Normativa in materia di amianto

Amianto foto di Tneil Abt UnsplashAmianto foto di Tneil Abt Unsplash

fonte: Camera dei Deputati


L’amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa con buone proprietà fonoassorbenti e termoisolanti che, anche per via dell’economicità, è stato largamente utilizzato in passato in innumerevoli applicazioni industriali ed edilizie.
Con il tempo però tale materiale si è rivelato nocivo per la salute dell’uomo per la sua proprietà di rilasciare fibre che, se inalate, possono provocare patologie gravi ed irreversibili a carico dell’apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi). L’amianto è quindi sicuramente pericoloso soltanto quando può disperdere le sue fibre nell’ambiente circostante.
Secondo i dati forniti alcuni anni fa dal CNR, i quantitativi di materiali contenenti amianto presenti sul territorio italiano si aggirano intorno ai 32 milioni di tonnellate, derivanti, in gran parte, dai 2,5 miliardi di metri quadri di coperture – lastre ondulate o piane in cemento-amianto prodotte e presenti sul territorio nazionale.

La legge del 1992 e la normativa ambientale

La legge n. 257 del 1992 e le principali norme emanate successivamente

Riconosciuta la pericolosità dell’amianto e in attuazione di specifiche direttive comunitarie, con la Legge 27 marzo 1992, n. 257 sono state dettate norme per la cessazione dell’impiego dell’amianto e per il suo smaltimento controllato. Questa legge stabilisce il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto.
In attuazione di tale legge sono stati emanati numerosi provvedimenti volti, tra l’altro, a definire le modalità di predisposizione dei “piani regionali amianto” (previsti dall’art. 10 della legge n. 257), di valutazione del rischio amianto, di gestione dei manufatti contenenti amianto, nonché le tipologie di interventi per la bonifica. Per quanto concerne l’inquinamento ambientale, inoltre, con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 114, sono stati fissati limiti per le emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi.
In seguito sono state emanate nuove norme per lo smaltimento dell’amianto, nell’ambito della nuova disciplina delle discariche di rifiuti introdotta dal D.Lgs. 36/2003, nonché le regole per la mappatura e le bonifiche urgenti (v. infra).

La mappatura dell’amianto sul territorio nazionale e la bonifica

Al fine di pervenire ad una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e di consentire la realizzazione degli interventi di bonifica urgenti, l’art. 20 della Legge 23 marzo 2001, n. 93 ha stanziato 22 miliardi di lire per il triennio 2000-2002 (pari a circa 11,4 milioni di euro). Le disposizioni del citato art. 20 sono state poi attuate con l’emanazione del D.M. Ambiente 18 marzo 2003, n. 101, che ha definito i soggetti, gli strumenti e le fasi per la realizzazione della mappatura, in particolare affidando alle regioni e alle province autonome il compito di procedere all’effettuazione della mappatura.
Relativamente allo stato della mappatura, nella sezione dedicata all’amianto del sito web del Ministero della transizione ecologica (MiTE) si legge che “ai fini della mappatura è stata predisposta da INAIL, su apposita convenzione con il MiTE, una Banca Dati Amianto” in cui “rientrano circa 108.000 siti interessati dalla presenza di amianto”. Nello stesso sito web viene però anche sottolineato che tale banca dati non consente ancora una copertura omogenea del territorio nazionale in quanto i dati raccolti necessitano di ulteriori verifiche (attualmente in corso) “in quanto le regioni hanno utilizzato nella raccolta dei dati criteri non omogenei” e “moltissime aree di impianto particolarmente rilevanti in termini di necessità di intervento … non rientrano tra i dati censiti”.

