Nuovo modulo per la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL

È disponibile un nuovo modulo per richiedere all’INAIL lo “sconto” del tasso di premio per interventi di prevenzione. Le critiche sollevate da Confindustria nei confronti delle scelte operative relative al modulo.

L’INAIL ha pubblicato nel proprio sito internet il nuovo modello per richiedere l’oscillazione per prevenzione (OT24) per il 2015 relativamente agli interventi adottati nel 2014. Il modulo di domanda e le modalità per richiedere lo sconto sono allegati al presente articolo.

La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online presente nel sito dell’Istituto entro il 28 febbraio  2015. Nel dettaglio il nuovo modello OT24 presenta notevoli novità rispetto all’impostazione del precedente, spesso di segno critico.

Le parti sociali sono state coinvolte in una unica occasione nel mese di luglio, nella quale Confindustria ha evidenziato le criticità riscontrate ed ha avanzato osservazioni di merito e richieste.

L’INAIL ha modificato sostanzialmente la struttura del modello.

Nel modulo di domanda è stata indicata, a fianco di ciascuna azione, oltre alla  percentuale di sconto, anche la documentazione probante (prima disponibile in allegato) e sono stati integrati i contenuti relativi agli interventi sulla  responsabilità sociale. Scelta, questa, condivisibile, che permette di avere immediata evidenza dei documenti richiesti, riducendo così la discrezionalità dei valutatori.

Per quanto riguarda, in particolare, la documentazione probante, Confindustria ha evidenziato notevoli aspetti critici.

Non è stata data certezza in ordine al fatto che la numerosa documentazione richiesta per ciascun intervento sia prevista in alternativa ovvero debba essere presentata tutta e se sia tassativa e non ammetta strumenti di prova alternativi.

In molti casi, la documentazione richiesta appare impropriamente ridondante. Ad esempio, in riferimento al documento che “descrive” il modello organizzativo e gestionale ex art. 30 D.lgs 81/2008, intervento A3, laddove è del tutto sufficiente la esibizione del modello organizzativo ed è inutilmente burocratica la richiesta di produzione di un ulteriore documento descrittivo.

Per alcune voci si richiedono dati irrilevanti ai fini della salute e sicurezza (ad es. il fatturato annuo dei fornitori), che impegnano inutilmente le aziende, ovvero azioni solo burocratiche come la datazione e firma dei documenti (spesso da soggetti indefiniti o da parte del datore di lavoro). Confindustria aveva chiesto la possibilità di far firmare il soggetto che presenta l’istanza o chi in azienda segue la specifica questione.

In altre ipotesi si richiede documentazione che, se richiesta prima dell’avvio dei progetti, non avrebbe probabilmente creato problemi, mentre dovendo essere ricostruita ex post crea un onere burocratico, spesso non risolvibile. È questo il caso ad esempio dell’intervento previsto alla sezione B2b, relativo a specifici contenuti previsti dal contratto di appalto, dove è evidente che gli interventi realizzati nel 2014 sono frutto di un contratto predisposto nel passato, per il quale ex post non possono chiedersi requisiti di contenuto.

Analogo problema si evidenzia ad esempio nell’intervento C18, in cui sono richieste diverse specifiche in merito alla documentazione dei corsi “teorico-pratici di guida sicura”, quali il programma datato e firmato o l’elenco presenze. Confindustria aveva chiesto di poter presentare, in alternativa, la documentazione relativa all’avvenuta frequenza del corso.

È stata inopinatamente eliminata la voce finale “altro”, per cui non sarà possibile indicare interventi autonomamente posti in essere dalle imprese e rimessi alla valutazione caso per caso dell’Istituto.

Nel merito il nuovo modulo si compone di 4 sezioni (invece delle 14 del precedente modulo):

  • interventi di carattere generale;
  • interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale;
  • sicurezza e sorveglianza sanitaria;
  • prevenzione di rischi specifici.

Le voci sono state sostanzialmente modificate, sia nel numero che nel contenuto. La documentazione di supporto è stata spesso incrementata e resa più stringente, anche su un profilo formale (datazione e firma del datore di lavoro).

Complessivamente, il modello sembra essere spostato più su interventi riferibili a realtà aziendali di dimensioni consistenti, essendo molto rilevante la quota di azioni connesse alla certificazione, alla responsabilità sociale, alla adozione di sistemi di gestione e modelli organizzativi.

Gli interventi sono stati a volte semplificati a volte resi più stringenti.

Alcune previsioni appaiono inconferenti con i tradizionali interventi in materia di salute e sicurezza e con il fatto di costituire misure aggiuntive rispetto all’obbligo di legge (ad es. con riferimento alla normativa sul collocamento obbligatorio).

Ulteriore novità è il punteggio differenziato per settore nella sezione C, definito con criteri basati sui dati infortunistici.

Confindustria ha anche chiesto, con esito solamente parziale, di reintrodurre nel documento alcuni interventi già presenti nelle precedenti versioni (es. telemedicina) e di inserire alcune esperienze di cui l’Istituto aveva già, in qualche modo, attestato la valenza positiva.

Sul piano organizzativo, Confindustria ha contestato fortemente la decisione dell’Istituto di innovare così profondamente il modello rispetto all’anno precedente in una fase già avanzata dell’anno (agosto), non tenendo conto della esigenza di programmazione e di budget delle imprese.

La scelta, quindi, introduce impropriamente un’alea nell’oscillazione, in quanto le imprese possono ora solamente valutare se hanno o meno posto in essere le misure proposte e, soprattutto, se hanno a disposizione la necessaria documentazione probatoria, definita solamente ad agosto.

Confindustria ha evidenziato che questo ritardo crea disagi alle aziende e tradisce la finalità dell’iniziativa di prevenzione: introducendo nuove voci ed eliminando molte di quelle presenti nel modello 2013, si danneggiano, inoltre, quelle aziende che, orientandosi sulla scorta del modello precedente, hanno effettuato interventi ora non più finanziati.

Questa modalità di procedere disorienta le imprese e non tiene conto dei tempi di programmazione e realizzazione degli interventi e di quelli relativi alla formazione dei relativi budget. È stato quindi chiesto, per il futuro, di procedere con la pubblicazione del modello nell’anno precedente alla realizzazione delle iniziative.

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Fonte:  Punto SicuroAIB

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