Richiesta del Durc con la piattaforma per la certificazione dei crediti

Decreto legge 32 2019

Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

Circolare INPS del 30 gennaio 2014

La circolare n.16 dell’INPS ha come oggetto le modalità di rilascio e di utilizzo del DURC in presenza e concomitanza di crediti vantati nei confronti della PA per forniture di beni e servizi debitamente certificati.

A parere del sottoscritto,  fermo restando che questa possibilità che viene data dalla circolare di utilizzo della Piattaforma per la certificazione dei crediti (Pcc), per ridurre i tempi di rilascio del DURC in presenza dei ritardi nel pagamento dei corrispettivi dei crediti di impresa,  sia una scelta e un provvedimento di puro buon senso, resta da verificare davvero l’utilità del DURC oggi.

Il committente pubblico o privato prima di affidare un appalto di lavori beni e servizi ai sensi dell’art.26 comma 1 del TUSL Decreto Legislativo 81/08 deve accertarsi della capacità tecnico professionale dell’impresa individuata e della sua regolarità contributiva previdenziale.

Il Durc può in quest’ambito svolgere questa funzione? o meglio,  è uno strumento efficace per fare garantire che l’impresa ha assolto a tutti i suoi obblighi nei confronto degli Enti relativamente alle proprie competenze per i propri dipendenti?

Nella mia attività ispettiva spesso mi sono imbattuto in situazioni per cui le imprese avevano il DURC regolare e sul cantiere 3 o 4 dipendenti irregolari, anche in nero. E quelle stesse imprese in altre situazioni presentando quel DURC (a quel punto privo di valore) prendevano una commessa o partecipavano ad un gara magari scavalcando chi vantando crediti dalla P.A. era momentaneamente in difficoltà e aveva problemi per il rilascio del DURC pur avendo tutti i lavoratori regolari.

Il solito paradosso del nostro paese. Ritengo però che l’utilizzo di piattaforme digitali e banche dati possa rappresentare una risorsa preziosa, sia per l’imprenditore creditore sia per la P.A. che sia in qualità di committente o di organo di vigilanza,  vedrebbe aumentate le sue capacità informative e di accertamento, garantendo in modo più proficuo la regolarità del mercato e gli interessi delle imprese virtuose  e dei lavoratori

Premessa e fonte della circolare è sicuramente il Decreto interministeriale dell’Economia e del Lavoro del 13 marzo 2013 che ha disciplinato le modalità di attuazione delle norme in materia di revisione della spesa pubblica (spending review del 2012) e che, nello specifico, si è voluto “far sì che le imprese creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni… ottengano un Durc per poter continuare ad operare sul mercato, in particolare in quello della contrattualistica pubblica, pur in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi”.

La circolare dell’Inps fa riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro n. 40 del 21 ottobre 2013 che aveva dato le prime indicazioni  a proposito di Durc.

Infatti il Ministero ha con questa circolare  informato i propri uffici periferici – direzioni Territoriali del Lavoro (ispettorati del lavoro)  circa l’applicazione della previsione di legge dopo che il Ministero dell’Economia ha realizzato ed introdotto, all’interno della Piattaforma per la certificazione dei crediti (Pcc): sia la modalità di “Gestione Richieste Durc”, riservata ai soggetti titolari dei crediti; sia la modalità di “Verifica la capienza per l’emissione del Durc”, rivolta a tutti gli Enti/Uffici  tenuti al rilascio del Durc.

Utilizzando la prima procedura l’interessato, l’azienda attraverso il suo  titolare, o un delegato appositamente registrato può registrare il credito vantato sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti (Pcc), generando la “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc)…”.

Una volta effettuata questa operazione, l’interessato ha generato sulla Piattaforma (Pcc) il Documento che potrà essere salvato su un dispositivo elettronico,  oppure in alternativa stampato, permettendo tramite lo Sportello unico previdenziale di procedere alla richiesta del Durc.

La P.A. attraverso i suoi uffici una volta ricevuta dall’interessato la richiesta del Durc ex art. 13 bis, c. 5, del DL 52/2012, emessa quindi dalla Pcc, dovrà trasmetterla senza indugio agli Enti competenti per il rilascio del documento di regolarità contributiva.

