Aumentano le sentenze che coinvolgono l’RSPP nella responsabilità aziendale, anche nel caso di incidenti o infortuni.
Stavolta invece una sentenza della Cassazione (Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 27516 del 1 giugno 2017 u.p. 10 maggio 2017) , che riesamina una decisione della Corte di Appello, esclude che ci possa essere una responsabilità. Il motivo risiede nel fatto che l’RSPP, nel documento di valutazione dei rischi, ha provveduto a segnalare al datore di lavoro la carenza di sicurezza della macchina presso la quale si è verificato l’evento infortunistico provvedendo altresì a suggerire le misure per eliminarle e ponendo così lo stesso datore di lavoro nelle condizioni di intervenire a rendere sicura la macchina medesima.
Per capire meglio veniamo al fatto.
In prima istanza il Tribunale aveva dichiarato il Datore di lavoro e l’RSPP responsabili del delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione antinfortunistica per avere provocato a un lavoratore una lesione personale consistente nella subamputazione del secondo dito della mano sinistra con incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo di 90 giorni. In particolare il Tribunale aveva accertato che era stato omesso di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro idonee ai fini della salute e della sicurezza in quanto la macchina era priva di dispositivi che impedissero alle mani dei lavoratori di venire a contatto con i movimenti del punzone.
La Corte di Appello confermava la pena a carico del Datore di Lavoro assolvendo l’RSPP. IL Datore di lavoro ha ricorso contro la decisione di assoluzione attribuendo proprio al RSPP un ruolo non secondario all’interno della gestione aziendale della sicurezza come ben evidenziato nello stesso Documento di Valutazione dei rischi interno.
Nel ricorso si faceva riferimento alla concreta applicazione del principio di effettività così come declinato Suprema Corte, secondo la quale
In tema di individuazione delle responsabilità penali all’interno delle organizzazioni complesse, non può attribuirsi, in via automatica, all’organo di vertice la responsabilità per l’inosservanza della normativa di sicurezza, dovendosi sempre considerare l’effettivo contesto organizzativo e le condizioni in cui detto organo ha dovuto operare.
Inoltre si ricordava che era compito del RSPP redigere un DVR completo, idoneo e concreto, non limitandosi a indicare genericamente come rischiose le presse presenti nel reparto, quanto piuttosto specificare quali difetti aveva ogni singola pressa e, una volta individuati i difetti della singola pressa, avrebbe dovuto indicare quali rimedi da adottare in concreto.
Secondo la Corte suprema la Corte territoriale aveva fornito una puntuale spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione. In particolare la Corte territoriale, secondo la Sez. IV, aveva incensurabilmente ritenuto che attraverso il DVR vi era stata una segnalazione al datore di lavoro idonea a sollecitarne i poteri di intervento per eliminare la situazione di rischio, sollecitazione alla quale il datore di lavoro non ha evidentemente reagito. La stessa Corte di Cassazione ha in conclusione rigettato il ricorso del P.M. rammentando che il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre all’assoluzione deve pervenirsi in tutti quei casi in cui via sia la semplice “non certezza” e dunque anche il “ragionevole dubbio sulla colpevolezza”.