fonte: Commissione Europea
Ultimo aggiornamento il 31 marzo 2025.
Il Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione che limita le microparticelle di polimeri sintetici, da sole o aggiunte intenzionalmente a miscele, meglio noto come “restrizione sulle microplastiche”, è entrato in vigore il 17 ottobre 2023.
Guida esplicativa
La Commissione ha predisposto una Guida esplicativa per aiutare le parti interessate e i paesi dell’UE ad attuare le nuove norme. Questa Guida si compone di:
- una parte narrativa (Parte I) che descrive in termini semplici le disposizioni e l’attuazione prevista della restrizione;
- una serie di “domande e risposte” (Parte II) che raccoglie le risposte fornite ai quesiti dei paesi dell’UE e delle parti interessate;
- allegati (Parte III) con alberi decisionali ed esempi di casi limite.
La Parte I della Guida è in fase di traduzione in 22 lingue ufficiali dell’UE. Le traduzioni saranno pubblicate su questa pagina nel terzo trimestre del 2025. Non sono previste traduzioni per le Parti II e III.
La Guida, redatta in collaborazione con l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e i Paesi dell’UE, verrà regolarmente aggiornata man mano che emergeranno ulteriori chiarimenti dall’attuazione pratica della restrizione.
Le versioni future della Guida saranno sviluppate e pubblicate dall’ECHA.
Per qualsiasi domanda relativa a questa Guida esplicativa e/o alla restrizione relativa alle microplastiche, rivolgersi all’ECHA o agli helpdesk nazionali appositamente istituiti per rispondere alle domande sull’attuazione del REACH.
Glitter
Le informazioni seguenti sono ulteriormente dettagliate nella Guida esplicativa, a seguito di discussioni con i Paesi dell’UE.
Perché la Commissione intende vietare i glitter?
Lo scopo del divieto delle microplastiche, inclusi i glitter, è ridurre l’inquinamento ambientale e i rischi per l’ambiente che causano. I glitter di plastica possono essere sostituiti con glitter più ecologici che non inquinano i nostri oceani.
La vendita di glitter sarà completamente vietata a partire dal 17 ottobre 2023?
No, sono interessati solo determinati tipi e utilizzi di glitter, a seconda del materiale di cui è composto, della sua destinazione d’uso e del fatto che sia sciolto o intrappolato all’interno di un oggetto. Inoltre, i prodotti già presenti sul mercato, ad esempio quelli sugli scaffali o nelle scorte dei fornitori, possono continuare a essere venduti fino a esaurimento scorte.
Composizione: Sono interessati solo i glitter realizzati in plastica non biodegradabile e insolubile. I glitter biodegradabili, solubili, naturali o inorganici non sono considerati microplastiche, quindi sono esclusi dalla restrizione e possono continuare a essere venduti.
Usi: Il divieto di vendita riguarda solo la vendita di glitter di plastica (non biodegradabile e insolubile) per usi non esentati o che non prevedono un periodo transitorio, come ad esempio per l’artigianato e i giocattoli. I glitter utilizzati in cosmetici e detergenti (e per altri usi che beneficiano di uno specifico periodo transitorio ai sensi del paragrafo 6 della restrizione) possono continuare a essere venduti fino alla fine di tale periodo.
I glitter di plastica sfusi per usi senza periodo di transizione, come ad esempio in articoli artistici e artigianali, giocattoli, sono vietati a partire dal 17 ottobre 2023 (a meno che non siano biodegradabili, solubili o altrimenti esentati). Tuttavia, i glitter di plastica non sono interessati dal divieto se, durante l’uso finale, sono contenuti con mezzi tecnici e incorporati in modo permanente in una matrice solida (ad esempio, colla glitterata, vernici e alcuni inchiostri).
Gli articoli con glitter applicati sulla superficie non rientrano nell’ambito di applicazione della restrizione.
Ulteriori dettagli
La restrizione relativa alle microplastiche riguarda le microparticelle di polimeri sintetici, meglio note come microplastiche, da sole o aggiunte intenzionalmente a miscele. Gli articoli non rientrano nell’ambito di applicazione.
