Qualche elemento in più sull’elezione del Rls in azienda

Ci vengono sovente richiesti chiarimenti in relazione all’elezione del Rls. In particolare le richieste  trattano di tre aspetti:

  • Se l’Rls deve essere per forza un sindacalista;
  • Cosa accade se nessun componente delle rappresentanze sindacali aziendali accetta la candidatura a Rls;
  • Se l’Rls deve essere comunque un iscritto al sindacato.

Iniziamo con il dire che l’art. 47 c.2 del D.Lgs. 81/08 prevede che “in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”(Rls). Quindi in ogni azienda, ente o unità produttiva, che abbia almeno un dipendente va eletto l’Rls.

Nel caso che non ci fosse la possibilità di eleggere un Rls, per esempio per mancanza di candidati al ruolo, il Datore di Lavoro (DdL) deve partecipare economicamente al Fondo previsto dall’art. 52  e contribuire alle spese per le attività del Rappresentante Territoriale, cioè dell’RlsT (art. 48 c. 3) che sostituirà nelle funzioni l’Rls mancante.

Per inciso ricordiamo che l’elezione del Rls è un diritto dei lavoratori, non sanzionato, su cui il DdL non può intervenire in nessun modo, salvo informare i lavoratori di questo loro diritto.

Naturalmente non eleggere un Rls è un fatto che mette in grande difficoltà l’intera azienda e le sue politiche di prevenzione.

Ciò detto sul tema dell’elezione del Rls si aprono alcune possibilità che possono essere raggruppate in due casi principali: uno se l’azienda ha più o meno di 15 dipendenti; l’altro se in azienda è presente o meno una Rappresentanza sindacale con un sottocaso: la natura di questa rappresentanza.

Il numero dei dipendenti è forse la variante più debole: se in un’azienda non esiste il sindacato, che si abbiano più o meno di 15 dipendenti cambia poco. Sono sempre i lavoratori che devono autonomamente farsi carico di procedere all’elezione di uno o più Rls.

Soffermiamoci quindi sul caso delle imprese con più di 15 dipendenti e con la presenza di una rappresentanza sindacale interna.

Articolo 47 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(…)
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Quindi una caratteristica del Rls che debba essere individuato da chi organizzerà le elezioni e le relative liste di candidati tra coloro che sono rappresentanti sindacali aziendali. Prima di chiarire meglio in da farsi è utile introdurre quello che ho chiamato il sottocaso e cioè la tipologia della rappresentanza sindacale.

Mi spiego più chiaramente. Se all’interno dell’azienda è stata eletta una Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), diversi accordi, compreso quello interconfederale del 22/6/1995, prevedono che l’Rls venga indicato esplicitamente tra i candidati presenti  nelle liste di rinnovo della rappresentanza sindacale. Ecco il punto:

Procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza.
a) All’atto della costituzione della RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione della RSU. La procedura di elezione e`quella applicata per le elezioni delle RSU (v. nota a verbale).
b) Nei casi in cui sia già costituita la RSU ovvero siano ancora operanti le rappresentanze sindacali aziendali, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro novanta giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza e`/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.

Questo elimina parte dei dubbi che ci sono stati rivolti. In questo caso infatti l’Rls eletto sarà anche un sindacalista della locale rappresentanza, come gli altri componenti la RSU e molto probabilmente un iscritto.

E nel caso non ci sia la RSU?

Anche questo è previsto nell’accordo interconfederale citato che recita:

Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unita` produttiva operino le RSA delle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie, il/i rappresentante/i per la sicurezza e`/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.

Come è noto, per RSA, s’intende la rappresentanza di una delle sigle sindacali  firmatarie di contratto presenti in azienda, come la Cgil o la Cisl o la Uil o le diverse sigle componenti il mondo delle sigle autonome o delle cosiddette rappresentanze di base ( Cub, Cobas, RdB, ecc.). Naturalmente in azienda possono essere presenti più RSA per esempio Cgil, Cisl e Ugl o Cobas.