La circolare Inps del 30 gennaio, di fatto precisa e indica che applicando questa procedura,  viene meno l’obbligo previsto dalla citata circolare n. 40 del 21 ottobre 2013 del Ministero del Lavoro, che prevede di fornire agli enti tenuti dalla legge al rilascio del Durc,  gli estremi identificativi dei crediti certificati.

Infatti nel Documento elaborato con la nuova procedura, viene inserito un determinato codice di verifica che consente agli Enti/Uffici tenuti per legge al rilascio del Durc, il loro accesso alla “Piattaforma per la certificazione dei crediti – Pcc”

Comunque  in presenza di una certificazione di uno o più crediti resa dalla Pa (Stato, Regioni, Enti locali Ssn), dalla quale risulta:

esistenza di crediti da parte dell’ azienda e che questi abbiano importi certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti ad attestare la regolarità contributiva. Durc ex art. 13 bis, comma 5, del Decreto Legge 52 del 7 maggio 2012 convertito in legge n.94/2012.

Nel dettaglio la circolare INPS:

Qualora il DURC sia richiesto direttamente dall’interessato, circostanza questa limitata ai casi in cui il DURC debba essere prodotto nell’ambito dei rapporti tra soggetti privati, il

predetto Documento emesso dalla Piattaforma dovrà essere trasmesso con Posta Elettronica Certificata (PEC) o consegnato in forma cartacea alle strutture territoriali degli enti competenti al rilascio del DURC. In ogni caso, nella formulazione della domanda, l’interessato dovrà indicare che il DURC deve essere rilasciato ai sensi del già art. 13 bis, comma 5, d.l. n. 52/2012.

Nelle restanti ipotesi in cui il DURC, in base alla vigente normativa, è acquisito d’ufficio dalla pubblica amministrazione, quest’ultima, qualora abbia ricevuto dall’interessato il documento elaborato dalla Pcc  “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012” dovrà provvedere a trasmettere la relativa documentazione con PEC, agli Enti competenti al rilascio della specifica richiesta di DURC.

Conseguentemente, la stazione appaltante/P.A. procedente,  effettuerà la richiesta del DURC tramite lo Sportello Unico Previdenziale, specificando che l’acquisizione deve avvenire ex art. 13 bis, comma 5, del decreto legge n. 52/2012.

Il DURC sarà rilasciato ai sensi del comma 5 dell’art. 13 bis del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, anche qualora l’interessato esibisca la predetta documentazione nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 7, comma 3, del DM 24 ottobre 2007 che prevede l’obbligo da parte degli Enti preposti al rilascio del DURC di invitare l’interessato a regolarizzare le cause di irregolarità, entro un termine non superiore a quindici giorni, prima di emettere un certificato attestante l’irregolarità medesima.

Si rammenta a tale riguardo che l’articolo 31, comma 8, del decreto legge n. 69/2013

convertito, con modificazioni, dalla l. n. 98/2013, nel ribadire tale previsione, ha disposto che l’invito a regolarizzare deve essere inoltrato all’interessato con PEC ovvero, sempre attraverso il medesimo mezzo, per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.12.

 

In ragione degli elementi contenuti nella “Richiesta del Documento Unico di Regolarità

Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012” emessa dalla PCC che, in particolare, riporta gli estremi identificativi relativi ai crediti certificati, che il soggetto creditore ha inteso utilizzare al fine di ottenere il DURC richiesto ai sensi della

normativa in trattazione, si deve naturalmente ritenere che sia venuto meno l’obbligo previsto dalla circolare n. 40 del 21 ottobre 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di fornire le predette informazioni agli enti tenuti al rilascio del DURC da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.

Il medesimo Documento contiene, inoltre, il codice di verifica già citato che consente agli Enti/Uffici  (tenuti al rilascio del DURC) l’accesso alla “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti – Pcc” per lo svolgimento delle necessarie verifiche dirette all’accertamento della sussistenza e dell’importo dei crediti oggetto di certificazione.

 

Come in premessa evidenziato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’interno della

“Piattaforma per la Certificazione dei Crediti – PCC ” ha predisposto un’apposita modalità/procedura chiamata  “Verifica la capienza per l’emissione del DURC” attraverso la quale,  l’operatore che deve procedere al rilascio del DURC, ha la possibilità di effettuare la verifica della sussistenza e dell’importo dei crediti riportati nella “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012”.

Il sistema, in caso di esito positivo della verifica, fornisce un apposito messaggio e consente di scaricare una certificazione, in formato pdf, comprovante l’esito della medesima.

