Prova di evacuazione, contenuti ed obbligatorietà

articolo di Rolando Dubini


La normativa vigente in materia di gestione delle emergenze è il DM 10 marzo 1998.
Il Decreto prevede che i datori di lavoro provvedano all’adozione di misure organizzative e gestionali da attivare in caso di incendio in azienda. Tutte queste misure devono essere contenute nel cosiddetto Piano di Emergenza.

L’elaborazione del Piano è regolata dall’Allegato VIII dello stesso Decreto. 

La redazione del Piano di Emergenza è obbligatoria in tutte le aziende che occupano 10 o più dipendenti, oltre che nelle attività dove vengono svolte mansioni che ricadono sotto il controllo del corpo dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011, Allegato I).

Una volta redatto, Il Piano di Emergenza deve essere inserito nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che ogni azienda è tenuta ad elaborare. 

Per tutte le aziende tenute alla redazione del Piano di Emergenza, scatta anche l’obbligo di effettuare la prova di evacuazione. Tale prova deve essere effettuata almeno con cadenza annuale.

Sottolineiamo il termine almeno, in quanto esistono alcune eccezioni in cui sarebbe utile effettuare più di una prova. Tra queste eventualità vi sono ad esempio:

  • 

Dopo aver corretto alcune criticità riscontrate nella prova di evacuazione obbligatoria;
  • Qualora in azienda siano stati effettuati lavori che modifichino le vie di esodo in caso di emergenza;
  • Dietro specifiche richieste dell’Organismo di Vigilanza.

Lo svolgimento della prova di evacuazione, che deve essere verbalizzato, ha contenuti piuttosto precisi. Tali contenuti sono indicati al punto 7.4 dell’Allegato VII del DM 10 marzo 1998.

Nella fattispecie, l’obiettivo della prova deve essere di:

  • 

Percorrere le vie di uscita;
  • Identificare (ove presenti) le porte resistenti al fuoco;
  • 
Identificare la posizione in azienda dei dispositivi di allarme;
  • 
Individuare l’ubicazione delle diverse attrezzature di spegnimento.

La prova deve essere condotta dal RSPP, coadiuvato dai membri della Squadra di Emergenza aziendale. In caso di mancata effettuazione della Prova di Evacuazione obbligatoria comporta sanzioni per il Datore di Lavoro inadempiente. Nello specifico, si rischiano l’arresto da 2 a 4 mesi oppure ammende variabili tra i 1.200 ed i 5.200 euro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Prova di evacuazione: perché a tutte le aziende può essere utile



Come detto in apertura, la prova di evacuazione può comunque essere un’opportunità anche per aziende che non siano obbligate ad effettuarla annualmente. In questa fattispecie, entra in gioco uno strumento di agevolazione sempre più sfruttato dalle imprese: il Modello OT/24.

All’interno di tale modello, attraverso il quale INAIL intende favorire lo sviluppo di una cultura della sicurezza sul lavoro, vengono previste alcune attività che, se effettuate in maniera volontaria, permettono di accedere ad una riduzione significativa del premio assicurativo annuo che le aziende sono tenute a versare. Ad ognuna di queste attività viene assegnato un punteggio e se il punteggio totalizzato dall’azienda è pari o superiore a 100, essa avrà diritto alla riduzione del tasso INAIL.

Nel modello OT/24 2018 è presente anche la Prova di Evacuazione, unita alla redazione del Piano di Emergenza. Infatti, qualora un’azienda che occupi meno di 10 dipendenti (e che dunque non sarebbe tenuta ad effettuare la prova di evacuazione annuale), decidesse invece di redigere volontariamente un Piano di Emergenza e di organizzare almeno una prova, avrebbe diritto al riconoscimento di ben 40 punti.

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