Occorre poi considerare che il tema della bonifica dei siti contaminati dalla presenza di amianto è altresì oggetto della normativa generale per la bonifica dei siti inquinati prevista dalla Legge n. 426/1998 e dal relativo Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale approvato con il D.M. 468/2001 e aggiornato con il D.M. 308/2006. Tra i siti da bonificare rientranti nel citato programma (cd. siti di interesse nazionale, SIN), ve ne sono alcuni in cui l’amianto costituisce il principale inquinante, tra questi in particolare il sito Eternit-Fibronit di Casale Monferrato e l’ex miniera di amianto di Balangero e Corio (TO), tra le cave d’amianto più grandi d’Europa. Altre situazioni di inquinamento ritenute più pericolose ed acute sono quelle dei siti Broni-Fibronit (Milano)Priolo-Eternit siciliana (Siracusa)Napoli Bagnoli-EternitTito-ex Liquichimica (Prato)Bari-FibronitBiancavilla-Cave Monte Calvario (Catania)Emarese-Cave di Pietra (Aosta).
Le disposizioni di carattere generale per la bonifica dei siti inquinati e per la gestione dei rifiuti (quindi anche quelli contenenti amianto) sono contenute nel D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente) e nel D.Lgs. 36/2003 relativo alle discariche di rifiuti, nonché nei relativi provvedimenti di attuazione.

Il Piano nazionale di bonifica dall’amianto

Nel marzo 2013 il Governo ha approvato il Piano nazionale amianto. Il Piano, elaborato dai Ministeri della salute, dell’ambiente e del lavoro, effettua un’analisi che si muove in tre direzioni: tutela della salute, tutela dell’ambiente e aspetti di sicurezza sul lavoro e previdenziali.
Dal punto di vista ambientale, il Piano, nel definire gli obiettivi e le azioni contro l’amianto da intraprendere a tutti i livelli, sia nazionale che locale, individua tra le priorità la mappatura dei materiali contenenti amianto, l’accelerazione dei processi di bonifica, l’individuazione dei siti di smaltimento e la razionalizzazione della normativa di settore.
Nella risposta all’interrogazione 5/03685, resa nella seduta del 25 novembre 2020, si legge che “con propria delibera n. 55/2016, il CIPE ha approvato il Piano Operativo «Ambiente» FSC 2014-2020″ e “con la successiva Delibera n. 11/2018, il CIPE ha approvato il II Addendum al predetto Piano Operativo, nel quale è prevista, tra l’altro, l’attuazione di un «Piano di bonifica da amianto» negli edifici pubblici finalizzato, in particolare, alla rimozione e allo smaltimento dello stesso negli edifici scolastici e ospedalieri”, adottato, in data 6 dicembre 2019, con una dotazione finanziaria pari a circa 385 milioni di euro.
Nella medesima risposta all’interrogazione 5/03685 viene però evidenziato che tale importo è stato ridotto in seguito ad una riprogrammazione delle risorse, ma con l’impegno di assicurare “il reperimento delle citate risorse corrispondenti nell’ambito del prossimo ciclo di programmazione 2021-2027”.

Recenti misure di incentivazione

Vale la pena segnalare, infine, alcune disposizioni emanate nell’ultimo quinquennio e finalizzate all’incentivazione degli interventi di bonifica dall’amianto.
Si ricordano, in particolare:

  • l’introduzione di un credito d’imposta per gli anni 2017-2019 (nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni considerati), per le imprese che effettuano nell’anno 2016 interventi (di importo unitario non inferiore a 20.000 euro) di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive (art. 56, comma 1, della L. 221/2015, attuato con il D.M. Ambiente 15 giugno 2016);
  • l’istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica (ex Ministero dell’ambiente, e della tutela del territorio e del mare) del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 17,5 milioni di euro per il triennio 2016-2018 (art. 56, comma 7, della L. 221/2015, attuato con il D.M. Ambiente 21 settembre 2016). Tale dotazione è stata incrementata (dai commi 101 e 102 della L. 160/2019) di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 (D.M. 5 agosto 2021 del Ministro della, volto a definire le priorità di intervento per le unità navali da bonificare);
  • l’introduzione di un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica (art. 1, commi 156-161, della L. 145/2018);
  • la proroga fino al 31 dicembre 2021 (disposta dal comma 58 dell’art. 1 della L. 178/2020) delle detrazioni spettanti per le spese di ristrutturazione edilizia, la cui disciplina si applica anche alle opere di bonifica dall’amianto, ai sensi della lettera l) del comma 1 dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986.
    Si fa notare che qualora la copertura in amianto sia sostituita con un tetto a pannelli fotovoltaici l’intervento potrà godere, fino al 30 giugno 2022, del c.d. superbonus del 110% disciplinato dall’art. 119 del D.L. 34/2020.
  • nell’ambito delle misure introdotte dal D.L. n. 34/2020 allo scopo di sostenere la ripresa delle attività produttive in sicurezza delle imprese e in attuazione dell’art. 95, comma 6-bis del citato D.L., il 30 novembre 2020 è stato pubblicato il bando ISI Inail 2020 per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese in tale settore. In particolare, utilizzando risorse già disponibili, per un importo di 200 milioni di euro, sono stati ammessi a finanziamento i seguenti progetti ricompresi in 4 Assi di finanziamento: progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi; progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – misura M2C4, investimento 3.4

