Rischio interferenze: l’elaborazione e aggiornamento del DUVRI

Una procedura guida il committente negli adempimenti per la corretta gestione delle attività interferenti. La verifica dell’idoneità tecnico professionale, il sopraluogo, la formulazione dell’offerta e la valutazione sull’obbligo di redazione del DUVRI.

Per favorire un’adeguata gestione dei rischi interferenti sul sito www.duvri8108.it – piattaforma web realizzata dalla Confindustria Vercelli Valsesia insieme all’INAIL Piemonte – è presente una Procedura per la Gestione delle Interferenze legate ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione, secondo quanto indicato dall’articolo 26 del Decreto legislativo 81/2008. Ricordiamo che tale procedura – già presentata nei mesi scorsi da PuntoSicuro – si struttura come un diagramma di flusso che guida il committente datore di lavoro negli adempimenti necessari per la corretta gestione delle attività interferenti. Dalla verifica dell’idoneità tecnico professionale, alla eventuale compilazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), con riferimento anche alle necessarie attività di coordinamento e aggiornamento periodico.

Tenendo conto delle variazioni all’articolo 26 operate dal Decreto del Fare, che ricapitoliamo in chiusura di articolo, il punto V del Diagramma di Flusso indica che il committente elabora il DUVRI individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze (Art 26, c. 3, D.Lgs. 81/08) e al riguardo vengono definite nel diagramma le azioni a carico del committente e quelle a carico di ogni operatore economico.

In particolare nella stesura del DUVRI il committente “tiene conto anche di ogni subappalto, che gli appaltatori principali si impegnano a farsi autorizzare ed a comunicare al committente medesimo, in tempo utile”. In concreto redige poi il DUVRI attraverso i seguenti momenti di verifica:

  • “innanzitutto esamina la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale;
  • quindi approfondisce l’analisi, valutando la presenza di rischi indotti a terzi”.

Inoltre il committente al fine di promuovere il coordinamento tra i datori di lavoro coinvolti, “attiva un dialogo sulle misure da adottare.
Al riguardo:

  • mette a disposizione, prima della stipula del contratto, il DUVRI a tutti i soggetti interferenti tra loro o comunque presenti negli stessi ambienti di lavoro;
  • ove lo ritenga necessario, indice una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame;
  • modifica il DUVRI sulla base del confronto e delle decisioni assunte in coordinamento con gli operatori economici coinvolti. Il documento è da conservare per la durata del contratto.

Veniamo alle azioni dell’Operatore Economico. page1image22800 page1image23224 page1image23648 page1image24072

Si indica che ogni operatore economico coinvolto deve impegnarsi a collaborare con il committente per la stesura coordinata del DUVRI.
In particolare gli operatori economici coinvolti:

  • “prendono visione del DUVRI;
  • presentano eventuali proposte di modifica o integrazione al DUVRI per, ove possibile, migliorare la sicurezza sulla base della propria esperienza ed organizzazione aziendale;
  • cooperano tra loro e con il committente ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Veniamo infine al punto VII (Coordinamento, integrazione ed aggiornamento periodico) del Diagramma di Flusso (il punto VI è dedicato, invece, alla stima dei costi della sicurezza).

Il committente “in occasione di nuove o modificate attività o cessazione attività di imprese/ lav. autonomi a contratto effettua un aggiornamento della valutazione delle interferenze, ripercorrendo il ciclo delle azioni” individuate dal presente diagramma.

A tal fine, in coordinamento con tutti gli operatori economici interessati, il committente ove necessario:

  • “promuove eventuali integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato;
  • indice una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame; – integra o aggiorna il DUVRI individuando le misure migliorative;
  • adegua i contratti interessati, rideterminando i costi della sicurezza;
  • promuove la sottoscrizione del DUVRI aggiornato;
  • stipula nuovo contratto o revisione e modifica del contratto d’appalto/d’opera o servizio o fornitura in esecuzione”.

Si segnala. a questo proposito, che “l’integrazione e sottoscrizione del DUVRI precedono la stipula dei nuovi contratti o la modifica dei contratti originali”.
Questi gli atti da conservare per la durata del contratto:

  • contratti stipulati;
  • DUVRI aggiornato.

Infine “tutti gli operatori economici coinvolti, ove necessario:

  • “propongono al committente eventuali integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato;
  • richiedono una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame;
  • collaborano con il committente nell’individuazioni delle misure migliorative;
  • sottoscrivono nuovo contratto o revisione e modifica del contratto d’appalto/d’opera o servizio o fornitura in esecuzione”.

Concludiamo ricordando che il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98) ha introdotto diverse novità in relazione all’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze:

  • la previsione dell’incaricato: il committente potrà individuare l’incaricato in alternativa al DUVRI e limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico (da individuare con futuro decreto). L’incaricato dovrà essere una figura in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un preposto, che conosca e sia presente sul luogo di lavoro e, pertanto, sia in grado di intervenire efficacemente al fine di scongiurare possibili rischi da interferenze, nell’azione di cooperazione e coordinamento;
  • l’esonero dall’obbligo di redazione del DUVRI o dalla misura della previsione dell’incaricato con riferimento all’affidamento di servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

Materiali:

Confindustria Vercelli Valsesia, INAIL, Procedura per la Gestione delle Interferenze, procedura elaborata da un gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti del sistema confindustriale, da esperti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Inail Direzione Regionale del Piemonte, delle Regioni (rappresentate da ITACA), delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali, nonché degli Organi di Vigilanza (ASL e DPL di Vercelli) competenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Fonte: Punto Sicuro

 

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