La Sentenza della Cassazione n. 1856/13 del 2012, emessa in dicembre e poco citata anche dagli addetti ai lavori, approfondisce il ruolo del Medico Competente ed è in perfetta assonanza con gli orientamenti giurisprudenziali (Fiasconaro, Di Trocchio,2012) che indicavano, già all’epoca della emanazione del D.lgs. 81/2008, un ruolo più incisivo, fattivo ed importante del Medico Competente in azienda, con conseguenti responsabilità penali diversificate da quelle di altri soggetti obbligati, e diversamente da quanto previsto per il RSPP.
Le ragioni di tale decisione del Legislatore sono insite nella complessità dei “nuovi” compiti (ed oneri) assegnati al medico Competente ma anche – secondo alcuni giuristi – nella particolare competenza del Medico che, avendo effettuato anni di corso di laurea magistrale, eventuale specializzazione o master, ben può, più di chi può aver seguito (solo) corsi ATECO con un centinaio di ore di didattica, esprimere valutazioni e collaborazioni con il Datore di Lavoro fondate su approfondita conoscenza di tecnologie, prevenzione, igiene industriale e medicina del lavoro. In caso di mancata “adeguata “ collaborazione nelle procedure di valutazione dei rischi, è ritenuta ammissibile e corretta la contestazione penale. Contestazione non prevista per la stessa omissione del RSPP, salvo che non si siano determinati più gravi reati (lesioni o omicidio) per imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di norme da parte dello stesso RSPP.
Certamente è uno degli aspetti sui quali si discute e le opinioni in merito non sono – tra gli stessi giuristi – del tutto unanimi, salvo che la Cassazione ha per ora definito un orientamento che occorrerà tenere presente sia in ambito didattico, ad esempio nei corsi di specializzazione, sia nei Master, sia all’Atto pratico nella contrattualistica del settore (con qualche riflesso sui costi).
I centri mobili, i “services” e le organizzazioni esistenti dovranno, per certi versi, adeguarsi e ottimizzare le loro performances.