L’art. 25, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 81/08 prevede che il Medico Competente:
fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Il grassetto è nostro. C’è quindi un obbligo a cui è sottoposto il medico competente di informazione la cui mancanza comporta l’arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro [Art. 58, co. 1, lett. b)] La norma non specifica in quale modo deve essere fornita l’informazione.
È sufficiente una comunicazione verbale oppure è meglio una scritta?
La ratio della normativa e il fatto che l’inosservanza degli obblighi si configuri come violazione punibile con l’arresto fa propendere per una completa informazione scritta. Per completa s’intende integrata con i risultati delle analisi o degli accertamenti svolti e quindi consegnata ad ogni singolo lavoratore all’atto della prima visita e alla visita periodica qualora subentrino delle modifiche alla valutazione dei rischi. Ovviamente anche una variazione dei livelli espositivi comporta una nuova scheda che il Lavoratore potrà conservare anche per avere una cronologia dei fattori di rischio per i quali è visitato.