La differenza che l’accordo sottolinea è che si procede per elezione diretta come se l’azienda avesse meno di 16 dipendenti, ma non su iniziativa spontanea dei lavoratori bensì su elezione organizzata dalle sigle sindacali presenti.

Ammettiamo ora il caso che invece non ci sia nessun rappresentante sindacale disponibile a svolgere l’attività di Rls, sia che in azienda sia presente la RSA o una RSU ( evento in questo caso in genere meno probabile).

Il caso è stato oggetto dell’Interpello n. 20/2014 del 6 ottobre 2014 in risposta a un quesito posto dal  Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro .

L’interpello si soffermava sulla possibilità per le aziende con più di 15 lavoratori di poter eleggere o meno degli RLS non facenti parte delle rappresentanze sindacali aziendali, con particolare riferimento all’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008.

Nell’istanza di interpello il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro aveva chiesto di sapere

[…] se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l’elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, o se diversamente l’elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto).

La Commissione ha risposto che

la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.

Continuando ha detto che

come espressamente previsto dall’art. 47, comma 4 secondo periodo, del decreto in parola l’eleggibilità del rappresentante, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell’art. 19 della Legge 300/70”, cioè dello Statuto dei Lavoratori.

La risposta ministeriale sembra quindi escludere la possibilità di elezione a Rls, in presenza di forme di rappresentanza sindacale, di una persona non facente parte delle rappresentanze stesse e quindi se ne deve dedurre che nel caso si verifichi questo caso vada equiparato al caso che non si sia riusciti ad eleggere nessun Rls per mancanza di candidati. Ma se il candidato invece c’è e viene presentato direttamente, con una raccolta di firme a sostegno o con altri mezzi, dai lavoratori tra coloro che non sono “nell’ambito delle rappresentanze sindacali” ? Poniamo il caso di una azienda con 20 lavoratori e un’unica rappresentanza sindacale di tre iscritti e dove si sia creata una diversità di opinioni tra rappresentanza sindacale e la maggioranza dei lavoratori non iscritti.

Qui ci sarebbe da fare un discorso molto lungo dal punto di vista giuridico. In breve si può dire che la legislazione italiana, dallo Statuto dei Lavoratori in poi, ha favorito la costituzione e la presenza di organizzazioni sindacali rispetto allo spontaneismo dei lavoratori e alla possibilità di nascita di forme di rappresentanze occasionali su singoli problemi o rivendicazioni. Lo stesso referendum del 1995 che allargò alcuni diritti, fino allora riservati ai “sindacati maggiormente rappresentativi”, in sostanza i sindacati confederali Cgil-Cisl e Uil, recepito poi da due DPR dello stesso anno e poi da successivi accordi sindacali interconfederali, definì comunque dei limiti alla rappresentanza di organizzazioni sindacali che non fossero almeno firmatarie di un contratto nazionale e ora anche aziendale. Per tornare al nostro tema, sembra quindi che l’unica possibilità che hanno i lavoratori del nostro esempio sia quello di costituire un’altra rappresentanza sindacale, diversa da quella presente e con cui sono in disaccordo, nell’ambito delle sigle firmatarie di contratti e per quella via organizzare in accordo o in quanto sindacato di maggioranza in azienda promovendolo da soli anche se aperto al voto di tutti, l’elezione del Rls.

In alcuni casi ci sono stati accordi espressamente previsti negli art. 47 e 48, che hanno mitigato questa rigidità, pur mantenendo un ruolo di promozione alle rappresentanze sindacali interne. È il caso del settore della scuola dove il CCNL 2006-2009 dice che:

Qualora non possa essere individuato (il RLS tra i rappresentanti sindacali ndr), la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola.

Infine in nessun punto la norma prevede che l’Rls debba essere iscritto a una qualsiasi rappresentanza sindacale.

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