Norme tecniche valide per i rischio d’incendio nelle attività in Ufficio

In assenza di specifiche disposizioni di prevenzione incendi, come richiamate dal Decreto del Ministro dell’interno del 22 febbraio 2006, le norme tecniche si possono applicare alle attività di ufficio.

Questo quanto definito attraverso la modifica introdotta al Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 per quanto concerne l’ambito di applicazione per attività d’ufficio con Decreto 8 giugno 2016 “Approvazione  di  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per le attività di ufficio, ai  sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo D.Lgs. 139/2006“.

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