Si  deve evidenziare che l’esito positivo si determina qualora l’importo degli oneri contributivi non ancora versati, che è stato accertato dall’operatore di ciascuno degli Enti tenuti al rilascio del DURC nei confronti del soggetto titolare dei crediti certificati, risulta pari o inferiore a quello evidenziato dal sistema della Piattaforma come saldo disponibile alla data della verifica.

 

Tale verifica verrà effettuata con riferimento alle certificazioni utilizzate dal contribuente ai fini del rilascio del DURC ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, d.l. n. 52/2012 e riportate nella

“Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012” rilasciata dalla predetta Piattaforma.

 

Come sopra specificato, il DURC emesso ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, presuppone che l’importo dei crediti certificati sia almeno pari all’ammontare complessivo dei debiti contributivi accertati dagli Istituti previdenziali e dalle Casse Edili, qualora la verifica riguardi un’impresa edile, nei confronti del soggetto creditore.

 

In ragione di ciò, in attesa di ulteriori implementazioni delle funzionalità descritte  della Pcc che consentiranno di memorizzare gli importi delle esposizioni debitorie di ciascuno degli Enti tenuti al rilascio del DURC, prima della conclusione dell’istruttoria, le strutture territoriali di Inail, Inps e Casse Edili dovranno acquisire vicendevolmente la notizia relativa all’importo dell’eventuale esposizione debitoria accertata, al fine di verificare se la sommatoria dei debiti risulti almeno pari al saldo, disponibile alla data della verifica, evidenziato dal sistema della Piattaforma, avuto riguardo alle certificazioni utilizzate ai fini della “Richiesta del Documento Unico.

 

Lo scambio delle notizie tra le strutture territoriali di ciascuno degli Enti coinvolti in ordine all’importo del debito accertato dovrà avvenire con PEC.

Ricorrendo tale condizione, il DURC dovrà essere emesso con l’attestazione di regolarità pur in presenza dell’indicazione dell’esposizione debitoria consolidatasi alla data dell’emissione nei confronti di Inail, Inps e Casse edili, qualora la verifica interessi un’impresa del settore edile.

Gli indirizzi PEC delle strutture territoriali Inail sono reperibili all’indirizzo www.inail.it > INAIL Regioni Informazioni dalle regioni > cerca la sede competente. Gli indirizzi PEC delle Casse edili saranno trasmessi con il messaggio PEI.

Gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle strutture territoriali dell’Inps sono reperibili sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Le sedi INPS”, “Ricerca per Elenchi”, “Posta Certificata”

Cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari

La certificazione può essere utilizzata, altresì, per la cessione o anticipazione del credito alle banche o agli intermediari finanziari.

Il decreto ministeriale 13 marzo 2013, al comma 2, dell’art. 4, nel disciplinare le modalità di utilizzo della medesima certificazione, ha previsto che l’interessato provveda alla preventiva estinzione del debito contributivo indicato sul DURC affinché il credito certificato possa essere oggetto di cessione o anticipazione.

L’avvenuta regolarizzazione dovrà essere comprovata dall’esibizione alla banca o

all’intermediario finanziario, da parte del titolare del credito, di un DURC aggiornato che attesti la situazione contributiva alla stessa data di conclusione dell’istruttoria per il rilascio del medesimo DURC.

Ove all’esito della nuova verifica sia accertata la permanenza della situazione di irregolarità, il decreto stabilisce che la cessione o anticipazione possono essere effettuate a condizione che il creditore sottoscriva contestualmente apposita delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario, ai sensi dell’articolo 1269 del codice civile, “per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo”.

Qualora la banca o l’intermediario finanziario riconoscano al creditore un importo inferiore al debito contributivo rilevato con il DURC, la delegazione di pagamento opererà a copertura parziale del medesimo importo.

Il pagamento dovrà essere effettuato dalla banca o dall’intermediario finanziario utilizzando le stesse modalità e le stesse specifiche previste per l’adempimento contributivo nei confronti dell’Inps da parte del titolare del credito.

Tenuto conto tuttavia che in tal caso il pagamento è effettuato da un soggetto terzo – banca o intermediario finanziario –, la compilazione del modello F24 dovrà seguire le indicazioni fornite dall’Istitutocon la circolare n. 54 del 13 aprile 2012.

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