Near miss

Near miss, o il quasi incidente, appare a molti come il “quasi gol” delle storiche radiocronache di Niccolò Carosio, prima e indimenticabile voce degli incontri di calcio domenicali. Ma non è così.

Il fatto che l’incidente sia stato sfiorato e che non ci siano state conseguenze, non dovrebbe portare a nessuno a mettersi l’animo in pace, magari dopo una preghiera di ringraziamento. Perché se così venisse fatto, si dovrebbe ammettere che la sicurezza in azienda dipende dal caso. Stavolta è andata bene, forse pure la prossima e l’altra ancora, ma se il vaso di fiori continua a restare in bilico sul balcone, prima o poi cadrà. E prima o poi qualcuno potrà farsi male.

Piuttosto si dovrebbe passare ad analizzare l’accaduto affinché non si ripeta, sia che si tratti di un incidente che comporti un danno serio, sia che, al contrario, comporti un danno lieve. Se poi ci fossimo attardati, o addormentati, su vecchi modi di affrontare il tema della qualità del lavoro e della sicurezza, rammentiamoci che il mancato infortunio ha le stesse caratteristiche e dinamiche dell’infortunio. Si distingue da questi solo, fortunosamente, per il diverso finale.

C’è un altro elemento da tenere presente. La cultura aziendale orienta e condiziona i comportamenti di tutti. Potrebbe quindi accadere che un atteggiamento di superficialità verso questi accadimenti stimoli altrettanta leggerezza da parte dei diversi collaboratori e magari anche l’omessa segnalazione dell’evento. Da qui un’ultima annotazione: segnalare o meno un mancato infortunio non è una libera scelta, ma è un obbligo. Da cosa lo si ricava? Oltreché dal buon senso dalle norme.

Iniziamo dal lavoratore che viene sfiorato dall’evento avverso. Partiamo dall’art. 20, che riguarda gli obblighi dei lavoratori, cioè delle persone a cui per poco non è accaduto un infortunio.

I lavoratori devono in particolare: […] e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità […], dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Passiamo poi all’ art.19 del dlgs 81/2008 dove tra gli obblighi del preposto, cioè di colui che è la figura più vicina al lavoratore, viene detto:

In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: […] f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente […] ogni […] condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

Arriviamo infine ai dirigenti e al datore di lavoro. Partendo da una considerazione. Se l’infortunio invece di essere stato sfiorato fosse avvenuto cosa avrebbe dimostrato? Che c’era un rischio che non era stato valutato sufficientemente e verso il quale non erano state prese le misure necessarie per eliminarlo. Ora che, per caso, l’incidente non è avvenuto la situazione si è modificata? Si direbbe di no. Siamo sempre davanti a un rischio che potenzialmente può ancora, alla prossima occasione meno fortunata, scaricare la propria dannosità.

Questo ragionamento lineare ci ricorda due semplici cose:

  1. L’art.28 al  comma 2 recita: “Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione …, deve … contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa”. Documento che deve essere prodotto dal Datore di lavoro.
  2. Il datore di lavoro ha l’obbligo di vigilanza. Infatti l’art.18 al comma 3-bis si dice: “Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata”.

Alla segnalazione di un mancato infortunio deve quindi corrispondere una rinnovata valutazione dei rischi, le nuove misure da adottare e infine la riconsiderazione della comprensione e della consapevolezza che tutti i livelli aziendali hanno verso il rispetto delle indicazioni e dei comportamenti atti a evitare che si possa ripetere la stessa situazione di rischio.

Rimane un’ultima cosa. I mancati infortuni o near miss vanno registrati? Non c’è un obbligo formale di farlo, però esiste una esigenza di valutazione che non può prescindere da una loro memorizzazione e analisi; una osservazione istantanea, una indagine superficiale non sono bastanti ai fini di una documentazione dei rischi presenti e delle relative misure da adottare. Anche da questo si capisce a quale cultura aziendale risponde il processo di prevenzione.

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