Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio

Pubblicato il Decreto 8 giugno 2016 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

Rientrano nel campo di applicazione le attività di ufficio di cui all’allegato 1 del DPR 151/2011 n.71, nella fattispecie ‘edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti’, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente, ovvero per quelle di nuova realizzazione.

Le disposizioni approvate si possono applicare  alle attività di ufficio in alternativa alle specifiche  disposizioni di prevenzione incendi di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 22 febbraio 2006 ‘Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici’ (GURI n. 51, 2 marzo 2006).

Il Decreto introduce quindi l’allegato V.4 (che si aggiunge alle Regole Verticali previste nel Codice di Prevenzione Incendi) dove  è sviluppata la strategia antincendio per gli Uffici.

Il decreto è entrato in vigore dal 24 luglio 2016.

 

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