Le modifiche introdotte al D.Lgs. 81/2008 dalla recente L. 215/2021 in tema di formazione sono tra le più rilevanti, sia per l’introduzione di nuovi obblighi formativi sia per la previsione di un nuovo Accordo della Conferenza Stato Regioni e Province autonome che finalmente dia ordine alle diverse disposizioni in merito varate nel corso di poco meno 20 anni: l’Accordo dovrà essere adottato entro il prossimo 30 giugno 2022.
In merito abbiamo raccolto, in due recenti articoli, le opinioni di figure della prevenzione aziendale quali i preposti e gli Rls. È importante approfondire il tema e ne offre l’opportunità il contributo della Consulta inter associativa per la prevenzione (Ciip), il cui Gruppo di lavoro formazione
già da tempo è intervenuto su questi temi, peraltro, anche proponendo l’accorpamento e la rivisitazione degli Accordi come oggi previsto, e ha elaborato diverse proposte proprio al fine di migliorare l’efficacia della formazione su questi temi [1].
Nell’ambito del recente convegno sul tema le proposte più recenti, che tengono conto delle modifiche del relativo quadro legislativo, sono state presentate dal coordinatore del Gruppo formazione Norberto Canciani.
Formazione sulla sicurezza: cosa cambia?
- introduzione dell’obbligo formativo per il datore di lavoro;
- novità in materia di formazione e aggiornamento del preposto;
- novità in materia di formazione del dirigente;
- novità in materia di formazione e aggiornamento degli addetti antincendio.
Accordo conferenza Stato regioni: figure interessate
(Da adottare entro il 30 giugno 2022)
Con riferimento al nuovo Art. 37:
- formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- formazione del datore di lavoro
- formazione dei dirigenti
- formazione dei preposti
Accordo stato regioni: tematiche da affrontare
- Individuazione degli enti formatori e sistema di accreditamento
- Requisiti dei docenti
- Organizzazione della formazione
- Metodologia formativa
- Verifica di apprendimento ed efficacia della formazione
- Verbali e rilascio attestati
- Riconoscimento della formazione pregressa
- Aggiornamenti
ALLEGATI: percorsi e metodologie formative per le diverse figure
Da un documento della Consulta dello scorso anno (maggio 2021), che riassumeva le posizioni in tema di formazione sulla salute e sicurezza delle associazioni che la compongono [2], ricordiamo alcuni elementi (di cui condividiamo pienamente i contenuti) che, se affrontati, potrebbe dare un impulso innovativo alla formazione superando le modalità spesso formali e burocratiche con cui è stato attuato l’obbligo formativo previsto dalla legge:
Il primo aspetto forse il più importante, è che bisognerebbe modificare in prospettiva il principio della formazione al lavoro sicuro e sano, che ne prevede la divisione temporale e concettuale in due parti: prima si forma al lavoro (quando lo si fa) e poi si danno alcune informazioni integrative su come svolgerlo in sicurezza e salute (quando lo si fa). Bisognerebbe modificare dalle fondamenta questo assunto e cercare sempre di più di accostare/contemporaneizzare la formazione al lavoro e i principi di sicurezza e salute, rendendola tout court formazione al lavoro sicuro e in salute.
Seguono gli altri aspetti su cui secondo la Consulta è necessario intervenire. In secondo luogo considerando l’instabilità e la varietà delle mansioni, l’isolamento che sempre più caratterizza l’attività di alcune tipologie di lavoratori, nella formazione
bisognerebbe dedicare attenzione non solo all’attività lavorativa e al luogo in cui la stessa si svolge, ma anche al singolo lavoratore, alle sue reali conoscenze ed esperienze e quindi alle sue concrete e specifiche necessità formative.
Come terzo aspetto bisogna tenere conto che se nel passato i lavoratori in buona parte “lavoravano assieme” e questo permetteva di imparare gli uni dagli altri di scambiarsi informazioni e di condividere modalità di intervento, oggi non è più così per moltissimi il lavoro è individuale, talvolta si svolge “in solitario”, ”l’attività formativa può rappresentare quindi per un numero considerevole di lavoratori uno dei pochi momenti in cui si possano trovare realmente insieme “nel quale sperimento la partecipazione”.
Infine come quarto elemento innovativo bisognerebbe introdurre o rafforzare la conoscenza delle conseguenze di un lavoro svolto in condizioni e/o modalità non sicure, sarebbe quindi molto utile, piuttosto che puntare sulle statistiche, mostrare realmente cosa può accadere a chi svolge quelle determinate mansioni e quali sono le cause degli eventi infortunistici, una modalità efficace è l’utilizzo delle “storie di infortunio” o le rappresentazioni mediante foto o disegni degli eventi.
