Prevenzione antincendio negli asili nido

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L’INAIL ha pubblicato il documento Prevenzione incendi per attività di asili nido: la pubblicazione nasce dalla collaborazione tra INAIL, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a seguito dei Protocolli d’intesa stipulati rispettivamente nel 2022 e nel 2021.

Il volume dà avvio a una nuova Collana [1] con la quale si intende fare riferimento alla Sezione V del Codice di prevenzione incendi ”che contiene le regole tecniche  di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ambiti  parziali di esse, le cui misure tecniche previste sono aggiuntive o integrative a quelle generali previste nella sezione ‘Strategia antincendio’. L’approccio della collana è di carattere pratico e fondato sullo sviluppo di casi di studio di cui si illustra la progettazione delle misure antincendio sia secondo la vecchia normativa prescrittiva, sia secondo il nuovo approccio prestazionale previsto dal Codice.

La metodologia del caso di studio [2]

L’utilizzo della metodologia del caso studio, normalmente utilizzata nel campo della ricerca empirica come metodologia che ha la funzione di approfondimento di una questione, nello specifico, si ritiene possa favorire l’apprendimento dei metodi e degli strumenti offerti dal Codice, illustrandone l’applicazione pratica in contesti reali. Il caso studio consiste nella descrizione di una situazione realistica, a partire dalla quale s’intenderebbe sviluppare nel lettore le capacità analitiche necessarie per affrontare, in maniera sistematica, una situazione reale, nella sua effettiva complessità. L’obiettivo del ricorso al caso studio, nello specifico, non è quello di risolvere un problema, bensì quello di fornire al lettore degli strumenti pratici tesi ad affrontare le varie problematiche reali, ad inquadrarle normativamente ed a collocarle nell’ambito del protocollo fornito dal Codice.


In sintesi i due approcci, prescrittivo e prestazionale, vengono così descritti nel volume Codice di prevenzione incendi [3] pubblicato dall’INAIL.

Caso di studio asilo nido

Il caso di studio riguarda un asilo nido per cui si  prevede la costruzione di un nuovo complesso, con  un massimo di presenze pari a 144 individui (inclusi i bambini), da edificare su due piani, piano terra e primo piano,  come edificio isolato. Oltre all’asilo,  legata alle attività dell’asilo, è prevista  anche  una sala convegni.

Si è proceduto quindi alla progettazione della sicurezza antincendio dell’attività  di asilo nido secondo entrambe le  metodologie citate:   l’utilizzo della Regola tecnica tradizionale di carattere prescrittivo (d.m.16 luglio 2014) ha dimostrato delle criticità risolvibili solo mediante una deroga, mentre la progettazione effettuata ricorrendo ai criteri prestazionali previsti dal Codice ha dato, secondo i ricercatori,  risultati pienamente soddisfacenti, in quanto il Codice: 

consente al progettista, a fronte di un maggior impegno e ragionamento per la valutazione del rischio incendio, di risolvere in maniera adeguata e dimostrabile problematiche altrimenti destinate alla deroga e ad una valutazione basata sul giudizio esperto.  L’approccio critico alla valutazione del rischio incendio, anche in considerazione della elevata vulnerabilità della maggior parte degli occupanti, ha indotto il progettista a effettuare valutazioni e scelte più importanti rispetto alle minime previste dalla norma UNI CEN/TS 81-76:2013, presa a riferimento per rendere gli ascensori utilizzabili per l’esodo di disabili, e di prevedere anche scale e ascensori stessi in vano a prova di fumo, in modo da sfruttare il maggior grado di protezione e tempo a disposizione senza incontrare gli effetti dell’incendio per ottimizzare la procedura operativa per la messa in sicurezza dei piccoli occupanti.

La soluzione alternativa adottata attua  principi di cui al punto G.2.7 [4] del Codice e nasce da

una ragionata e consapevole valutazione del rischio, libera dalla consuetudine di utilizzare acriticamente norme tecniche di riferimento e capace di prevedere, giustamente, misure più conservative, dettate da valutazioni tecniche più che da un approccio timoroso.

La pubblicazione relativa al caso di studio degli asili nido e quella relativa alle attività commerciali fanno rispettivamente riferimento alla Regola tecnica verticale V.9 del Codice di prevenzione incendi  e alla Regola tecnica verticale V.8. Le Regole tecniche verticali, che compongono la parte V del Codice, sono state redatte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per favorire la piena applicazione della metodologia  di carattere prestazionale prevista dal Codice.

Le Regole tecniche pubblicate, che saranno di riferimento per la nuova collana dell’INAIL sui casi di studio, sono attualmente le seguenti:

  • Rtv V.4 Uffici
  • Rtv V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
  • Rtv V.6 Autorimesse
  • Rtv V.7 Attività scolastiche
  • Rtv V.8 Attività commerciali
  • Rtv V.9 Asili nido
  • Rtv V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
  • Rtv V.11 Strutture sanitarie
  • Rtv V.12 Altre attività in edifici tutelati
  • Rtv V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili
  • Rtv V.14 Edifici di civile abitazione
  • Rtv V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.

NOTE

[1] Contemporaneamente  l’INAIL pubblica ”Prevenzione incendi per attività commerciali. La regola tecnica verticale v.8 del codice di prevenzione incendi”.

[2] Fonte:  Codice di prevenzione incendi, Volume pubblicato dall’INAIL nel 2018 sempre in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

[3] Op cit.

[4] Codice di prevenzione incendi – Punto G.2.7 Metodi di progettazione della sicurezza antincendio.  La tabella G.2-1 elenca i metodi per la progettazione della sicurezza antincendio impiegabili da parte del progettista per:
a. la verifica delle soluzioni alternative al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione (paragrafo G.2.6.5.2);
b. la verifica del livello di prestazione attribuito alle misure antincendio al fine di dimostrare il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di sicurezza antincendio (paragrafo G.2.6.4).

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