o specificamente addetto allo svolgimento di attività di vigilanza: è sufficiente l’appartenere ad un ufficio (quindi anche servizio o struttura o unità operativa…) incaricato delle attività di vigilanza.
Il motivo è ovvio: evitare un clamoroso conflitto di interessi, quale si avrebbe se chi vigila è nel contempo al servizio di chi è oggetto della sua vigilanza.
Oggi, il tutto è ulteriormente chiarito dalla risposta all’interpello n. 27/2014, del 31 dicembre 2014 (Prot. 37 / 0022088 / MA007.A001), anche se il contenuto dell’interpello (promosso dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, FNOMCECO) era diverso: infatti si poneva il dubbio che, proprio ai sensi del citato articolo 3, i datori di lavoro potessero avvalersi della prestazione di medici delle ASL per l’affidamento delle attività del medico competente , in particolare per la sorveglianza sanitaria.
La risposta è molto chiara: un datore di lavoro e un’Azienda Sanitaria Locale possono stipulare tra loro una convenzione per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e del complesso delle attività che spettano al medico competente.
L’ASL metterà a disposizione i propri dipendenti in possesso dei requisiti necessari e previsti, escluse ovviamente le situazioni di incompatibilità previste dalla normativa.
Tra queste incompatibilità, ovviamente, la più importante, esplicitamente richiamata nella risposta all’interpello, è quella prevista al comma 3 dell’art. 39 D.Lgs 81/08.Se un medico ASL è in possesso dei requisiti previsti dalla legge e non è assegnato ad un ufficio (o servizio o struttura o unità operativa…) che svolge attività di vigilanza, può tranquillamente svolgere, senza incompatibilità né conflitti d’interesse, la funzione di medico competente per un’azienda del territorio: si rientra infatti nella condizione prevista al punto a) del 2° comma dello stesso articolo 39 , che prevede le tre modalità/fattispecie sotto cui può operare il medico competente, ovvero “dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore”.
Si coglie l’occasione, concludendo, per ribadire che neanche il medico competente di un’ASL può essere un medico “assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza”.