Salute e sicurezza sul lavoro in Francia: Macron cambia la legislazione vigente.

Articolo di Rocco Vitale
Presidente di AiFOS


Il governo francese ha presentato una delle più importanti riforme annunciate dal nuovo presidente Macron per il mercato del lavoro. Si tratta di cinque decreti che dovrebbero essere approvati alla fine di settembre e riformano in modo sostanziale l’attuale codice del lavoro.

In merito alla salute e sicurezza sul lavoro è prevista una importante riforma che riguarda la semplificazione della vita aziendale con la creazione di una unica rappresentanza dei lavoratori (IRP).

Attualmente, in Francia, vi sono tre istituzioni di rappresentanza:

  • I Rappresentanti del personale, a partire dalle aziende con più di 11 dipendenti
  • Il comitato di impresa, nelle aziende con più di 50 dipendenti
  • La Commissione per la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro (CHSCT) costituita nelle aziende con più di 50 dipendenti.

La modifica del codice del lavoro prevede la fusione di questi istituti in una sola rappresentanza, che verrebbe estesa a tutte le aziende, indipendentemente dal numero dei lavoratori con modalità di costituzione differenti a seconda del numero dei dipendenti.

Nella legislazione francese il CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) ha una valenza differente da analoghe disposizioni previste in Italia dal D.Lgs. 81/2008.

Il Comitato, presieduto dal Datore di lavoro, è composto da una delegazione del personale. Ne fanno parte anche il Medico del lavoro, consulenti, esperti un ispettore del lavoro. Il Comitato è un organismo consultivo per il Datore di lavoro ma, allo stesso tempo, di controllo e di verifica degli adempimenti in tema di misure di sicurezza.  Il funzionamento del Comitato sono stabiliti dal Codice del Lavoro che prevede:

Ruolo

Contributo ed applicazione delle norme del diritto del lavoro per la tutela della salute, fisica e mentale, e della sicurezza dei lavoratori e della prevenzione nell’ambito aziendale. Propone il miglioramento delle condizioni di lavoro e, soprattutto vigila sull’osservanza delle norme e delle leggi.

Prevenzione

Il Comitato promuove la prevenzione dei rischi sul lavoro aziendali. Qualora il datore di lavoro rifiuta le proposte deve giustificare la sua decisione.

Consultazione

Il Comitato deve sempre essere consultato dal datore di lavoro in tutte le situazioni che comportino modifiche, innovazioni tecnologiche, procedure di lavoro, ed ogni aspetto che modifichino le condizioni di salute e sicurezza e delle condizioni di lavoro.

Controllo

Il Comitato effettua ispezioni periodiche e analisi sui dati statistici relativi agli incidenti ed alle malattie professionali.

Aziende con più di 50 dipendenti

Il Comitato viene istituito in tutte le aziende con più di 50 dipendenti.

Aziende con meno di 50 dipendenti

Nelle aziende con meno di 50 dipendenti le funzioni del Comitato sono esercitate dai delegati sindacali che sono soggetti agli stessi obblighi ed hanno i medesimi compiti e poteri.

Nomine

Tutti i dipendenti dell’azienda possono presentare la propria candidatura per far parte del Comitato che viene eletto a scrutinio segreto. In caso di contestazioni deve esserne data notizia al tribunale di prima istanza.

Riunioni

Il Comitato si riunisce ogni tre mesi su iniziativa del Datore di lavoro. Possono svolgersi altre riunioni oltre a quelle periodiche trimestrali.

Ore a disposizione

Il Comitato ha una durata biennale rinnovabile. In caso di cessazione di un componente questi deve essere sostituito entro un mese. In base al numero dei dipendenti i rappresentanti dei lavoratori nel Comitato hanno diritto ogni mese ad un numero di ore a disposizione (da 2 ore per le aziende con meno di 99 dipendenti fino a 20 ore per le aziende con più di 1500 dipendenti).

Formazione

Tutti i componenti del Comitato devono ricevere una formazione che ha per obiettivo lo sviluppo della capacità di rilevare e misurare i rischi, le analisi delle condizioni di lavoro ed i metodi e procedure per evitare i rischi ed attuare la prevenzione della sicurezza.
I corsi per le aziende con meno di 300 dipendenti si svolgono in 3 giorni mentre per le aziende con più di 300 dipendenti la formazione deve durare 5 giorni.
La riforma Macron, in cantiere, prevede di unificare gli enti rappresentativi dei lavoratori in un unico organismo che comprende sia le funzioni di rappresentanza sindacale, sia dei comitati di impresa che di quelli della salute e sicurezza.
Questo nuovo organismo unico dovrebbe essere chiamato “Comitato economico e sociale” (CSE). Il CSE concentrerà l’esperienza di tre funzioni (DP Delegati del Personale; CE Consiglio di Impresa e CHSCT Comitato salute e sicurezza) restando un organismo con personalità giuridica che può intraprendere azioni legali. Potrebbe anche essere incaricato di negoziazione aziendale ed in questo caso agisce come “consiglio di impresa”.

Sicuramente ci sarà motivo per riflettere sul caso italiano. Non sarà facile poiché si parte da una situazione esistente rappresentata dal Codice del Lavoro sulla quale andrà ad incidere la nuova riforma. In Italia abbiamo una legislazione confusa, raffazzonata, con articoli inseriti in leggi differenti. Basti pensare al tema della contrattazione aziendale e quella collettiva: ancora non è chiaro cosa si deve e chi lo deve fare. Eppure l’articolo 8 del D.L. 138/2011 ne prevede la possibilità. Però questo articolato si trova nelle “misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. Insomma noi siamo allo Statuto dei Lavoratori del 1970 mentre il Codice del Lavoro in Francia è stato aggiornato nel 2016 e, adesso, se ne promuovono modifiche sostanziali che vanno in direzione di una riforma del modello sociale francese.

A differenza del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza sul lavoro non rappresenta una argomentazione a se stante ma trova la sua collocazione nel sistema sociale. In questo contesto si andranno a sviluppare le relazioni industriali che, in qualche misura, si rifanno al modello tedesco che concerne il primato del contratto aziendale su quello di settore ed al ruolo del sindacato.

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