I glitter di plastica da soli (chiamati anche glitter di plastica sfusi) devono essere considerati una miscela ai sensi del REACH e pertanto rientrano nell’ambito di applicazione della restrizione.
– Il divieto di immissione sul mercato (paragrafo 1 della restrizione) si applica a partire dal 17 ottobre 2023 alle microplastiche, compresi i glitter di plastica, da soli o intenzionalmente aggiunti ai prodotti, per usi per i quali non è previsto un periodo transitorio ai sensi del paragrafo 6 (ad esempio, kit per attività artistiche e artigianali, giocattoli, con alcune eccezioni, ecc.). Tuttavia, esistono eccezioni che non rientrano nelle restrizioni:
- prodotti, inclusi i glitter, realizzati in materiale inorganico (ad esempio vetro, metallo), naturale, biodegradabile o solubile in acqua (esclusi dall’ambito di applicazione perché non considerati microplastiche);
- perline e paillettes (e altre decorazioni) destinate ad essere infilate o cucite (articoli; non inclusi nell’ambito di applicazione);
- microplastiche, inclusi i glitter di plastica, contenute con mezzi tecnici o che perdono la loro natura di microplastiche durante l’uso, o che sono incorporate in modo permanente in una matrice solida (ad esempio, intrappolate in colla, vernici o determinati inchiostri, o all’interno di oggetti solidi) (deroga ai sensi del paragrafo 5); prodotti che sono articoli ai sensi del REACH; prodotti già presenti sul mercato il 17 ottobre 2023 (vedere di seguito).
Le microplastiche, compresi i glitter di plastica, utilizzate da sole o in prodotti per i quali è previsto uno specifico periodo transitorio ai sensi del paragrafo 6 (ad esempio, cosmetici, detergenti) possono continuare a essere vendute fino alla fine di tale periodo transitorio. Ad esempio, ai glitter di plastica sfusi utilizzati come prodotto cosmetico, così come ai cosmetici contenenti glitter (o altre microplastiche), sono concessi specifici periodi transitori ai sensi del paragrafo 6 e possono continuare a essere venduti fino al
- 16 ottobre 2027 incluso, per i cosmetici da risciacquare (paragrafo 6b)
- 16 ottobre 2029 incluso, per i cosmetici da risciacquo (paragrafo 6d)
- 16 ottobre 2035 incluso, per i cosmetici per il trucco, le labbra e le unghie (paragrafo 6c). Si noti che, dal 17 ottobre 2031 al 16 ottobre 2035, per continuare a essere venduti, i prodotti per il trucco, le labbra e le unghie devono recare un’etichetta che indichi la presenza di microplastiche.
Infine, i prodotti contenenti glitter di plastica o altre microplastiche (per usi diversi da quelli previsti al paragrafo 6) immessi sul mercato prima del 17 ottobre 2023 non devono essere richiamati o ritirati dal mercato, ma possono continuare a essere venduti, in conformità al paragrafo 16. Questo sarebbe il caso, ad esempio, dei prodotti finiti presenti nelle scorte di distributori/importatori/rivenditori al dettaglio.
Tuttavia, si noti che, per beneficiare della deroga di cui al paragrafo 16 della restrizione e continuare a essere venduti, i prodotti importati che non beneficiano di un periodo transitorio ai sensi del paragrafo 6 (ad esempio, kit per attività artistiche e artigianali, giocattoli) devono arrivare sul territorio doganale dell’UE prima del 17 ottobre 2023.
Si prega di notare che le opinioni espresse in questa pagina sono state elaborate dai servizi tecnici della Commissione e non sono state adottate o approvate dalla Commissione europea. Non sono giuridicamente vincolanti e solo la Corte di giustizia dell’Unione europea può fornire un’interpretazione autorevole del diritto dell’UE. Gli operatori rimangono responsabili del proprio rispetto della restrizione.