INAIL pubblica una nuova edizione dell’Opuscolo Agenti chimici pericolosi – Istruzioni ad uso dei lavoratori, redatta dalla Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza (Ctss) dell’Istituto.
L’edizione aggiornata offre un approfondimento in merito a
tematiche come la valutazione e gestione del rischio chimico, i valori limite di esposizione professionale, i Dpi, la segnaletica di sicurezza, l’informazione e formazione e la sorveglianza sanitaria.
Quadro legislativo di riferimento |
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REACH, Regolamento n. 1907/2006 | Regolamento dell’Unione europea, del 18 dicembre 2006, relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. |
CLP, Regolamento n. 1272/2008 | Regolamento, dell’Unione europea, sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il Regolamento incorpora il criterio armonizzato del Global Harmonization System (GHS) che promuove un processo di classificazione ed etichettatura armonizzate a livello mondiale (Nazioni Unite). |
D.Lgs. 81/2008 | Titolo IX Sostanze pericolose – Capo I – Protezione da agenti chimici – Capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni – Capo III – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto |
Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) | Istituita con sede ad Helsinki, incaricata della gestione e del coordinamento dei processi previsti dalle nuove normative sulle sostanze chimiche. |
Il documento, in quanto rivolto non solo a tecnici della prevenzione ma soprattutto ai lavoratori, agli Rls e ai datori di lavoro, affronta la valutazione e gestione del rischio chimico in un’ottica divulgativa seppur ricca dei contenuti necessari alla comprensione di tematiche così complesse.
Dobbiamo inoltre considerare che il tema, non necessariamente centrale in tutte le aziende è tuttavia presente in una molteplicità di attività produttive/lavorative, pur non essendo un rischio tipico dello specifico settore o di una particolare azienda: ciò non toglie che esso vada valutato, considerato e gestito. Il rischio chimico in sostanza non è un problema solo delle aziende chimiche ma come evidenziano gli autori della pubblicazione:
“ Essi (gli agenti chimici) sono utilizzati non soltanto dai lavoratori dell’industria chimica, ma anche e soprattutto da quelli dei settori a valle, come l’industria delle costruzioni, dei metalli, della lavorazione del legno, l’industria automobilistica, quella tessile, alimentare, dell’agricoltura, i comparti dell’informatica, dei rifiuti e delle pulizie, ecc”.
Agenti chimici: alcune modalità di presenza nei luoghi di lavoro |
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I danni per i lavoratori, conseguenti all’esposizione agli agenti chimici, possono “riguardare le funzioni di organi e apparati o comprometterne la sopravvivenza”; possono avere un effetto immediato, manifestandosi quindi come infortunio, o rivelarsi dopo periodi più o meno lunghi, il danno si configura in questo caso come malattia professionale. Gli effetti, nelle loro manifestazioni sia croniche che immediate, vengono così classificati, secondo i criteri di cui alla Tabella 2 dell’Opuscolo.
Effetti |
Locali: Se il tossico danneggia la parte con cui è entrato in contatto. |
Sistemici: Se il tossico si diffonde nell’organismo ed eventualmente si localizza in organi diversi da quelli del contatto iniziale. |
Acuti Dovuti a una breve esposizione a dosi elevate. |
Cronici Si manifestano dopo un lungo periodo di esposizione a basse dosi. |
Fonte: Tabella 2 – Agenti chimici pericolosi. Istruzioni ad uso dei lavoratori, Inail.
Il capitolo dedicato a La valutazione del rischio da agenti chimici si sofferma quindi sulla procedura che (a seguito di un accurato censimento e verifica della classificazione degli agenti pericolosi presenti in azienda) include tra l’altro la valutazione per la sicurezza e per la salute, la presa in considerazione di tutte le possibili vie di esposizione, l’individuazione dei pericoli e la valutazione dell’esposizione e dei soggetti esposti.
Il tema dell’adozione delle misure di prevenzione, strettamente connesso alla valutazione, viene sviluppato mediante un efficace quadro di sintesi che distingue:
- le azioni da intraprendere se, a seguito della valutazione, risulti che il rischio è ”basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute” (Tabella 5 Principi generali di prevenzione dei rischi, art. 224 del D.Lgs.81/2008)
- e le misure da mettere in campo (tra cui la più importante è la sostituzione dell’agente pericoloso o del processo con un altro che, nelle condizioni di uso, non lo è o lo è meno) se il rischio è “basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute”, “non basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute” “non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute” (Art. 225 del D.Lgs 81/2008).
Nell’ambito delle misure di prevenzione sappiamo che
i dispositivi di protezione individuali (Dpi) vengono impiegati laddove il rischio da agenti chimici non può essere evitato o ridotto a livelli accettabili attraverso misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Ciò detto ampio spazio viene dato al paragrafo loro dedicato, a supporto del datore di lavoro e delle altre figure interessate alla scelta di Dpi, idonei e adeguati ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro.
Considerando la complessità delle disposizioni comunitarie e la vastità degli strumenti normativi e legislativi, utile la sintesi argomentata de:
- il Regolamento Reach
- il Regolamento Clp.
Pur essendo il rischio chimico, come abbiamo detto e come sostengono gli autori dell’Opuscolo, un rischio ubiquitario per diffusione sul territorio e nei diversi settori lavorativi, tuttavia – secondo i dati della Scheda 19 Fattori causali e dinamiche infortunistiche nella fabbricazione di articoli in gomma, materie plastiche e prodotti chimici“, pubblicata recentemente da Informo – si evidenzia che nel settore della Fabbricazione dei prodotti chimici sussiste un livello specifico di rischio di esposizione agli agenti chimici più elevato rispetto a tutti gli altri settori. Lo si deduce leggendo la tabella seguente dove lo Sviluppo di fiamme ha una percentuale di eventi del 15,6% contro il 2,0 di tutti gli altri settori, e la Fuoriuscita / contatto con gas, fumi, aerosol e liquidi (alta / bassa temperatura, pericolosi) ha sempre il 15, 6% contro l’1,8 di tutti gli altri settori. Mentre sono proprio le ustioni (sia chimiche che termiche) e l’asfissia a occupare un posto rilevante tra i danni per i lavoratori conseguenti all’esposizione.
Distribuzione incidenti nel settore Fabbricazione e prodotti chimici e nel totale dei settori lavorativi |
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Fabbricazione prodotti chimici | Totale settori lavorativi | |
Contatto con organi in movimento | 28,9 | 12,0 |
Caduta dall’alto di gravi | 2,2 | 15,3 |
Sviluppo di fiamme | 15,6 | 2,0 |
Caduta dall’alto o in profondità dell’infortunato | 11,1 | 31,3 |
Avviamento inatteso / inopportuno di veicolo, macchina, attrezzatura | 2,2 | 6,4 |
Fuoriuscita / contatto con gas, fumi, aerosol e liquidi (alta / bassa temperatura, pericolosi) | 15,6 | 1,8 |
Proiezione di solidi | 11,1 | 3,7 |
Contatto con altri oggetti, mezzi o veicoli in movimento (nella loro abituale sede) | 0,0 | 7,1 |
Variazione nella marcia di un mezzo di trasporto (fuoriuscita dal percorso previsto, ribaltamento) | 4,4 | 12,3 |
Altro | 8,9 | 8,1 |
Totale 100,0 | Totale 100,0 |
Fonte: Informo, Scheda 19, 2023.