Per quanto riguarda gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’Italia (PNRR), sebbene non siano previste misure specifiche a favore di interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, si prevede in via generale un investimento di 500 milioni di euro da destinare alla bonifica dei siti orfani con l’obiettivo della loro riqualificazione (misura M2C4, investimento 3.4).
Il PNRR prevede, in particolare, l’adozione di un Piano d’azione che individui i siti orfani di tutte le Regioni e le Province autonome e identifichi gli interventi specifici da intraprendere nonché la riqualificazione di almeno il 70 % della superficie del suolo dei siti orfani al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano (obiettivo da raggiungere entro il primo trimestre del 2026). L’articolo 17 del D.L.152/2021 stabilisce che con proprio decreto il Ministro della transizione ecologica, d’intesa con la Conferenza unificata, adotti il Piano d’azione di cui alla misura M2C4 del PNRR e che, ai fini del medesimo Piano, si applichino le definizioni, l’ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse, previsti dal D.M. 269/2020. Il Piano d’azione è predisposto sulla base delle informazioni fornite dalle Amministrazioni interessate.

Sulla base delle informazioni fornite dalle Amministrazioni interessate, la ex Direzione Generale per il risanamento ambientale ha emanato il decreto direttoriale n. 222 del 22 novembre 2021, con il quale, in funzione dell’attuazione della misura M2C4 del PNRR, è stato individuato l’elenco dei siti orfani da riqualificare sul territorio delle Regioni e delle Province autonome. I singoli siti e i correlati interventi da realizzare per la riqualificazione di detti siti orfani, saranno definiti nel citato Piano d’azione nei limiti delle disponibilità economiche previste.

La normativa a tutela dei lavoratori

Il rischio amianto nei luoghi di lavoro

Il D.Lgs. n. 81/2008, al Capo III “Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto” del Titolo IX “Sostanze pericolose”, disciplina gli obblighi del datore di lavoro in occasione dello svolgimento di attività lavorative che possano comportare esposizione all’amianto (ossia, ai sensi dell’art. 246 del D. Lgs., “manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate), per ognuno dei quali è prevista una specifica sanzione.
In tale ambito, l’articolo 248 specifica che, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto.
La valutazione del rischio amianto nei luoghi di lavoro è disciplinata dall’art. 249 del D.Lgs 81/2008, in cui si menziona l’obbligo del datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi (cfr. articolo 28 del medesimo D.Lgs.), che ha come oggetto anche i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. All’esito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro è tenuto ad elaborare il documento di valutazione dei rischi.
Definito il grado di integrità e la relazione tra gli indici misurati ed i corrispondenti valori limite soglia, il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, elabora il piano di campionamento e di sorveglianza sanitaria, per monitorare nel tempo i livelli di amianto presenti. I risultati periodici dei campionamenti devono essere quindi riportati nel richiamato documento di valutazione dei rischi e, qualora si registri un incremento significativo e costante dei livelli nel tempo, devono essere segnalati alla ASL di competenza.
Prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, il datore di lavoro predispone un piano di lavoro, che prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno (articolo 256 del D. Lgs) .
Trenta giorni prima dell’inizio delle opere di demolizione di materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve trasmettere copia del piano di lavoro all’organo di vigilanza (ASL), che può chiedere integrazioni o modifiche.
All’esito della valutazione del rischio di esposizione all’amianto (articolo 249), sul datore di lavoro gravano i seguenti ulteriori obblighi:

  • adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione per ridurre la dispersione di fibre di amianto nei luoghi di lavoro e nell’ambiente (articoli 251 e 252);L’art. 251  fa riferimento, tra l’altro, alla limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto; all’utilizzo, da parte dei lavoratori esposti, di dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria; all’utilizzo dei DPI intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro; alla regolare pulizia e manutenzione di tutti i locali e delle attrezzature per il trattamento dell’amianto.  L’art. 252 specifica che iI luoghi di lavoro in cui si svolgono tali attività devono infatti essere, tra l’altro, chiaramente delimitati da appositi cartelli e accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione; inoltre, gli indumenti di lavoro o protettivi devono essere riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili.
  • periodica misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro, al fine per verificare che non venga superato il valore limite di esposizione per l’amianto (articolo 253);
  • informazione ai lavoratori relativamente ai rischi per la salute derivanti dall’amianto, alle norme igieniche e alle misure di prevenzione e protezione da adottare, all’eventuale superamento dei valori limite di esposizione (articolo 257;
  • formazione dei lavoratori relativamente a lavorazioni che possono comportare esposizione ad amianto, procedure sicure di lavoro, uso dei DPI, procedure di emergenza, necessità della sorveglianza sanitaria (articolo 258);
  • sorveglianza sanitaria preventiva e triennale (articolo 259).

Il regime previdenziale previsto per i lavoratori esposti all’amianto

A favore dei lavoratori esposti all’amianto l’ordinamento prevede misure di sostegno previdenziali e norme dirette ad estendere la platea dei soggetti beneficiari, nonché a riconoscere facilitazioni agli ex lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata.
Tale beneficio consiste nell’applicazione ai periodi di contribuzione obbligatoria relativi all’esposizione all’amianto di un coefficiente di moltiplicazione ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, con conseguente rivalutazione dell’importo della pensione erogata dall’INPS.

In particolare, periodi di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto si applica il coefficiente di 1,5; al periodo di esposizione all’amianto, nel caso di contrazione di malattia professionale documentata dall’INAIL a causa della medesima esposizione, si applica il coefficiente di 1,5; all’intero periodo di esposizione all’amianto soggetto alla relativa assicurazione INAIL, purché di durata superiore a 10 anni, si applica il coefficiente di 1,25, utile solamente ai fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

Numerosi sono stati gli interventi normativi in materia, che, a partire dalla legge di stabilità 2016, hanno, tra l’altro, esteso la platea di lavoratori esposti all’amianto ai quali sono riconosciuti specifici benefici previdenziali ed assistenziali, nonché attribuito il diritto alla pensione di inabilità per i soggetti affetti da alcune malattie connesse all’esposizione lavorativa all’amianto, anche per i casi in cui manchi il presupposto dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; inoltre, sono stati previsti benefici pensionistici o sussidi di accompagnamento alla quiescenza per lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata.
Da ultimo, la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) è intervenuta sulla disciplina che prevede il riconoscimento dei sopra citati benefici previdenziali in favore dei lavoratori che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, accelerando le operazioni di lavorazione delle domande di riconoscimento dei benefici previdenziali, presso INPS ed INAIL, per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, nonché accelerando le modalità di accesso alla pensione per coloro che abbiano maturato la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro una certa data.

