Sembra difficile da credere, ma ancora ci sono non pochi Rls che hanno difficoltà a ricevere il DvR. Eppure la normativa, sostenuta da diverse sentenze anche recenti, sembra essere chiarissima.
Riassumiamola brevemente. Partendo dall’art. 18 del Testo Unico:
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
[…] o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) […]
L’indicazione è coerente con quanto è scritto in un altro articolo: il 50, che riguarda proprio le attribuzioni dell’Rls. E dice:
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonchè quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
La lettura della norma non sembra dare a spazio a interpretazioni diverse. Già nel 2010 il Tribunale di Milano scriveva:
non è più certamente controvertibile l’obbligo del datore di lavoro di consegnare al Rls il DvR.
Appunto “non è più controvertibile”. Inoltre la sentenza dice altre due cose. La prima è che la scelta di ottenere il DvR in forma cartacea o informatica (prevista sia nel già citato art. 18 che all’art. 53, c.5) deve essere condivisa dal Datore di lavoro con lui. In sostanza il DdL deve chiedere al Rls in quale forma preferisce avere il DvR. C’è poi il secondo elemento il quale spiega meglio questa affermazione del Tribunale. Riguarda il fatto che i DvR sono spesso documenti corposi e voluminosi e quindi, spiega il Giudice, essendo composti da centinaia di pagine non “possono essere adeguatamente esaminate senza averne la materiale disponibilità”. La corposità del documento da adito al Tribunale di compiere una terza considerazione, quella per cui va dato al Rls “il tempo necessario per consultarlo”.
È una indicazione tutt’altro che marginale data l’esperienza degli Rls. Spesso viene interpretata la norma che obbliga la consultazione del DvR in azienda, presente sempre nell’art. 18, come se dovesse avvenire sul tavolo del DdL o su quello del dirigente da lui delegato. In modo, dunque, scomodo e sbrigativo.
Il Tribunale smentisce questa interpretazione, che peraltro non avrebbe bisogno di una tale precisazione, perché l’intera struttura del Testo Unico è attraversata da una logica partecipativa e collaborativa e non esclusiva e formalista.
Per chi nutrisse ancora dei dubbi viene in soccorso una recente sentenza, del 2017, emanata dal Tribunale di Taranto:
[…] il Rls ha il diritto di estrarre copia del DvR e tale documento deve sì essere consultato in azienda, ma non necessariamente nell’ufficio dove esso è custodito.
Concludendo: il DvR deve essere senza dubbio consegnato al Rls che lo ottiene nella forma che preferisce (cartacea o informatica), lo consulta nello spazio che gli permette di esaminarlo agevolmente e per il tempo necessario.