Fonte: Ministero dei Trasporti
La Direzione Generale per la sicurezza stradale, con la nota n. 7431 del 14 ottobre 2020, ha emanato la circolare in cui si stabilisce che le autorizzazioni ai trasporti eccezionali, continuano a conservare la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, precedentemente indicato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e cioè fino al 29 ottobre 2020.
Ciò si è reso necessario a seguito dell’emanazione del D.L. 30 luglio 2020, n.83, convertito dalla L. 25 settembre 2020, n.124, che ha esteso la vigenza di alcune disposizioni legislative legate allo stato di emergenza indicato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 fino alla data del 15 ottobre 2020, e delle conseguenti questioni interpretative sorte riguardo l’applicabilità di tale proroga alle autorizzazioni ai trasporti eccezionali, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade, ai sensi dell’art. 10 del Codice della Strada, in base alle procedure indicate nel Regolamento.