L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 642/2023, che fornisce chiarimenti riguardo alla situazione che si verifica in seguito all’emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice penale per l’estinzione delle contravvenzioni accertate in occasione dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, ai sensi dell’art. 14, comma 16, del D.Lgs. 81/2008.
Il Testo Unico stabilisce che l’emissione del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni comporta la decadenza del provvedimento di sospensione, fermo restando il pagamento delle somme aggiuntive per la verifica dell’ottemperanza alla prescrizione.
L’Ispettorato ha preso in considerazione tre casi:
- Nel primo caso, se il provvedimento di sospensione è stato adottato solo per ragioni di salute e sicurezza e il datore di lavoro decide di non proseguire l’attività lavorativa nell’unità locale interessata dalla sospensione, l’emissione del decreto di archiviazione determina la decadenza del provvedimento sospensivo.
- Nel secondo caso, se il provvedimento di sospensione è stato adottato per motivi di salute e sicurezza in presenza di lavoro irregolare, esso mantiene i suoi effetti anche in presenza del decreto di archiviazione. Il datore di lavoro, per poter riprendere l’attività, dovrà porre in essere le condizioni per ottenerne la revoca.
- Nel terzo caso, se il provvedimento di sospensione è stato revocato su istanza di parte mediante il pagamento del 20% della somma aggiuntiva, l’emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice penale non fa venire meno l’obbligo del datore di lavoro di versare la quota residua della somma aggiuntiva, maggiorata del 5%. Il provvedimento di revoca costituisce titolo esecutivo per la riscossione di quanto ancora dovuto dal datore di lavoro.