Patente a punti: più sicurezza in edilizia?

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Nell’ambito dei provvedimenti  del governo in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, di cui al Decreto Legge n. 19  del 2 marzo 2024, fa discutere l’introduzione della patente a punti, misura adottata per garantire maggiore sicurezza nel lavoro del comparto edile, anche in relazione al tragico evento al cantiere della Esselunga di Firenze.

Della norma si discute da più di 20 anni, nasce da una proposta del sindacato e delle associazioni imprenditoriali  del settore edile che, già nel luglio del 2011, avevano in merito  raggiunto un accordo mediante un Avviso comune, con il coinvolgimento di  un buon numero delle Organizzazioni sindacali  e delle Associazioni datoriali [1] maggiormente rappresentative, Accordo in cui si affermava tra l’altro che:

L’emanando decreto è volto ad assicurare la tutela della concorrenza secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore dell’edilizia al mercato, non ché garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori…

Questo precedente percorso – che nasce e si sviluppa  in un periodo di assiduo confronto tra le parti sociali e le istituzioni nazionali e territoriali nell’ambito della Commissione consultiva – fortemente contrasta con la prassi attuale (in realtà praticate da ben più di un decennio)  in cui alle così dette relazioni tripartite, insistentemente  promosse a livello europeo e internazionale (Oil),  viene dato uno spazio assolutamente residuale: ed è il caso anche delle modalità con cui è stato emanato il provvedimento relativo alla patente a punti. L’errore sta nel considerare il ruolo delle Organizzazioni sindacali e datoriali assolutamente marginale, non capendo che solo il coinvolgimento dei soggetti sociali può garantire una maggiore capacità di diffusione delle informazione e di controllo del territorio. Proprio nel settore edile inoltre va considerata la presenza di una molteplicità di istituti di relazione delle parti a livello nazionale e capillarmente diffuse a livello territoriale (Scuole edili, Comitati paritetici territoriali per i temi della sicurezza, Rappresentanti dei lavoratori territoriali).  Proprio su queste strutture bilaterali, in rapporto con le istituzioni territoriali (in particolare Ispettorato del lavoro, Servizi di prevenzione delle Asl e Inail), si fondava la struttura organizzativa impegnata  nella gestione della patente a punti in edilizia proposta dall’Avviso comune del 2011.  Mentre le nuove disposizioni relative alla patente a punti, come hanno dichiarato le Organizzazioni sindacali, non sono il frutto di alcun confronto,   vengono proposte, a molti anni di distanza dalla loro originaria formulazione, non solo senza alcun coinvolgimento delle parti sociali e delle relative strutture bilaterali ma, attribuendo tutto il ruolo all’Ispettorato del lavoro,  escludendo completamente anche i Servizi di prevenzione delle Asl.

Le nuove disposizioni (in vigore dal 1 ottobre 2024), emanate mediante l’art. 29 comma 19 del Decreto Legge 19, introducono cambiamenti significativi all’Art. 27 del D.Lgs. 81/2008 modificandone il contenuto sin dalla rubrica del  titolo che, da “Sistema di qualificazione delle imprese  e dei lavoratori autonomi”, diviene “Sistema di qualificazione delle imprese  e dei lavoratori autonomi tramite crediti”. Quindi il tema della patente a punti (o a crediti) diviene centrale, ma impone subito di fare una osservazione:  il carattere generale della noma originaria sembra sussistere ancora dalla lettura del  titolo del nuovo articolo, ma  all’esame  del testo risulta evidente che non è così, l’art. 27 non si occupa più della qualificazione di tutte le imprese ma solo di quelle edili. Quindi, pur prevedendo, il comma 10, che le nuove disposizioni possano essere estese ad altri ambiti di attività si perde il carattere originario della norma che vedeva interessate dal sistema di qualificazione potenzialmente tutte le imprese pur dando  priorità di definizione dei requisiti  a quelle del  settore edile.

Nuovo Art. 27 del D.Lgs.8/2008 in sintesi

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Comma 1

  • A far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)
  • La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro
  • Requisiti di cui deve essere in possesso il responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
    iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
    – adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
    – adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
    – possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
    – possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
    – possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Comma 3
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti”.

Comma 4
La patente “subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei  conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

  1. accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti
  2. accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti
  3. provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti
  4. riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
    – la morte: venti crediti
    – un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti
    – un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.

Comma 5
Nei casi di  infortuni  da  cui  sia  derivata  la  morte  o un’inabilità  permanente  al  lavoro,  assoluta   o   parziale,   la competente sede territoriale dell’Ispettorato  nazionale  del  lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo  di dodici mesi. Ed è l’ispettorato nazionale del lavoro che “definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione”.

Comma 7
I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30”.

Oltre all’Art.27 viene modificato l’art. 90 dell’81, introducendo tra gli obblighi del Committente o del Responsabile  dei lavori anche la verifica del possesso della patente prevista dall’attuale Art. 27, con previsione delle relative sanzioni.

Del nuovo testo fa una valutazione tecnica Roberto Canciani Presidente dell’Associazione Ambiente e  Lavoro in cui evidenzia, tra l’altro,  alcune criticità che condividiamo:

La tabella proposta per la decurtazione dei crediti appare discutibile come ad esempio la previsione di una decurtazione minore per violazioni che espongono a rischi di cui all’allegato XI, quali i rischi di seppellimento o cadute dall’alto, rispetto ai rischi indicati nell’allegato I.
Tuttavia si evidenzia come nella lettera d) si preveda la decurtazione in caso di infortunio mortale o grave solamente quando sia stata riconosciuta la responsabilità del datore di lavoro.
D’accordo con la possibilità di intervento diretto con la sospensione in via cautelativa della patente anche se non è chiaro cosa possa avvenire dopo tale sospensione (massimo 12 mesi) in assenza di un riconoscimento formale con sentenza definitiva della magistratura delle responsabilità eventuali.
Subordinare la decurtazione di punti al riconoscimento della responsabilità datoriale dell’infortunio significa allungare a dismisura i tempi per una decisione, considerati appunto i tempi della magistratura per una condanna definitiva.

E più avanti relativamente ai corsi di formazione per il recupero o l’acquisto di crediti:

… la scrittura di questo comma appare imprecisa in quanto non definisce la durata dei corsi e parla semplicemente di attestato di frequenza senza verifica dell’apprendimento.

La previsione della frequenza dei corsi per il recupero dei crediti nel contesto attuale e in assenza di un sistema di controlli sistematico ed efficace provocherebbe inevitabilmente un allargamento del mercato delle attestazioni senza alcun effetto positivo tangibile per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La nuova norma presenta quindi,  sia per gli aspetti critici fin qui ricordati ma soprattutto per la parzialità dell’intervento, le caratteristiche dell’emergenza e dell’estemporaneità, non rispondendo in alcun modo alla domanda di un intervento organico, maggiormente valutato e condiviso,  che i tempi e i cambiamenti del quadro socio economico in atto nel Paese imporrebbero e che viene ripetutamente richiesto anche dalle Organizzazioni sindacali. [2]


NOTE

[1] Tra cui Ance, Ancpl Lega coop, Confcooperative, Confartigianato, Confapi, Claai, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

[2] Vedi La piattaforma unitaria di Cgil Cisl Uil proposta già nel 2021.

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