Alla fine del mese di novembre 2016 l’INAIL è intervenuto sul tema dell’accessibilità al Registro Infortuni con la Circolare n. 45.
In premessa:
- si conferma l’abolizione del Registro Infortuni sulla base del D.Lgs. 151/2015;
- la conferma è rafforzata dall’istituzione del SINP decisa dal DM 25/5/2016 n. 183 entrata in vigore il 12 Ottobre dello stesso anno;
- si ricorda che permane l’obbligo per il Datore di lavoro (DdL) di denunciare gli infortuni all’Inail;
- si ricorda che permane l’obbligo di tenuta del Registro Infortuni in vigore prima della sua abolizione fino a 4 anni dopo la sua abolizione.
La Circolare interviene anche su un punto importante, più volte sollevato. Quello dell’accessibilità dei dati infortunistici aziendali da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (Rls). Nelle precedenti Circolari (la n. 92 del 2015 e n. 31 del settembre 2016) l’Ente aveva chiarito che i dati in suo possesso e consultabili nel cosiddetto “Cruscotto Infortuni” erano accessibili da parte del DdL (o suo intermediario) e dei Servizi di prevenzione delle Asl, oltre che dai dipendenti vittime dell’infortunio denunciato, come previsto dall’art. 53 del DPR 1124/1965. I dati rimanevano inaccessibili per gli Rls.
La Circolare in questione conferma questa inaccessibilità, ma a seguito di una Nota dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, la n. 6422, del 4 Novembre 2016, dichiara che ciò non toglie il diritto degli RLS di ricevere per il tramite dei Datori di lavoro le informazioni ed i dati sugli infortuni e le malattie professionali come previsto dall’art. 50 c. 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008.
Grava pertanto sui DdL l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli RLS, ad esempio mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come già avveniva per l’abrogato Registro cartaceo. Ricordiamo infatti che obbligatoriamente, nelle aziende con più di 15 lavoratori e su richiesta del Rls nelle altre, è prevista, almeno una volta all’anno, una riunione periodica dove il DdL sottopone all’esame dei partecipanti, tra le altre cose, l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria (art. 35, c. 2 lett. b del D.Lgs. 81/2008).
Questo è l’obbligo formale. Sarebbe naturalmente meglio che il confronto sui dati, laddove se ne senta l’esigenza, assuma una continuità che permetta di correggere, non solo al momento della scadenza rituale ma il prima possibile, le falle organizzative e/o comportamentali che hanno determinato l’infortunio o la malattia. Come diciamo sempre il motto che ci guida è “prevenire è meglio che curare”.