Una Circolare del Ministero degli Interni – Dip. Vigili del Fuoco – esprime un parere su quali siano le misure antincendio da adottare nel caso lo spazio interno di una officina di gommista sia superiore ai 300mq.
Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
Prot. n. 0003043
Roma, 12 marzo 2015
OGGETTO: Quesito in materia di prevenzione incendi – Assoggettabilità attività di gommista – Riscontro.
In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine, inerenti l’oggetto, si ritiene che l’attività in argomento possa rientrare tra le tipologie di officine di riparazione per veicoli a motore di cui al punto 53 dell’allegato I al DPR 151 se di superficie superiore a 300 mq.
Nel caso sia presente un quantitativo di gomme superiore a 10.000 Kg si configura anche l’attività di cui al punto 43 dello stesso allegato.
Parere della Direzione Regionale
Si trasmette in allegato, per il parere di competenza, la richiesta di chiarimento pervenuta dal Comando Prov.le VV.F. di Ferrara con nota prot. n. 13817 del 10.12.2014 relativa all’oggetto.
In merito la scrivente Direzione Regionale condivide l’interpretazione data dal suddetto Comando Prov.le VV.F. e concorda con il parere espresso.
Si resta in attesa del competente parere di codesta Direzione Centrale.
Parere del Comando
È pervenuto un quesito da parte di un professionista che chiede se un’attività di “gommista” che viene svolta all’interno di un locale che supera i 300 m² è assoggettabile all’attività n. 53 dell’allegato I al DPR 151/2011 pur non essendo una officina di riparazione che svolge attività sul veicolo e/o parti del motore (es. verniciature, cambio olio ecc.) oppure, avendo un quantitativo di gomme superiore a 10.000 kg. è assoggettabile all’attività n. 43 dell’allegato I al DPR 151/2011 pur essendo il deposito effettuato nell’ambito del locale ma non come attività principale ed esclusiva.
In proposito, considerato che i veicoli rimangono unicamente per il tempo necessario alle operazioni di smontaggio e rimontaggio delle gomme, senza interventi di carrozzeria e/o meccanici, e che il deposito non viene effettuato in maniera esclusiva ma è inserito nell’attività sempre presidiata durante l’esercizio, questo Comando è del parere che l’attività così come configurata non è soggetta ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 per la sicurezza dei luoghi di lavoro dal punto di vista del rischio di incendio.
Si resta in attesa delle valutazioni ed indicazioni che codesta Area vorrà adottare anche in base alle eventuali osservazioni che la Direzione Regionale riterrà opportuno esprimere.