La tutela sanitaria

Sotto il profilo della tutela sanitaria, il Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, si è occupato di coordinare il nucleo tecnico preposto al monitoraggio e all’aggiornamento del Piano Nazionale amianto (qui il testo del 2013) che si occupa dei diversi aspetti relativi alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione sia per i profili clinici, sia per quelli della sanità pubblica. Con l’Accordo della Conferenza Unificata 66/CU del 5 maggio 2016 è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio, un Tavolo interistituzionale concernente la gestione delle problematiche relative all’amianto ed il coordinamento dei diversi interventi del Piano relativi alla epidemiologia, alla valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria, alla ricerca di base e clinica ed al sistema delle cure e della riabilitazione.
Allo scopo di istituire una prestazione assistenziale a carattere economico, aggiuntiva e fissata in misura percentuale rispetto alla rendita diretta – ovvero in favore dei superstiti in caso di premorienza – erogata dall’INAIL (si veda il paragrafo precedente), prevista in particolare dall’articolo 13, comma 7, della citata L. 257/1992, la legge finanziaria per il 2008 (L. n. 244 del 2007), ai commi da 241 a 246, art. 1, ha istituito il Fondo per le vittime dell’amianto , con un finanziamento per un quarto a carico delle imprese e, per tre quarti, a carico del bilancio dello Stato .
Il Fondo, che ha contabilità autonoma e separata, opera in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate – e loro eredi in caso di premorienza – per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”. Le prestazioni del Fondo non escludono i diritti di cui alle norme generali e speciali dell’ordinamento, cumulandosi con essi.
Il Regolamento del fondo è contenuto nel decreto MLPS – MEF del 12 gennaio 2011, n. 30. A decorrere dal 2010, l’onere a carico dello Stato per il finanziamento del Fondo è determinato in 22 milioni di euro.
La legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014, art. 1, commi 116 e 117) ha esteso la platea di lavoratori esposti all’amianto ai quali sono riconosciuti specifici benefici previdenziali ed assistenziali: in via sperimentale, per il triennio 2015-2017, le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo per le vittime dell’amianto (nel limite delle risorse disponibili nel Fondo stesso) sono state estese ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o, per esposizione familiare, ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto, ovvero per comprovata esposizione ambientale. Inoltre, in deroga alla normativa previdenziale vigente, è stata prevista l’applicazione della maggiorazione contributiva ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (nel corso del 2015 e senza la corresponsione di ratei arretrati), anche agli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese, esercenti attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell’Ente territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata.

Con la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017, art. 1, comma 189) è stata modificata la disciplina del Fondo, facendovi rientrare anche i risarcimenti del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidati con verbale di conciliazione giudiziale, oltre che, come già previsto, quelli liquidati con sentenza esecutiva.
È stato inoltre disposto un incremento, nella misura di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, della dotazione del Fondo, con corrispondente riduzione delle risorse strutturali programmate dall’INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Inoltre, per il triennio 2018-2020, è stato previsto che non si applichi, a carico delle imprese, l’addizionale sui premi assicurativi INAIL, relativamente ai settori delle attività lavorative che comportano l’esposizione all’amianto.

Da ultimo, con Decreto MLPS-MEF del 10 dicembre del 2020, la prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell’amianto, relativa all’anno 2020, è stata fissata in misura pari al 20 per cento della rendita annua.
La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, commi 356-361) ha infine previsto numerosi interventi, tra cui prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL, attraverso il Fondo vittime amianto eroghi una prestazione aggiuntiva, nella misura percentuale del 15 per cento della rendita già in godimento, ai soggetti che abbiano contratto patologia asbesto correlata e, per i nuovi eventi accertati dal 1° gennaio 2021, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari ad euro 10.000.

La risoluzione del Parlamento EU sulla protezione dei lavoratori dall’amianto

Con l’approvazione della Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021, il Parlamento raccomanda alla Commissione EU di avviare una serie di iniziative volte in primis alla protezione dei lavoratori dalla esposizione all’amianto.
In primo luogo, il Parlamento invita la Commissione a presentare una strategia europea per la rimozione dell’amianto: European Strategy for the Removal of All Asbestos (ESRAA), che comprenda tra l’altro i seguenti elementi: un quadro europeo per le strategie nazionali di rimozione sicura di tutto l’amianto negli Stati membri che dovrebbe includere una proposta legislativa volta a introdurre norme minime in materia di registri nazionali accessibili al pubblico per l’amianto e una proposta di aggiornamento della direttiva 2009/148/CE al fine di rafforzare le misure dell’Unione volte a proteggere i lavoratori dalla minaccia dell’amianto e prevenire una nuova ondata di vittime dell’amianto nell’ambito dell’ondata di ristrutturazione. In secondo luogo, si invita la Commissione ad avviare una proposta di direttiva quadro europea per le strategie nazionali di rimozione dell’amianto e ad aggiornare la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.

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