Modifiche al D.Lgs. 81/2008: vale sempre la pena di chiedersi “a chi giovano?”

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Abbiamo recentemente commentato l’evoluzione del quadro legislativo in materia di salute e sicurezza del lavoro analizzando il nuovo dispositivo sugli appalti e in particolare il Decreto Legge del 4 maggio 2023, il cui Capo II (“Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi”), all’art. 14 [1], prevedeva alcune significative modifiche del D.Lgs. 81/2008. Il Decreto legge ha, proprio in questi giorni, concluso il suo iter parlamentare disponiamo così del testo definitivo della Legge e possiamo valutare, non solo la validità del dispositivo in sé e per sé, ma anche se e come è stato attuato il dialogo Parlamento/Regioni, Parlamento/tecnici della prevenzione.

I due aspetti (efficacia e dialogo) sono strettamente legati se si considera che nel nostro Paese, le vere competenze in materia di salute e sicurezza del lavoro si collocano nei Servizi di prevenzione delle Asl coordinati poi a livello regionale, seppur con le ben note differenze di efficienza considerando il territorio nazionale.

Analizziamo quindi il nuovo testo ponendoci proprio questa prima domanda: c’è stato e come si è svolto il dialogo istituzionale tra i soggetti cui la Costituzione attribuisce competenze in materia?

Sappiamo che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha presentato una Posizione sul disegno di legge di conversione che prevedeva significativi emendamenti al testo del decreto legge, pur valutando nel complesso positivamente alcune aperture per l’evoluzione della normativa su temi importanti quali la nomina del Medico competente e il monitoraggio della formazione.

Proprio su questi due temi le Regioni hanno inteso offrire il proprio contributo (sulla base di un’esperienza della gestione della legislazione in vigore, ormai di oltre vent’anni) per rendere davvero efficaci ed esigibili le nuove disposizioni. La tabella che segue illustra le posizioni in campo.

Disegno di legge di conversione del DL 48/2023

Capo II Art. 14 – “Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi”.

D.Lgs. 81/2008
Articoli modificati
Nuove disposizioni di cui al Disegno di legge di conversione del DL48/2023
(in corso di pubblicazione sulla GU)
Emendamenti proposti dalle Regioni
Art. 18
(Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) comma 1 lettera a)
La nuova lettera a) prevede la nomina del Medico competente non più solo quando è espressamente prevista la sorveglianza sanitaria, ma anche

“qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”.

L’articolo 18, comma 1, lettera a) è sostituito dal seguente:

“nominare il medico competente per la collaborazione alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 e per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla stessa valutazione dei rischi.”

Art. 23
Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
  Inserire Art. 23 bis

“Obblighi dei fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento.
1. É vietata la fornitura, in qualsiasi forma, di servizi di informazione, formazione e in mancanza o in violazione dei requisiti previsti dalle relative disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di corsi di formazione e addestramento che richiedono l’utilizzo di attrezzature di lavoro o di dispositivi di protezione individuale o che possono esporre i partecipanti a rischi per la salute e la sicurezza, i fornitori di cui al presente articolo, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro.
3. Nei confronti dei datori di lavoro che erogano direttamente i servizi di informazione, formazione e addestramento per i propri lavoratori resta fermo l’obbligo di attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro”.

 

Art. 25
(Obblighi del medico competente) comma 1 dopo la lettera e)
Nuova lettera e-bis prevede che il medico competente

“in occasione delle visite di assunzione deve richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità”.

 

 dopo la lettera e) è inserita la seguente:

“e-bis) in occasione delle visite pre-assuntive o preventive, richiede al lavoratore la cartella sanitaria e di rischio rilasciata dal medico competente del precedente datore di lavoro e tiene eventualmente conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità relativamente ai rischi specifici propri della nuova mansione;”

 

 

   
Art. 25
comma 1 dopo la lettera n)
Nuova lettera n-bis prevede che il medico competente

”in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato”.

dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

«n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, e limitatamente ad adempimenti indifferibili e urgenti, comunica per iscritto al datore di lavoro, ai fini della successiva nomina temporanea da parte di questi, il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge relativi all’effettuazione di visite mediche di cui all’art. 41 comma 2) durante il relativo intervallo temporale specificato; è fatta sempre salva la facoltà per il Datore di Lavoro, nei casi di cui all’art. 39, comma 6, di nominare più Medici Competenti, purché sia individuato tra di essi un Medico con funzioni di coordinamento.