Oltre agli aspetti sopra ricordati le proposte Ciip sono indirizzate a:
- definire norme più chiare con maggiore attenzione agli obiettivi di risultato e alle finalità
- semplificare programmi e durata dei percorsi formativi e fornire indirizzi sulle metodologie applicabili per una formazione efficace
- coinvolgere il sistema istruzione per lo sviluppo di una vera “cultura della salute e della sicurezza”
- affidare alla scuole la formazione generale sul tema della salute e sicurezza sul lavoro
- definire con chiarezza i compiti degli organi di vigilanza (Piano nazionale dei controlli)
- adeguare gli strumenti di controllo (anche con previsioni di sanzioni specifiche:
– sugli enti formatori (sospensione accreditamento, sanzioni amministrative e sanzioni più gravi per i soggetti non autorizzati)
– nella fase di erogazione degli eventi formativi,
– sull’efficacia della formazione - avvio del Libretto formativo del cittadino, introducendo l’obbligo di riportare su questo libretto gli esiti dei corsi realizzati (come previsto all’art. 37, comma 14, del D.Lgs. 81/2008)
– Razionalizzazione della registrazione delle attività formative
– Semplificazione del sistema dei controlli
Va sottolineato che l’obbligo di registrare sul Libretto formativo (previsto dall’art. 2 Del D.Lgs. 276/2003) la formazione di cui all’art. 37 del D.Lgs.81/2008 aiuterebbe a risolvere il problema dei soggetti che, pur non avendo i requisiti previsti dalla legge, svolgono attività di formazione:
Infatti sarebbe sufficiente consentire l’accesso ai libretti formativi su piattaforma online solamente ai soggetti autorizzati e, quindi, permettere solamente a loro l’aggiornamento dei libretti formativi.
Individuazione degli enti formatori e sistema di accreditamento
Al tema dell’individuazione degli enti formatori e del sistema di accreditamento particolare attenzione ha dedicato l’intervento di presentazione delle proposte di Norberto Canciani. Gli Accordi non univoci nell’individuazione dei soggetti formatori (quindi incertezza interpretativa) e la mancanza di controlli hanno determinato una situazione critica per quanto riguarda l’offerta formativa confermata dai rari controlli delle Asl che evidenziano
frequenti palesi violazioni e, soprattutto, l’assoluta inefficacia della presunta formazione erogata. [3]
Le proposte:
- riduzione numero enti formatori ex lege e individuazione criteri di incompatibilità
- limitazione ambito di competenza per enti specialisti, per Ministeri, Scuole e Ordini professionali
- obbligo di accreditamento per tutte le strutture che operano per conto di enti autorizzati ex lege (Università, fondi interprofessionali, Associazioni datoriali e sindacali, Organismi paritetici)
- sistema di accreditamento unico (ad es. come per soggetti abilitati a verifiche attrezzature e impianti), oppure omogeneo regionale con riconoscimento reciproco
- elenco enti autorizzati e sistema di controllo qualità
- controllo direttamente sugli enti formatori da parte di Regioni, Sistema di accreditamento, INAIL, INL
- attivazione libretto formativo con obbligo di aggiornamento a carico degli enti formatori (in alternativa registri regionali, SINP)
- controlli della formazione in azienda (ASL/ATS, INL, VVF)
- possibilità di gestione della formazione direttamente in azienda per lavoratori, preposti e dirigenti (ente formatore il datore di lavoro)
- momenti formativi nella scuola dell’obbligo e formazione generale dei lavoratori nella scuola secondaria prima dell’avvio al lavoro
Requisiti dei docenti
I requisiti dei docenti sono oggi definiti dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013: secondo il documento della Consulta del 2021
Considerato che il decreto presenta molti punti interpretabili, ad esempio laddove prevede il possesso di laurea coerente con l’oggetto della docenza, sarebbe opportuno una migliore definizione dei requisiti. Peraltro, la questione delle lauree che danno diritto a svolgere l’attività di docenza senza un momento di verifica della effettiva conoscenza ed esperienza del docente appare poco coerente con l’obiettivo di consentire questa attività solamente a soggetti preparati adeguatamente e dotati di competenze didattiche. Si ricorda a tale proposito che in pochissimi corsi di laurea e tutti molto specifici sono previsti corsi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. E le competenze formative non sono contemplate nei curricula. [4]
Le proposte:
- formazione specifica o esperienza documentata sempre obbligatoria
- definire meglio i requisiti di conoscenza ed esperienza per evitare interpretazioni differenti
- prevedere criteri per l’identificazione delle aree tematiche
- percorso differenziato per i docenti «aziendali»
- requisiti degli istruttori
- verifica competenze e rilascio abilitazione direttamente a carico degli enti Formatori
La formazione dei datori di lavoro
Base di partenza: gli attuali percorsi formativi per dirigenti e per datori di lavoro RSPP – rischio basso (16 ore).
Percorsi diversi per due tipologie di datori di lavoro:
- titolari d’impresa, imprenditori, amministratori delegati, direttori generali, direttori di stabilimento
- lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, professionisti con collaboratori.
– Per il primo gruppo di datori di lavoro, che normalmente dispongono di strutture di supporto, prevedere una formazione con taglio organizzativo, gestionale, strategico.
– Per il secondo gruppo, prevedere anche la conoscenza e la gestione dei rischi specifici presenti in azienda
– Per le imprese artigiane e le microimprese sarebbe opportuno prevedere momenti formativi comuni tra datori di lavoro e lavoratori.
NOTE
[1] Salute e sicurezza: quale formazione? Le proposte di Ciip. Locandina del Convegno del 28 aprile 2022.
[2] Ciip, Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)
[3] Ciip, op.cit.
[4] Ciip, op.cit.
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)