La Conferenza delle Regioni ha poi proposto una serie di ulteriori emendamenti finalizzati a rendere coerenti con il Decreto Legislativo 81, nel suo complesso, i cambiamenti proposti tra cui in particolare, per logico nesso obblighi/sanzioni, si proponeva che :

  • alla rubrica dell’articolo 57 “Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori” fossero aggiunti, anche “i fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento”
  • sempre all’art. 57 dopo il comma 2 fosse inserito il seguente

“2-bis. I fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento sono puniti:
a) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 12 285 06 a 49 140 26 euro per la violazione dell’articolo 23 bis, comma 1;

b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 23 bis, comma 2.”

È facile dedurre dalla lettura dei testi che le proposte delle Regioni e Province autonome non sono state accolte e che il legislatore nazionale ha scelto la via più facile: “cambiare” qualcosa, lasciando però pressoché inalterata la situazione, caratterizzata da confusione e responsabilità non ben individuate, relativamente ai due temi centrali del nuovo dispositivo, nomina del medico competente e responsabilità del monitoraggio della formazione.

Val la pena ricordare le motivazioni, pienamente condivisibili, per cui le Regioni hanno proposto gli emendamenti relativi ai due temi centrali citati:

L’apprezzabile modifica apportata dall’articolo 14, comma 1, lettera a), del D.L. n. 48/2023 all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.Lgs.81/2008 … se consente giustamente di ampliare gli spazi della sorveglianza sanitaria ai c.d. ‘rischi non normati’, tuttavia non risolve uno dei nodi più stringenti dell’applicazione del D.Lgs. 81/2008, in quanto, alla luce di tale disposizione, la valutazione dei rischi sarebbe comunque effettuata dal datore di lavoro solo con la collaborazione del RSPP ma senza la collaborazione del medico competente, vale a dire senza l’apporto fondamentale dell’unico soggetto esperto dei profili igienico-sanitari dei rischi da lavoro…

Da qui la proposta di prevedere “l’obbligo di nominare il medico competente sempre e comunque per la collaborazione alla valutazione dei rischi” [2]. pur proponendo che, “ove poi tale valutazione dei rischi non evidenzi alcuna necessità di sorveglianza sanitaria in azienda, il suo incarico potrebbe venir meno”.

Altrettanto condivisibili sono le motivazioni del Coordinamento delle Regioni in merito all’altra importante proposta di introdurre un nuovo “Articolo 23 bis – Obblighi dei fornitori dei servizi di informazione, formazione e addestramento”:

La nuova previsione si rende necessaria al fine di dare concreta attuazione alla modifica prevista dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del D.L. n. 48/2023, individuando specifiche fattispecie sanzionabili a carico dei soggetti formatori. In assenza di tali integrazioni la “vigilanza” nei confronti dei soggetti formatori non disporrebbe di strumenti repressivi in caso di accertate violazioni.

Quindi nel tentativo di rispondere alla domanda iniziale “a chi giovano le nuove modifiche al Testo Unico?” possiamo perlomeno individuare a chi non giovano: non giovano a una migliore applicazione e esigibilità della norma, quindi non giovano allo svolgimento delle funzioni di controllo da parte degli organi di vigilanza. Ma di fatto non giovano neanche al datore di lavoro che si trova ad operare, in fase di valutazione, in una condizione di incertezza in merito alla nomina del medico competente.

Tutto ciò per incompetenza? Non conoscenza dei problemi reali? O forse per la logica (che va ripetendosi da molte legislature su vari fronti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro) del tenere buoni tutti? Un po’ di controlli sanitari in più ma niente ulteriori vincoli per il datore di lavoro della piccola impresa, combattere la speculazione in materia di obblighi formativi, come non auspicarlo? ma di fatto rendere difficile l’attuazione dell’obbligo di monitoraggio.


NOTE

[1] Inoltre l’Art. 15 prevede misure “di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi”.

[2] Anche in coerenza, secondo le Regioni, con quanto prevede l’articolo 25, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, nonché della stessa definizione di “medico competente” di cui all’art. 2, lettera h) del D.Lgs. 81/2008.

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